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Numero d'incarto:
90.1997.155
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00155
Lugano
16 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 12 ottobre 1997 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione no. __________ del 16 settembre 1997
del Consiglio di Stato che approva il Piano Regolatore del Comune di
__________;
vista la risposta del 2 dicembre 1997 del Consiglio
di Stato e del 27 gennaio 1998 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
r
i l e v a t o
in
fatto
a. La signora
__________ __________ è proprietaria dei fondi no. __________, __________e
__________ (che sono stati riuniti in un unico nuovo mappale no. )
ubicati a valle del nucleo originale sulla sponda sinistra del fiume
“ __________ ” del comune di __________o.
b. Nella seduta del 9
aprile 1996 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano
Regolatore. Tale piano ha previsto l’inserimento del mappale della signora
__________ in zona nucleo.
c. Contro questa
decisione la signora __________ è insorta in data 24 giugno 1996 davanti al
Consiglio di Stato censurando l’azzonamento previsto per il suo particellare,
ritenuto che il suo inserimento in zona nucleo lo rende de facto inedificabile.
d. Con decisione del 16
settembre 1997 qui impugnata, il Consiglio di Stato ha risolto, mettendo in
evidenza l’ampio potere decisionale che il comune ha in materia pianificatoria,
che la scelta operata merita conferma, considerato come la situazione
ambientale del nucleo giustifichi una certa protezione sia per la struttura
urbana ben conservata, sia per la qualità delle riattazioni finora eseguite,
ciò che rende inopportuno l’inserimento in loco di nuove costruzioni. Il
Governo ha pure rilevato come la zona in questione risulta oltretutto soggetta
al pericolo valangario.
e. Dissentendo da tale
decisione la signora __________ è insorta dinanzi al TPT, chiedendo nuovamente
la modifica del piano nel senso di concedere l’edificabilità al proprio fondo.
f. Nelle rispettive
osservazioni al ricorso sia il Municipio di __________ che il Consiglio di
Stato chiedono la reiezione del ricorso richiamandosi alle considerazioni già
esposte in prima istanza.
g. In data 26 marzo 1998
è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di
protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva della ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di legge,
e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Per gli edifici e gli impianti pubblici
o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. Si
dovrà in particolare tener conto dei bisogni regionali, ridurre le disparità
urtanti, rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature
come scuole o centri per il tempo libero, evitando o riducendo al minimo le
incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e
sull’economia (art. 3 cpv. 4 LPT).
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. Accade sovente che un
comprensorio risponda alla definizione legale di più zone, si presta ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e paesaggistici
che ne impongono la sua protezione a dispetto delle altre idoneità. In simili
circostanze i criteri degli art. 15, 16 e 17 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile.
In definitiva, solo
un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in
giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Nel caso concreto il
comune di __________ ha attribuito il fondo della ricorrente alla zona nucleo.
Giusta l’art. 29 delle norme di applicazione del Piano Regolatore, nella zona
residenziale dei nuclei di __________ e __________ devono essere salvaguardati
i valori storico culturali dell’edilizia tradizionale, di conseguenza sono
ammesse solamente “....opere di riattazione, trasformazione e ampliamenti nel
rispetto della tipologia architettonica e della volumetria esistente degli
edifici della zona e di quelli adiacenti in particolare” (cfr capoverso 2 art.
29 NAPR) e non nuove costruzioni. La ricorrente contesta questa scelta pianificatoria,
ritenuto che essendo il suo fondo privo di costruzioni, gli è impossibile di
fatto procedere all’edificazione.
È pacifico che questa misura limita la proprietà della ricorrente
Una tale limitazione è
ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale
chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il
principio della proporzionalità.
- A mente di questo
Tribunale, dall’esame degli atti, ma anche da quanto è stato possibile
constatare sul posto, i presupposti per una scelta pianificatoria di questo
tipo sono sicuramente dati.
La base legale è fornita dai disposti di cui agli art. 1 cpv. 2 lett. b, rispett.
art. 3 cpv. 2 lett. b LPT statuenti che al momento della definizione delle zone
edificabili si tenga conto della necessità di rispettare e tutelare il
paesaggio, creando e conservando tra l’altro insediamenti accoglienti e
integrando armoniosamente nel paesaggio gli edifici e le costruzioni. Inoltre
giusta l’art 28 cpv. 2 lett. h LALPT a tutela del paesaggio l’utilizzazione di
taluni fondi può essere assoggettata a speciali vincoli. Nelle norme di
attuazione del PR, giusta l’art 29 cpv. 2 lett. a LALPT, si possono inoltre
prevedere le caratteristiche urbanistiche per singole zone. Sulla scorta di
questi disposti il comune di __________ ha quindi statuito all’art. 29 cpv. 2
delle NAPR l’obbligo di salvaguardare i valori storico-culturali dell’edilizia
tradizionale nei nuclei di __________ e __________ dove vengono ammesse
unicamente le riattazioni e trasformazioni degli edifici esistenti nel rispetto
della tipologia architettonica locale, mentre è implicitamente esclusa
l’edificazione ex novo. Il presupposto della base legale è quindi dato.
Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va appunto
ricercato nella volontà del comune di proteggere le caratteristiche tipiche del
villaggio di __________, che nel Piano Direttore è stato indicato come
insediamento d’importanza nazionale secondo l’inventario svizzero degli
insediamenti da proteggere (cfr. scheda no. __________.__________del PD),
approvato dal Consiglio Federale per il cantone Ticino il 9.11.1994 con entrata
in vigore 1.1.1995. Il sopralluogo ha evidenziato come l’edificazione del fondo
della ricorrente pregiudicherebbe infatti sicuramente la bellezza di questo
luogo, compromettendone l’indubbio valore paesaggistico. Questo mappale risulta
in effetti inserito in quella fascia verde direttamente sottostante il nucleo
alto di __________, che svolge una funzione di stacco tra le diverse tipologie
edificatorie presenti sul territorio comunale. È evidente ch’essa va mantenuta
il più possibile libera da qualsiasi tipo di utilizzazione ed intervento che
potrebbe comprometterne l’integrità, la tipicità e la bellezza del paesaggio
nel suo insieme. Impedire la nuova edificazione risponde quindi all’esigenza di
salvaguardare la fisionomia del villaggio qualificandone nel contempo il
contesto ambientale rurale e tradizionale.
La limitazione imposta dall’art 29 cpv. 2 NAPR va interpretata in quest’ottica.
Altre misure meno incisive non sono in grado di garantire la necessaria
salvaguardia. Per quanto perfettamente comprensibile, l’interesse della
proprietaria a voler edificare una propria abitazione non può prevalere
sull’interesse pubblico a difendere l’immagine del villaggio e del suo immediato
contorno da inammissibili alterazioni.
Ne consegue che nel caso concreto i presupposti per una giustificata
limitazione della proprietà privata sono dati.
La censura della ricorrente non merita pertanto conferma.
L’inedificabilità del luogo va comunque confermata considerata la pericolosità
del posto che, dagli studi specialistici eseguiti, risulta soggetto al pericolo
delle valanghe (cfr. piano del paesaggio).
- Priva di fondamento
é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che altri
proprietari sarebbero stati trattati diversamente.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile. La
massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto
dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la
discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole
intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a considerazioni
inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3,
107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta della autorità comunale in concreto sia stata
determinata da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio
ancora, arbitrari; al contrario, le motivazioni addotte a suffragio della
scelta, riassunte nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti.
Anche questa censura non
merita quindi accoglimento.
- Per le predette
considerazioni il ricorso in esame dev’essere respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, _____________
- Sezione pianificazione urbanistica, ____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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