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Numero d'incarto:
90.1997.160
Data decisione, Autorità:
03.04.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00160
Lugano
3 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 30 ottobre 1997 di
Comune di __________,
__________,
rappr. da: Municipio di
__________, __________ __________,
contro
la decisione n. ____________________ __________ del
Consiglio di Stato, approvazione del limite del bosco a confine con l'area
edificabile del Comune di __________;
visto la risposta del Consiglio di Stato del 22
dicembre 1997
ritenuto
in fatto
a. Nell'ambito della
revisione del proprio PR il Comune di __________ ha chiesto l'accertamento
formale della natura dei soprassuoli delle zone edificabili a confine con il
bosco.
La delimitazione è stata
effettuata dallo studio privato di ingegneria forestale __________ -__________
-__________ e verificata dall'Ufficio forestale del IX circondario, __________
-__________.
Con la risoluzione del 18
ottobre 1997 il Consiglio di Stato, preso atto dell'unica osservazione che
viene accolta, ha approvato con la conseguente correzione il limite del bosco
ed ha posto a carico del Comune una tassa di giustizia di fr. 740.-
b. E' contro
l'applicazione di questa tassa, ritenuta ingiustificata, che il Comune insorge
tempestivamente in questa sede, chiedendone l'annullamento.
c. Il Consiglio di
Stato rileva nella sua risposta che la base legale della tassa contestata
risiede nell'art. 28 cpv. 1 lett. a e b LPamm. il prelievo della tassa è stato
"concepito quale controprestazione per l'insieme dell'attività statale
svolta nell'interesse del Comune (e indirettamente nell'interesse dei
proprietari interessati) a vedersi fissare in modo vincolante il limite
dell'area forestale a confine con la zona edificabile (7.400 ml); l'attività
dello Stato è in particolare consistita in tutte le complesse operazioni di
verifica del limite del bosco tracciato dallo studio di ingegneria privato
incaricato ad hoc nonché nello svolgimento dei debiti sopralluoghi e non si è
quindi limitata, così come asserito dal ricorrente, ad un semplice esame delle
osservazioni inoltrate nell’ambito della procedura da parte di un proprietario
interessato.
Il Consiglio
di Stato chiede quindi il rigetto dell'impugnativa.
considerato
in diritto
- La competenza del
TPT è data dall'art. 61a Legge forestale cantonale di applicazione della Legge
forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1993, del 26 giugno 1912.
Il Comune è legittimato a
ricorrere in forza dell'art. 43 LPamm.
Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine.
- L'art. 10 cpv. 2 LFo
prescrive che al momento dell'emanazione e della revisione dei PR sia ordinato
un accertamento del carattere forestale, laddove le zone edificabili confinano
o confineranno in futuro con la foresta.
I margini della foresta
risultanti dall'accertamento cresciuto in giudicato sono poi iscritti, a norma
dell'art. 1 LFo, nelle zone edificabili.
La delimitazione del bosco
a confine con l'area edificabile è commissionata, a sue spese, dal Comune, che
pubblica i piani, previo annuncio sul FU, con facoltà per gli interessati di
presentare osservazioni al Consiglio di Stato.
Su istanza del Comune il
Consiglio di Stato decide quindi sull'accertamento, con risoluzione impugnabile
presso il TPT.
- Litigioso in causa è
il quesito se rettamente il Consiglio di Stato ha prelevato una tassa per la
resa della contestata decisione.
Ricordiamo che funzione di
una tassa amministrativa, tributo di natura causale, è di rimunerare
un'attività statuale svolta nell'interesse del destinatario.
Per questo motivo tra
l'altro la tassa deve rispettare il principio dell'equivalenza. Che è il
rapporto ragionevole tra il costo dell'operazione (che, in ossequio al
principio della copertura dei costi, non può essere superato dalla tassa) e l'interesse
che l'atto amministrativo riveste per il destinatario.
Ora, l'approvazione da
parte del Cantone dell'accertamento predisposto dal Comune non interviene
nell'interesse di quest'ultimo, che non ne trae alcun reale vantaggio, ma per
dare esecuzione al diritto federale.
Il tutto secondo una
ripartizione tra cantone e comune, statuita dal diritto cantonale, dei compiti
imposti al cantone dal diritto federale.
Al comune spetta ordinare
l’accertamento del margine del bosco a contatto con la zona edificabile, al
Consiglio di Stato verificare tale accertamento e, ritenutolo corretto,
approvarlo.
Ora, che una parte delle
operazioni sia riservata all’autorità cantonale non è motivo per poi caricarne
i costi al comune, che già deve assumersi il costo degli adempimenti di sua
spettanza.
Se non è altrimenti
previsto dalla legge cantonale, ogni ente esegue la sua parte e si tiene i
relativi costi.
La situazione non è
diversa di quella posta in essere dall'adozione e approvazione del PR.
La legge federale obbliga
il cantone ad allestire piani regolatori (art. 14 LPT). E' il diritto cantonale
che impone ai comuni di provvedervi (art. 24 LALPT). Al Consiglio di Stato
rimane l'alta vigilanza sulla pianificazione locale e in particolare
l'approvazione del PR (art. 37 LALPT). Con effetto costitutivo.
Giustamente il Consiglio
di Stato non applica una tassa amministrativa per l'approvazione del PR. E'
questa la parte di sua spettanza e quindi la esegue assumendosene i costi.
Per accollarli al Comune
vi è una sola soluzione, prevederlo in una legge formale.
La norma generica
dell'art. 28 LPamm non basta a giustificare l’imposizione della tassa in un
contesto caratterizzato da una chiara ripartizione dei compiti e quindi,
secondo logica e in assenza di disposizioni contrarie, dei relativi costi.
- A prescindere da
queste considerazioni di fondo va osservato che proprio la circostanza che il
Comune non presenti l'istanza di accertamento formale a tutela di un interesse
pecuniario ma solo per dare attuazione, nell'esercizio delle sue funzioni
pubbliche, alle prescrizioni del diritto federale, basterebbe a giustificare
l'esenzione dalla tassa in contestazione, semmai questa avesse motivo di
essere. Ma abbiamo visto che non ve ne sono i presupposti.
La prassi vuole che non si
prelevi una tassa di giustizia neppure quando il comune, intervenuto in materia
contenziosa nell'esercizio delle sue funzioni e non a difesa di
interessi patrimoniali, è soccombente in causa. Tanto meno dunque si giustifica
prelevarla nelle presenti circostanze, in cui il comune ha chiesto l'azione
dello stato non per postulare una pretesa poi risultata infondata ma per dare
attuazione al diritto federale, senza peraltro avervi uno specifico interesse.
La circostanza che con
l'approvazione dell'accertamento forestale è anche approvato il limite della
confinante zona edificabile dando quindi compimento al PR non pone in essere un
interesse da parte del Comune tale da giustificare la messa a suo carico di una
tassa amministrativa.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é accolto. Di conseguenza la decisione impugnata é annullata.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio.
-
Intimazione: -
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Divisione dell'ambiente, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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