Forest boundary determination upheld against landowner appeal

90.1997.157Übriges Gericht11.09.1998Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The owner of a parcel challenged a cantonal decision that classified most of his land as forest along the boundary of the building zone. The court held that competence and standing were given, then found the appeal timely and admissible. On the merits, it confirmed the forest characterization: the land’s prior cadastral designation and former use were irrelevant, while the site inspection, aerial photos, and the age, density and extent of the spontaneous robinia stand showed a forest meeting the legal criteria. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 400 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 2, 10 cpv. 2 et 13 LFo; art. 61a Lforestale 1912: the classification of land as forest at the edge of a building zone depends on the objective forest character of the stand, not on cadastral designation or former agricultural use. The forest-boundary determination serves legal certainty in the planning context and remains binding until a change of the building zone requires a new determination. Spontaneous afforestation outside the boundary is not forest only if the statutory requirements are not met. Origin, exploitation history and land-register entry are irrelevant; decisive are the existence, extent, density, age and functional character of the wooded area (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.1997.157

Data decisione, Autorità: 11.09.1998, TPT

Incarto n. 90.97.00157

Lugano 11 settembre 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

vicecancelliere

Tito Ponti

visto il ricorso del 24 ottobre 1997 di

arch. __________ __________, __________,

contro

la risoluzione n. __________ del 8 ottobre 1997 del Consiglio di Stato in materia di accertamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile del comune di __________;

visto la risposta 22 dicembre 1997 della Divisione dell'Ambiente del Dipartimento del Territorio in rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino;

visto la risposta 5 novembre 1997 del Comune di __________;

r i t e n u t o

in fatto

a. __________ __________ é proprietario del fondo n. __________ RFD di , situato in località “ ”, lungo il corso del fiume __________ che segna il confine di stato con l’__________. La superficie dello stesso è di __________metri quadrati.

b. Con decisione 8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accertato che il mappale n. __________è (unitamente ad altri) di natura parzialmente boschiva, e meglio come alla legenda sull’annessa planimetria scala 1:1000. In pratica rimane escluso dall’area boschiva solo l’angolo nord-ovest del fondo (ca. 300 mq).

c. Il proprietario ha contestato questa decisione innanzi al TPT. Egli sostiene infatti che il sedime figura intavolato a catasto come prato per la sua intera superficie; pur riconoscendo che negli anni si è verificato un inselvatichimento dovuto alla crescita di alcune robinie, l’insorgente nega il carattere boschivo del fondo, facendo presente l’esistenza di una radura priva di alberi nel centro nonché la notevole dispersione delle piante.

d. Di tutt’altro parere è la Divisione dell’ambiente, incaricata dal Consiglio di Stato a redigere la risposta al ricorso; essa fa innanzitutto notare che l’origine, il genere di sfruttamento e la designazione a registro fondiario non sono, ai sensi della legge e della giurisprudenza, elementi rilevanti per giudicare il carattere boschivo di un fondo. Nel caso specifico, i controlli sul posto e le fotografie aree (alcune risalenti a 20 anni fa) dimostrerebbero inoltre in modo inequivocabile il carattere boschivo del fondo.

e. Il 7 maggio 1998 si è tenuta l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale. Durante il sopralluogo sono state scattate 3 fotografie, conservate agli atti.

c o n s i d e r a t o

in diritto

  1. La competenza del tribunale è data dall’art. 61a Lforestale 1912, in vigore al momento della decisione.

La legittimazione del ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva dall’art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell’art. 61a Lforestale, tenuto presente che l’art. 43 LPamm è conforme all’art. 98a OG garantendo lo stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

  1. L'art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo) prescrive che al momento dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere accertato laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta. A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da quell'accertamento devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste".

Ciò significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).

Con la nuova legge, dunque, il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del ruolo della pianificazione del territorio.

La pianificazione diviene, anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati, attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere, naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.

  1. Il ricorrente contesta, come detto, l’accertamento compiuto sul suo fondo che ne ha decretato in gran parte l’inserimento nell’area boschiva. A suo dire la vegetazione spontanea che ha invaso il terreno negli ultimi anni (robinia soprattutto) non può essere caratterizzata come bosco.

Ora, l’art. 2 LFo considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento.

Una consolidata giurisprudenza, ancora recentemente confermata (STF 124 II p. 88, cons. 3d/bb e riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per “funzione forestale” : un bosco adempie questa funzione quando per la sua consistenza, ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro (“Erholungsraum”) per l’uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere l’ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di piante.

Dal profilo più strettamente tecnico, l’Ordinanza sulle foreste (Ofo) prescrive al suo art. 1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto cantonale può considerare foresta un’area coperta da alberi; la superficie minima può variare dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e l’età del popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20 anni. Ora, anche se al momento della decisione impugnata era ancora in vigore la Legge cantonale di applicazione del 1912, che non prevedeva simili valori minimi, non si può fare a meno di notare come la futura legge forestale cantonale, approvata dal Gran Consiglio il 24 aprile 1998, definisca quale bosco una superficie coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq, larga almeno 12 metri e di un’età di almeno 20 anni. L’art. 3 cpv. 2 della nuova legge federale precisa inoltre che tali valori minimi non trovano applicazione nel caso in cui le superfici boscate siano poste lungo corsi d’acqua o rive dei laghi. Nel caso concreto, pur senza considerare che il terreno dell’insorgente costeggia il fiume __________, tali presupposti sono pacificamente adempiuti : a prescindere dall’origine del popolamento (progressivo inselvatichimento), dalla qualità delle piante (robinie) e dalla qualifica a registro fondiario, elementi che come già detto non sono rilevanti per il giudizio, ci si trova in presenza di una superficie boscata sicuramente superiore agli 800 metri quadrati (il solo fondo dell’insorgente misura 1500 mq), larga più di 12 metri e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale ha prodotto una fotografia del 1971 (scattata nel periodo estivo) che mostra chiaramente la presenza di vegetazione arbustiva e di piante già allora; un prelievo effettuato di comune accordo con il proprietario ha inoltre permesso di datare una robinia rappresentativa della vegetazione presente sul terreno a 22 anni di età. Il sopralluogo effettuato alla presenza di codesto Tribunale ha confermato quanto sostenuto dalle istanze inferiori : eccetto per il suo lato ovest (quello adiacente alla fabbrica sorta sul f.n. __________per intenderci), gran parte del terreno del ricorrente è effettivamente coperta da un bosco di robinie. L’accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi essere considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.

Per questi motivi,

viste le normative alla fattispecie applicabili

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto .

  2. Il ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).

  3. Intimazione: - __________ __________, __________

  • Municipio di __________
  • Consiglio di Stato, __________
  • Sezione pianificazione urbanistica, __________

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

forest boundarybuilding zonestanding timberspontaneous afforestationsite inspectionaerial photographsstanding ageplanning certaintycosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the court had competence and the appeal was admissible

Extrahierter Entscheid

The court had jurisdiction and the appeal was admissible in form and time.

Extrahierte Begründung

Jurisdiction followed from the applicable forestry statute; standing derived from the general cantonal administrative procedure rules, consistent with federal appeal rights.

Kernrechtsfrage

Whether the parcel should be classified as forest rather than non-forest land

Extrahierter Entscheid

The contested area is forest and the cantonal forest-boundary determination is correct.

Extrahierte Begründung

Under federal forestry law, origin, prior use and land register designation are irrelevant. The site inspection, aerial photographs, and the age, density and extent of the spontaneous robinia growth showed a forested surface satisfying the statutory criteria and the minimum thresholds applicable in this context.

Kernrechtsfrage

Court costs

Extrahierter Entscheid

The appellant must pay the judicial fee and expenses.

Extrahierte Begründung

As the appeal failed, costs were charged to the appellant.

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