AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1996.96
Data decisione, Autorità:
27.03.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00096
Lugano
27 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 9 settembre 1996 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 3 luglio 1996, n. __________ , del
Consiglio di Stato che approva il PR di __________
viste le osservazioni 19
novembre 1996 del Municipio di __________ e la risposta 19 novembre 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nella sua seduta del
15 giugno 1995.
Esso prevede, in
particolare, l’inserimento del f.n. __________RFD, di proprietà del sig.
b. Il proprietario ha
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato,
censurandone l’assenza di pubblico interesse e di proporzionalità. A suo modo
di vedere, per natura e conformazione, la particella meriterebbe l’inserimento
in zona edificabile. Lamenta inoltre una vistosa disparità di trattamento in
relazione alle proposte di ampliamento della zona edificabile in altre parti
del territorio comunale.
c. Con decisione 3
luglio 1996 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza. L’autorità governativa motiva la reiezione del
gravame con il fatto che il fondo in oggetto sarebbe idoneo all’attività
agricola e che il solo fatto di essere urbanizzato e adiacente alla zona
edificabile non costituisce ancora un presupposto inderogabile per la sua
inclusione nella stessa. Precisa inoltre che numerose proposte avanzate dal
Comune di ampliamento della zona edificabile esistente sono state stralciate
dall’autorità di approvazione.
d. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ é insorto davanti al TPT chiedendone
l’annullamento.
A sostegno delle sue
domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
Osserva inoltre che un ampliamento della ZE nel Comune di __________ renderebbe
più attrattivi i prezzi dei terreni edificabili, attualmente fuori misura per
la maggiorparte della popolazione.
f. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
Quest’ultimo ha ribadito
la validità dell’impostazione pianificatoria adottata, ricordando che le
indicazioni del PD e lo studio della componenti agricole del territorio
assegnano il mappale __________alla zona agricola.
g. In data 4 febbraio
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo essenziale della pianificazione è di
“assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità
del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Nel sistema della
LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione
direttrice, pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di
costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di
cui ogni parte adempie una specifica funzione. Due sono principalmente gli
strumenti della pianificazione del territorio: il PD e il Piano di
utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD
è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che
definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli
indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza
territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due
ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e
precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni
preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio
vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art.
22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A norma dell'art.
15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato dalle
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre tener
adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia
251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare
assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè a
escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno edificabile
negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare il
fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione
generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’idoneità all’edificazione
e le altre caratteristiche del comparto territoriale all’esame saranno
singolarmente esaminate di seguito.
Dal
rapporto di pianificazione (tabelle a p. 11 e 12) si evince che la contenibilità
teorica del nuovo PR indica quale limite 7.516 unità insediative, di cui
4173 abitanti, 2072 posti-lavoro e 1271 posti-turismo. Ciò equivale ad una
riserva di 2124 unità abitative, dal momento che la popolazione
residente a fine 1994 era di 2049 abitanti (Annuario statistico
ticinese, ed. 1995), corrispondente, nei 10-15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad
un possibile raddoppio della popolazione rispetto a quella attuale.
Medesimo discorso vale per le unità insediative (termine che comprende oltre
agli abitanti anche i posti-lavoro e i posti-turismo) : attualmente stimate in
3.675, dispongono di una riserva teorica di ben 3.841 unità.
Ora, l’evoluzione
demografica negli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile l’esigenza
di una così elevata ricettività del PR. Gli abitanti del comune sono infatti passati da 1.646 nel
1980 a 2.017 nel 1990 e a 2.049 a fine 1994 (cfr. Annuario statistico ticinese,
ed. 1995). Nello scorso decennio l’aumento risulta pertanto del 22% (1,9%
annuo); se si considerano i dati sino al 1994, l’aumento medio negli ultimi 4 anni
non raggiunge però che lo 0,4%. Il Rapporto di pianificazione stesso,
laddove confronta i dati demografici attuali e futuri con la contenibilità
teorica del PR, prevede per i prossimi 10-15 anni uno sviluppo massimo della
popolazione residente sino a 2445 abitanti (p. 9) e a 4600 unità insediative.
A quel punto rimarrebbe pur sempre un’ampia riserva di 1600 abitanti e 2916
unità insediative prima di raggiungere la piena contenibilità di PR.
In tale evenienza, l’aggiunta di ulteriori zone
edificabili a quelle già previste dal piano porterebbe a un sovradimensionamento
complessivo delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde ai precetti degli art.
1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo i bisogni della
popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito di cui all’art. 15 lett.
b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i prossimi 15
anni).
Considerato quanto sopra,
il Consiglio di Stato ha giustamente convalidato l’esclusione del f.n.
__________dalla zona edificabile. Ciò corrisponde alla costante prassi, sancita
da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse
generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone
edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato
del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la
giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia
231 in alto, 114 Ia 369).
- Il ricorrente chiede l’inserimento del proprio fondo in zona R2,
osservando che il sedime si presta, per natura e posizione, allo sviluppo
edilizio. Esso risulta infatti urbanizzato ai sensi dell’art. 19 LPT ed é
situato a confine con una zona edificabile residenziale (in parte già
edificata).
Questa
argomentazione è tuttavia inconferente.
Il
fondo risulta infatti inedificato e, in ogni caso dall’entrata in vigore della
LPT, non è mai stato inserito in una zona edificabile (era stato inserito nella
zona residua dopo il 1973). Nemmeno il fatto che il terreno abbia un grado di
urbanizzazione abbastanza elevato è rilevante. In effetti, adottando
esclusivamente questo criterio per la definizione delle zone edificabili si
disattenderebbe l’art. 15 LPT (cfr. DTF 119 Ib 133 cons. 3d; 118 Ib 41; 117 Ib
6 e riferimenti ivi citati).
Esso
si presenta come un’ampia radura, in parte a prato in parte coltivata come
orto, circondata su tre lati dal bosco; solo l’angolo a est confina
direttamente con la zona residenziale, dalla quale tuttavia é separato dalla
strada. La delimitazione dell’area residenziale con quella agricola risulta
quindi netta e coerente.
Il
suo inserimento in zona edificabile urterebbe invece il principio della
concentrazione delle aree edificabili (principio che é alla base del
nuovo PR di __________ ove si é rettamente proceduto ad una densificazione
dell’area edificabile già esistente prima di ampliarla).
7.1. L’impugnata
risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art.
16 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e
quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura;
per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti
superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli
anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia
di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del
paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Ciò non
significa consacrazione di un'aprioristica preminenza dell'interesse agricolo,
ma riconoscimento della sua importanza nella ponderazione dei contrapposti
interessi. Il legislatore ticinese ha avvertito la gravità del problema
prescrivendo, nella Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr),
la conservazione, per quanto possibile e purché non vi si oppongano interessi
prevalenti, dei terreni idonei all'agricoltura. Ai sensi di tale legge la zona
agricola comprende, oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura
e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i terreni agricoli
sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati
dall'agricoltura (art. 5 lett. c LTAgr). Né la
legislazione cantonale né quella federale, e tanto meno la giurisprudenza,
prescrivono di attribuire alla zona agricola solo i comparti territoriali
fertili, vasti e pianeggianti. Certo, questi, ed in particolare le aree SAC,
sono i primi da inserire in zona agricola. Anche terreni meno idonei possono
però senz’altro esservi inclusi.
Nel
caso concreto, il sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola
è assolutamente conforme all’art. 16 LPT; l’area all’esame non è infatti né
improduttiva né tanto meno sterile.
Il
terreno é di natura essenzialmente prativa (adatto allo sfalcio quindi); sullo
stesso trovano inoltre posto alcuni orti (vi sorge anche una serra). Le
rappresentazioni grafiche del PD, come pure le carte delle idoneità agricole
depositate presso la Sez. Agricoltura, indicano questa zona sotto il titolo di
“altri terreni idonei all’agricoltura” ai sensi della scheda di coordinamento
3.2. e dell’art. 5 lett. b LTAgr.
7.2. A
fronte di queste considerazioni è pianificatoriamente irrilevante che il perito
agricolo Ing. __________ non abbia incluso l’area in questione nelle superfici
idonee all’attività agricola del comune (cfr. planimetria in atti) : né la
legislazione federale né quella cantonale prescrivono infatti limiti in materia
di zone agricole. Dall'altro, e già lo si è detto, l’art. 15 LPT regola il
dimensionamento delle zone edificabili; la violazione dei relativi principi è
una delle principali ragioni pianificatorie a sostegno dell’impugnata
risoluzione.
Anche
le considerazioni in merito all’eccessivo prezzo dei terreni a __________ e
alla necessità di immettere sul mercato nuove superfici edificabili a
prezzi convenienti non sono tali da capovolgere il giudizio impugnato. La
ragione dell’eccessivo prezzo delle zone edificabili non può essere
semplicisticamente ascritto alla loro scarsità (che, come visto nel
considerando precedente, al contrario non mancano a __________), ma dipende
piuttosto da una serie di fattori geografici, economici e sociali che in parte
sfuggono alla logica pianificatoria (prestigio della zona, vicinanza alla
città, eccessivo ipotecamento della proprietà fondiaria, speculazione edilizia
degli scorsi decenni, ecc..).
- Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede
l’inserimento del fondo in zona edificabile, deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: - Avv.
__________. __________, __________, per il ricorrente
- Municipio di ___________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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