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Numero d'incarto:
90.1997.4
Data decisione, Autorità:
21.07.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00004
Lugano
21 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 21 gennaio 1997 di
Comune di __________,
__________,
rappr. da: Municipio di
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 23 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato (n. __________) con la quale vengono approvate alcune varianti del PR
di __________
viste le osservazioni 1
aprile 1997 del Consiglio di Stato,
preso
atto dello scritto 16 giugno 1997 dell’Ufficio monumenti storici e delle
osservazioni 26 giugno 1997 del municipio di __________
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nelle sue sedute del
3 luglio e 25 ottobre 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una
serie di varianti di PR relative al piano delle zone, al piano del paesaggio,
al piano del traffico e delle aree AP-EP, nonché il piano dei gradi di
sensibilità al rumore.
b. Con decisione 23
dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________,
apportando tuttavia al documento alcune modifiche d’ufficio; in particolare ha
istituito un vincolo di “zona di interesse archeologico” sovrapposto alla zona
edificabile in località “Ca’ de Bé”. A suffragio di questo provvedimento,
l’autorità governativa ha citato il preavviso dell’Ufficio Monumenti Storici
(in seguito : UMS) che faceva stato di ritrovamenti di reperti archeologici
nella zona. All’occasione, si invitava pure il comune a completare le sue NAPR
con l’introduzione di una normativa che precisasse l’obbligo di notificare
preventivamente ogni opera di scavo all’UMS.
c. Il Comune di
__________ é insorto contro l’istituzione di questo vincolo innanzi al TPT,
censurandone l’assenza di fondamento e la violazione dell’autonomia comunale.
Fa’ inoltre notare come un articolo delle NAPR in vigore (art. 23) obbliga già
oggi i proprietari fondiari ad annunciare alle autorità competenti ogni
ritrovamento effettuato durante gli scavi nelle loro proprietà.
d. Nella sua risposta al
ricorso, il Consiglio di Stato osserva che le possibilità edificatorie del
comparto “__________ __________ __________ ” non vengono minimamente intaccate
dell’istituzione del contestato vincolo. Per questi motivi, chiede di
respingere il gravame.
e. In data 12 giugno
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione si é
deciso di chiedere all’UMS un ulteriore precisazione in merito alla zona
archeologica di “__________ __________ __________ ”.
f. Con scritto del 17
giugno 1997 l’UMS ha precisato che l’inserimento della citata località, fra le
altre, nell’area di interesse archeologico é giustificata dal presunto
ritrovamento (in effetti non é mai stato segnalato alle competenti autorità) di
reperti avvenuta al momento della costruzione dell’ufficio postale di
__________, situato a est della cantonale che porta a __________ proprio di
fronte alla chiesa.
g. Nelle successive
osservazioni allo scritto dell’UMS, il ricorrente ha ribadito l’assenza di
qualsiasi fondamento del vincolo, chiedendone nuovamente lo stralcio dal PR.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- Giusta l’art. 37
cpv. LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva
in tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione.
Contro queste decisioni è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio a norma dell’art.
38 cpv. 1 LALPT.
L’art. 38 cpv. 4 LALPT
legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli
stessi motivi (cpv. 4 lett. b) e i proprietari dei fondi la cui situazione è
stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva é data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
-
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (art. 1 LE 73, art. 24 LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re
comune di __________). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3
lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da
parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma
dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il
PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità
ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di
compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il
Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere
tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato
non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di __________, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55)
-
Oggetto della
presente vertenza é l’istituzione di una zona di interesse archeologico nella
località “__________ __________ __________ ”, operata d’ufficio dal Consiglio
di Stato nella sua risoluzione del 23 dicembre 1996.
Il comune ricorrente, che
non si oppone all’attribuzione alla zona archeologica dei comparti inedificati
di “__________ __________ __________ ” e di “__________ ”, contesta invece
decisamente il vincolo apposto sulla zona edificabile di “__________ __________
__________ ”, situata a est del nucleo storico. A suo dire, le motivazioni
espresse dall’UMS sulla necessità del vincolo non poggerebbero nella
fattispecie (diversamente che per gli altri due comparti) su elementi di
valutazione concreti e oggettivi, limitandosi a richiamare vaghi e non
confermati indizi di ritrovamenti di materiale archeologico.
3.1. L’introduzione nei PR,
ed in particolare nel piano del paesaggio, delle “zone di interesse archeologico”
é determinata in primo luogo dall’applicazione della legge per la protezione
dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (n. 9.3.2.1. RL) e dal
decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio
1942 (n. 9.3.2.3.2).
Sull’interesse e la
valenza di queste particolari zone, il TF si é già pronunciato nella sentenza
del 13.12.1988 in re __________ __________. e __________., osservando che “..
lo scopo principale dei piani menzionati ... consiste nell’informare il proprietario
di un fondo sui possibili contenuti storici e archeologici dei terreni o degli
stabili. ..... Per la zona archeologica il vincolo si limita a dar ragguagli
sulla possibilità di ritrovamenti e ad addurre la necessità di coordinare con
le autorità responsabili i mutamenti del terreno che potrebbero danneggiare
reperti archeologici. L’imposizione dei vincoli è disciplinata dalla rispettiva
legislazione speciale (cfr. Scolari, Commento della legge edilizia del Cantone
Ticino, n. 48 all’art. 16). I parametri edilizi e pianificatori rimangono a
loro volta quelli ordinari, enunciati dalle norme di attuazione del piano ...”
Ora, queste indicazioni
sono senz’altro valide anche nella presente fattispecie : la delimitazione
della zona di interesse archeologico é stata fatta a titolo prudenziale ed
indicativo, non avendo l’UMS precluso la possibilità di ridurre (ma anche
ampliare) il suo perimetro in funzione di ritrovamenti e accertamenti che
potranno verificarsi (cfr. lettera del 12.7.1996 dell’UMS alla SPU); la sua
sovrapposizione alla zona edificabile (e largamente edificata) di “__________
__________ __________ ” non ha inoltre nessuna influenza sulle capacità
edificatorie del comparto, che risulteranno pur sempre quelle riportate nelle
NAPR.
In siffatte circostanze,
le eventuali restrizioni della proprietà che dovessero risultarne,
discenderebbero non già dall’inserimento del fondo nella discussa zona ma dalle
conseguenze che i ritrovamenti fattivi trarrebbero con sé in forza delle
disposizioni del diritto cantonale (e/o federale). In altre parole, la
restrizione della proprietà è posta in essere non tanto dalla collocazione
nella zona protetta quanto dall’eventuale reperimento in essa di valori
protetti dalla legge.
I possibili inconvenienti
che potrebbero derivarne sono giustificati dall’esigenza di offrire
un’effettiva tutela a beni che per la loro potenziale importanza storica,
antropologica e culturale sono protetti dalla legge cantonale. Né peraltro
l’obbligo di comunicare preventivamente uno scavo al competente ufficio (UMS)
appare talmente grave da violare il principio della proporzionalità.
Ad ogni buon conto non v’è
alcun motivo di paventare le gravi conseguenze sull’utilizzo dei fondi che il
ricorrente sembra, implicitamente, aspettarsi dall’assegnazione di terreni
edificabili a queste zone.
- Per le predette
considerazioni, il ricorso é respinto; la zona di interesse archeologico
istituita nel comparto “__________ __________ __________ ” é quindi
riconfermata.
Non si prelevano tuttavia
né tasse né spese dal comune, dato che é intervenuto nell’espletamento delle
sue funzioni e non già a difesa di interessi patrimoniali.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Non si prelevano tasse né
spese; non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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