AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.60
Data decisione, Autorità:
02.10.1996, TPT
Incarto n.
90.96.00060
Lugano
2 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 17 giugno 1996 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________. __________, ____________________,
contro
la
risoluzione n. __________14 marzo 1996 del Consiglio di Stato che dichiara
privo di oggetto il ricorso 12 ottobre 1995 interposto dal qui insorgente
contro la modifica del PR di __________ approvata dal municipio con
risoluzione 24 luglio 1995 come variante di poco conto;
visto
le osservazioni 8 luglio 1996 del Comune di __________ e la risposta
14 agosto 1996 del Consiglio di Stato;
ritenuto
in
fatto
a. Con risoluzione del
24 luglio 1995 il Municipio di __________ ha adottato quale variante di poco
conto del PR la formazione di una rotonda sulla strada principale T 406, in
zona Stazione-Ovest.
__________ __________,
proprietario del mapp. n. __________RFD __________, è insorto presso il
Consiglio di Stato contestando che la modifica possa essere considerata di
scarso momento. Nega l’interesse pubblico sia comunale che cantonale alla
realizzazione di questa rotonda e delle altre due previste sulla stessa strada
cantonale in territorio giuridizionale di __________.
Chiede che la variante di
poco conto venga annullata.
b. Nel frattempo - e
precisamente dal 6 novembre al 5 dicembre 1995 - è stato pubblicato il piano
definitivo della rotonda.
__________ __________ fa
opposizione il 1. dicembre 1995 all’espropriazione chiedendo la modifica dei
piani e presentando la richiesta d’indennità.
c. Il Consiglio di
Stato statuisce il 14 maggio 1996 sul ricorso 12 ottobre 1996 dichiarandolo
senza oggetto. Precisa che la materia è retta dalla nuova Lstr (entrata in
vigore il 1. marzo 1995) e che ai sensi dell’art. 39a la rotonda in discussione
costituisce una miglioria le cui contestazioni sono decise in via definitiva
dal Tribunale di espropriazione. Il Consiglio di Stato ne conclude che la
contestata risoluzione municipale, superata dalla pubblicazione della miglioria,
è decaduta e con essa l’oggetto del ricorso.
d. Il ricorrente avversa
in questa sede questa decisione. Contesta nuovamente il carattere di poco conto
della variante. Contesta parimenti l’applicabilità alla fattispecie dell’art.
39a Lstr. La costruzione della progettata rotonda nel comune di Cadenazzo e
delle altre due previste sul territorio di __________ è propria a provocare
seri rallentamenti del traffico e ciò su un asse stradale di grande importanza,
così da mutarne in modo sostanziale natura uso e funzione. Non si tratta di
semplici migliorie: le progettate rotonde devono “essere previste e approvate
nell’ambito della procedura fissata per l’adozione di piani generali ex art. 11
e ss. Lstr.”
Il ricorrente chiede
quindi che la risoluzione impugnata venga annullata e con essa la variante di
poco conto in contestazione. Chiede inoltre che venga dichiarata inammissibile
“al momento attuale” la realizzazione delle tre rotonde previste sulla
__________ __________, compresa quella oggetto della querelata variante, “non
essendo state rispettate le norme previste in merito dall’attuale legislazione
sulle strade.”
e. Nella sua risposta
il Consiglio di Stato ribadisce che a seguito della pubblicazione della rotonda
la domanda ricorsuale di annullamento della variante di poco conto è divenuta
priva di oggetto e ne chiede conferma in questa sede.
Circa l’inammissibilità
della realizzazione delle tre rotonde il Consiglio di Stato richiama gli
argomenti sviluppati nella risposta al ricorso di prima istanza concludendo che
su questo punto l’impugnativa venga respinta.
considerato
in
diritto
- Presupposti processuali
1.1 Giusta l’art. 37 cpv.
LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in
tutto o in parte il PR, oppure nega l’approvazione.
Contro queste decisioni è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio, nei trenta
giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 38 cpv. 1 LALPT.
La potestà ricorsuale è
riconosciuta dall’art. 38 cpv. 4 LALPT al Comune (lett. a), ai già
ricorrenti, per gli stessi motivi adotti in prima istanza (lett. b), ai
proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del
Consiglio di Stato (lett. c).
1.2 In concreto è
avversata la decisione governativa che avendo ritenuto decaduta la variante di
PR ha dichiarato senza oggetto il ricorso contro la stessa.
Si tratta di una decisione
ex art. 37 LALPT deducibile al TPT in forza dell’art. 38 cpv. 1 LALPT,
decisione che il ricorrente, già insorto in prima sede, è legittimato a
impugnare giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT. Bisogna tuttavia che i motivi
invocati lo siano già stati in prima istanza.
Ciò significa che, nella
misura in cui si limita a contestare la decisione di non entrata in materia e
ripropone le contestazioni e domande rimaste senza risposta nel ricorso di
prima istanza, l’impugnativa è ammissibile in questa sede, il ricorrente
legittimato a proporla, il tribunale competente a deciderla. Alla condizione
aggiuntiva, va precisato, che domande e censure abbiano sufficiente attinenza
con il PR, i punti della decisione contestati rientrino nel quadro degli art.
37 e 38 LALPT (art. 33 LPT) e la loro evasione non sia deferita dalla legge ad
altra autorità in diverso contesto procedurale.
Alla luce di queste
considerazioni la contestazione delle due rotonde di __________ è irricevibile
già per il fatto che non sono contemplate dalla variante del PR di __________,
quanto alla domanda di dichiarare temporaneamente inammissibile la
realizzazione della terza rotonda per inosservanza delle disposizioni della Lstr
non è deferibile a questo tribunale in forza della Lstr che sola trova qui
applicazione.
Non spetta al TPT
stabilire se l’opera configuri una miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr o
piuttosto una modifica sostanziale della strada e vada perciò adottata secondo
la procedura dell’art. 13 Lstr e, quindi, degli art. 44 seg. LALPT. Nel primo
caso (miglioria) la competenza spetta al Tespr, nel secondo la modifica deve
prima essere approvata dal Gran Consiglio ed è semmai contro la sua decisione
che è dato ricorrere al TPT (art. 48 e 49 LALPT), non a questo stadio.
- Oggetto della
variante di poco conto è la formazione di una rotonda sul tratto della strada
cantonale __________ __________in prossimità della stazione delle FFS.
Secondo la Legge sulle
strade la pianificazione delle strade cantonali avviene tramite il piano
direttore delle strade cantonali e i piani generali.
Giusta l’art. 8 della
Legge sulle strade del 23 marzo 1983, modificato dalla L 23.5.1990, il piano
direttore delle strade cantonali ha per scopo di fissare gli obiettivi generali
della politica stradale del Cantone, di stabilire il modo e i mezzi per il loro
conseguimento e di fornire indicazioni per coordinare la pianificazione locale.
A tenore dell’art. 11 Lstr
i piani generali sviluppano e precisano le previsioni del piano direttore. Essi
indicano in particolare il tracciato delle strade, con le opere principali,
comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti e, se del caso, gli
accessi ai fondi; le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni;
le attrezzature di importanza cantonale o regionale destinate al traffico
veicolare, quali posteggi, aree di servizio, centro di manutenzione e di
polizia, posti doganali e centri per il traffico pesante.
Ai sensi dell’art. 12 cpv.
1 piani generali sono allestiti dal Dipartimento, che coordina i preavvisi
delle istanze federali, cantonali e comunali interessate.
Nei casi in cui un’opera
stradale è già inserita in un PR comunale l’art. 12 cpv. 2 Lstr dispone che
questo sostituisce il piano generale.
L’art. 13 Lstr statuisce
che i piani generali seguono la procedura prevista per i piani di utilizzazione
cantonali (PUC). Sono dunque applicabili gli art. 44 seg. LALPT. Il PUC è
adottato dal Consiglio di Stato che lo trasmette al Gran Consiglio per
approvazione (art. 47 LALPT, modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal
15.3.1995).
Contro la decisione del
legislativo cantonale è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del
territorio (art. 49 LALPT, pure modificato dalla L 6.2.1995) cui è conferito un
potere cognitivo esteso all’apprezzamento. La potestà ricorsuale è pure
riconosciuta ai cittadini attivi dei comuni interessati.
Questo per la pianificazione
delle strade cantonali.
Per la costruzione la Lstr
prevede di regola la competenza cantonale (art. 18 LStr).
I progetti definitivi
precisano i particolari tecnici dell’opera, quali l’assetto, lo sviluppo
planimetrico e altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna;
essi indicano inoltre le linee di arretramento o di allineamento (art. 19 cpv.
1 Lstr).
L’art. 22 cpv. 1 Lstr,
modificato dalla L 6.2.1995, in vigore dal 15.3.1995, prescrive che alla
procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione si
applichi la legge di espropriazione (art. 22 cpv. 1 Lstr). Giusta l’art. 22
cpv. 2 Lstr non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con
l’approvazione dei piani generali e in particolare sul principio dell’espropriazione.
A norma dell’art. 22 cpv.
3 Lstr il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande
intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi.
Uno statuto particolare,
tra manutenzione e modifica sostanziale delle strade è riservato alle
“migliorie” dall’art. 39a Lstr (introdotto con la L 6.2.1995). Sono definiti
tali gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche di sicurezza e
protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e
della funzione della strada (art. 39a cpv. 1 Lstr). A norma dell’art. 39a cpv.
2 Lstr “Eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono
decisi in via definitiva dal Tribunale di espropriazione.”
- Nel caso che ne
concerne il tratto di strada cantonale interessato dalla discussa rotonda non è
previsto dal piano generale delle strade cantonali, ancora in fase di
allestimento, ma si trova inserito nel piano del traffico del PR comunale.
Ciò non significa che un
intervento, sia di modifica vera e propria sia di minor momento come nel caso
di una “miglioria”, debba essere previsto attraverso una modifica del PR
(secondo la procedura normale piuttosto che di variante di poco conto).
L’inserimento del tratto
di strada cantonale nel PR di un comune sostituisce l’inserimento nel piano
cantonale, ne ha la stessa funzione. La modifica deve seguire la procedura
prevista dalla Lstr per le strade cantonali, siano esse comprese nel piano
cantonale (che ancora non esiste) o inserite in un PR comunale. La modifica
della strada (o la miglioria) comporterà necessariamente una modifica del PR,
ma nella forma del suo adeguamento formale e avverrà dopo che la modifica o
miglioria dell’opera stradale sarà cresciuta in giudicato; non prima, quale
momento decisorio.
E invero non avrebbe senso
che la modifica di un’opera di proprietà e interesse cantonale venga
assoggettata ad una procedura comunale, dipenda dalla volontà degli organi
comunali e finalmente della popolazione del comune (referendum). Non ne
discende tuttavia che il comune venga semplicemente scavalcato: a norma dell’art.
12 cpv. 1 Lstr se ne deve chiedere preventivamente il preavviso. In concreto,
anzi, vi è stata vera e propria concertazione, sfociata nella procedura di
variante di poco conto seguita erroneamente dal comune per ispirazione del
Dipartimento.
Il procedimento è irrito.
Non perché al posto della variante di poco conto bisognava approntarne una
secondo gli art. 32 seg. LALPT ma perché l’opera in argomento può solo essere
prevista nell’ambito della Legge sulle strade che prescrive altre procedure,
altre autorità.
Anziché ritenere decaduta
la variante per effetto della successiva pubblicazione della rotonda il
Consiglio di Stato doveva annullarla e accogliere, in questo senso, non
respingere il ricorso.
Ne segue che in quanto
chiede l’annullamento della risoluzione governativa e conseguentemente della
variante di poco conto il ricorso merita accoglimento.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
In quanto ricevibile il ricorso è accolto.
§
di conseguenza la risoluzione dedotta in giudizio è annullata
nella misura in cui, dichiarato senza oggetto il ricorso
di prima istanza, non ha annullato la variante in contestazione
e non ha accolto su quel punto il gravame di prima
istanza.
Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Il Cantone verserà
al ricorrente fr. 1.000 di ripetibili.
- Intimazione: -
__________. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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