AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.13
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00013
Lugano
26 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 11 marzo 1997 di
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ -__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________
tutti rappr. da avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 5 febbraio 1997 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________
viste
le osservazioni del 5 maggio 1997 del Comune di
e la risposta 27 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti
esperiti
i necessari accertamenti;
r i
t e n u t o
in
fatto
a. I ricorrenti sono
proprietari comuni, quali membri di una comunione ereditaria, della part. n.
RFD di , di complessivi 2832 mq. Il fondo, sito in zona
edificabile, é costituito da un’abitazione famigliare circondata da un ampio
giardino e da un frutteto. Sul suo lato nord-ovest confina con la strada
comunale di accesso alle frazioni di “” e “ __________ ” (f.n.
__________RFD).
b. Il PR di __________ é
stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5 dicembre 1989.
Nella sua seduta del 1 aprile 1996 il Consiglio Comunale di __________ ha
deciso l’adozione di alcune varianti relative al piano del paesaggio, delle
zone edificabili, del traffico e delle attrezzature e edifici d’interesse
pubblico. In particolare, il vincolo espropriativo previsto dal PR 1989 sul
lato nord-ovest della part. n. __________, teso ad allargare la strada comunale
da 3,5 ml a 5 ml, é stato abbandonato e sostituito da un vincolo di posteggio
della profondità di 2 ml.
c. __________,
__________, __________ e __________ __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________ hanno contestato
questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato. Essi ritengono
infatti che il vincolo di posteggio disattende il principio della
proporzionalità, dal momento che l’interesse pubblico non é sufficientemente
dimostrato mentre quello privato risulta gravemente leso. Osservano infatti che
la superficie sottratta dal vincolo incide troppo sulle capacità edificatorie
del loro fondo, considerata anche la possibilità di un frazionamento tra i suoi
attuali 7 proprietari.
d. Con decisione 5
febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha nondimeno approvato le varianti al PR di
__________ e respinto il ricorso interposto.
L’autorità governativa
giudica infatti che il vincolo di posteggio pubblico istituito sul f. n.
sia giustificato da un interesse pubblico concreto, vista la
vicinanza dei nuclei di “ ” e “__________ __________ ”, attualmente sottodotati
di posteggi. Quanto alla superficie sottratta, esse risulta senz’altro modesta
rispetto all’estensione totale del fondo (4-5%), e non pregiudica in modo
irreparabile le capacità edificatorie; il CdS osserva d’altronde che già il
precedente PR 1989 prevedeva un vincolo espropriativo della larghezza di 1,5
metri a lato della strada comunale, per la quale si era in un primo tempo
previsto l’allargamento.
e. Dissentendo da tale
decisione i già ricorrenti sono insorti davanti al TPT chiedendone
l’annullamento e lo stralcio del vincolo di posteggio.
A sostegno delle loro
domande hanno riproposto, in sostanza, allegazioni e censure del ricorso di
primo grado.
f. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo ha ribadito
la validità dell’impostazione pianificatoria adottata, sottolineando l’urgenza
di reperire aree di parcheggio in prossimità delle varie frazioni del paese.
g. In data 27 giugno
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. In sede di discussione
i ricorrenti hanno proposto una soluzione alternativa al Municipio per la
realizzazione dei posteggi. Dopo sollecito esame della stessa, il Municipio ha
però comunicato di non potere accettare questa soluzione. Il rappresentante
degli insorgenti ha quindi chiesto l’emanazione della decisione, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri
e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in
contestazione dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Gli insorgenti
contestano come detto l’attribuzione di parte del loro fondo all’area prevista
per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Secondo loro il vincolo non
soddisfa il requisito di pubblico interesse, non essendo sufficientemente
dimostrata la necessità di disporre di parcheggi in quella zona; essi
sostengono inoltre che la realizzazione dei posteggi comporterebbe un danno disproporzionato
al loro fondo, al quale verrebbe sottratta un’area pregiata dal profilo
dell’edificazione.
6.1. Da quanto riportato
alle pagg. 7-8 della Relazione sulle varianti di Piano regolatore si evince che
il posteggio laterale sul f.n. __________ (si tratta di 7-8 posti-auto) era già
stato previsto nell’ambito della valutazione dei ricorsi contro il PR 1989. Il
Consiglio di Stato, in quell’occasione, aveva valutato che l’opera disponesse
del requisito della pubblica utilità, dal momento che soddisfa un importante
bisogno collettivo. Queste considerazioni sono senz’altro ancora valide; da
indagini esperite dal Municipio si rileva che a __________ il rapporto tra
autoveicoli e abitanti é di 1,9 a 1, vale a dire che si conta un’automobile
circa ogni due abitanti. La struttura compatta dei vari nuclei del paese, tra i
quali quello di “__________ ” e di “ ”, situati nelle
vicinanze della contestata opera, non permette a tutti i proprietari della zona
di posteggiare i propri veicoli. Va inoltre notato che il Comune di __________
ha adottato, a giusto titolo, disposizioni pianificatorie e architettoniche
relative alle zone dei nuclei tese ad evitare l’ingombrante presenza di veicoli
posteggiati nelle strette stradine e prevenire la disordinata realizzazione di
posteggi privati in queste parti pregiate del villaggio.
Alla luce di queste
considerazioni, ben si può affermare che la misura pianificatoria proposta
risponde ad un giustificato e riconosciuto interesse pubblico.
- Resta da esaminare
la questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità
e segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
I ricorrenti negano
l’idoneità e l’adeguatezza della scelta pianificatoria all’esame. Questa
censura non può però essere seguita.
L’area scelta per
l’infrastruttura, a ridosso dei già citati nuclei di “__________ __________ ” e
“__________ ” si presta in modo particolare alla realizzazione di un posteggio
per gli abitanti di queste zone; questa ubicazione ha il vantaggio di essere
facilmente accessibile e vicina alle abitazioni (é infatti noto che
un’infrastruttura troppo discosta non sarebbe utilizzata dai potenziali
fruitori). La morfologia pianeggiante del luogo e la disposizione dei posteggi
(laterali lungo una strada) permette inoltre di limitare al massimo lo spreco
di terreno e il dispendio di finanze pubbliche.
Né può essere negata la
proporzionalità in senso stretto, ossia la sussistenza di un rapporto
ragionevole tra l’interesse pubblico a conseguire lo scopo e il sacrificio che
ne deriva al privato.
Si osserva infatti che
l’area gravata dal vincolo é tutto sommato modesta (tra i 120 e i 150 mq)
rispetto all’estensione del fondo (oltre 2800 mq), risulta distante dall’attuale
abitazione e non incide in modo decisivo sulle capacità edificatorie del
fondo. Come rettamente rilevato dall’autorità inferiore, é inoltre possibile, a
determinate condizioni, computare negli indici edificatori anche la superficie
sottratta per la realizzazione del vincolo AP.
Il pur comprensibile
sacrificio che ne deriva ai proprietari deve, nella presente fattispecie,
cedere il passo al preminente interesse pubblico volto alla realizzazione del
posteggio pubblico su parte del loro fondo.
Per i predetti motivi si
può senz’altro concludere che la misura pianificatoria all’esame rispetta il
principio della proporzionalità; la soluzione consacrata dal PR, pur non
essendo l’unica possibile (i ricorrenti propongono infatti altre ubicazioni per
il posteggio), appare senz’altro logica e sostenibile, e merita conferma anche
in questa sede.
- Prive di fondamento
sono infine le considerazioni in merito ad un’incompatibilità ambientale della
prevista infrastruttura o ancora ad accresciuti pericoli del traffico. E’ vero,
raramente
un’opera di questo genere
abbellisce il paesaggio o contribuisce alla sua tranquillità; non é tuttavia
dato di vedere come un posteggio pubblico di ridotte dimensioni (7-8 posti
auto), situato su una strada comunale secondaria, possa risultare di pericolo
per la sicurezza stradale o comportare un disturbo intollerabile a causa del
rumore, tenuto conto anche della velocità ridotta che una simile struttura
impone agli automobilisti (ci si effettuano solo le manovre di posteggio).
Anche il paventato aumento del traffico può ritenersi trascurabile: la strada
comunale a confine del f.n. __________ serve unicamente le modeste frazioni di
“” e “ __________ ”, abitate da non più di 200 persone. Già
oggi, in ogni caso, gli abitanti di queste zone si servono di questa strada per
raggiungere le loro abitazioni, e non é quindi dato di vedere per quale motivo
il traffico dovrebbe aumentare nei termini paventati dagli insorgenti.
- Stando
così le cose, il ricorso deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
la normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: - Avv.
__________. __________, __________, per i ricorrenti;
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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