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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.149
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, TPT
Incarto n.
90.1997.149
Lugano
8 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale della pianificazione del
territorio
Raffaello Balerna
assistito
dalla segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 ottobre 1997 di
RI1
patr. da: RA1
contro
la risoluzione 27 agosto 1997 (n. 4207) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune
di __________;
viste le risposte:
20 novembre 1997 del RA4;
9 dicembre 1997 della
divisione della pianificazione territoriale;
17 marzo 1998 di PI1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato, in fatto e in diritto
che
l’insorgente ha chiesto l’inserimento in zona edificabile R2 del mapp. 1279 ed
in zona R3 del mapp. 1430 __________;
che,
posteriormente all’udienza del 4 febbraio 1998, l'assetto pianificatorio dei
fondi in oggetto è stato ridefinito;
che, in
effetti, con risoluzione 1. ottobre 2002 (n. 4627) il Consiglio di Stato ha approvato
una variante del piano regolatore che contempla l’attribuzione parziale, rispettivamente
integrale dei fondi precitati alla zona residenziale estensiva (R2);
che la
precitata variante non è più stata impugnata dal qui ricorrente;
che l’inserimento
in zona edificabile del mapp. 1279 è stato per contro contestato innanzi a
questo Tribunale da due proprietari di un fondo posto nelle immediate adiacenze;
che, con
scritto 24 dicembre 2003, questo Tribunale ha fissato alle parti interessate
alla presente procedura un termine scadente il 31 gennaio 2004 per inoltrare
eventuali osservazioni, decorso il quale avrebbe proceduto allo stralcio dai
ruoli del gravame senza aggravio di spese e assegnazione di ripetibili;
impregiudicato l'esito dei ricorsi avverso la risoluzione governativa 1. ottobre
2002;
che, nel
termine menzionato, l’insorgente, ha chiesto che la chiusura del procedimento
in parola, alla quale acconsente, venga rinviata a dopo l'emanazione delle
sentenze sui ricorsi avverso la risoluzione del 1. ottobre 2002; dal canto loro
la divisione della pianificazione territoriale ed il municipio si sono
dichiarati d’accordo con la stralcio, mentre PI1 sono rimasti silenti;
che, con
decisone di data odierna, questo Tribunale ha evaso i gravami presentati contro
la risoluzione del 1. ottobre 2002, e che pertanto nulla osta alla chiusura del
presente procedimento;
che il
gravame in parola va pertanto stralciato dai ruoli;
che il
Tribunale non preleva tasse di giustizia (art. 28 PAmm);
che tanto
il ricorrente quanto PI1 hanno rinunciato a protestare delle ripetibili nella
procedura di stralcio;
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
.
Il presidente La
segretaria
del Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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