AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.32
Data decisione, Autorità:
24.09.2003, TPT
Incarto n.
90.1996.32
Lugano
24 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 aprile 1996 di
rappr. da: __________ __________
contro
la decisione del __________ febbraio 1996 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di
__________;
Viste le risposte:
27 giugno 1996 del
municipio di __________;
8 ottobre 1996 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che i ricorrenti hanno chiesto
l’inserimento in zona residenziale estensiva dei mappali __________ e
__________ di __________;
che, all’udienza del 27 novembre 1996, il
procedimento è stato sospeso onde permettere lo studio di una variante del
piano regolatore volta a soddisfare le domande degli insorgenti;
che, con risoluzione 28 gennaio 2003,
cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del
piano regolatore di __________; tra di esse una contempla l’assegnazione
parziale dei mappali __________ e __________ alla zona edificabile;
che, con scritto 23 luglio 2003, gli
insorgenti hanno pertanto sollecitato lo stralcio dai ruoli del gravame,
ritenendo soddisfatte le loro domande ricorsuali e protestando al contempo
spese e ripetibili; il municipio, d’accordo con lo stralcio, si è detto
contrario all’accollo delle spese e all’assegnazione di ripetibili (cfr.
scritto del 4 settembre 2003), mentre la divisione della pianificazione
territoriale ha dichiarato di non avere osservazioni al riguardo (cfr. scritto
del 2 settembre 2003);
che il gravame di cui trattasi è pertanto
divenuto privo di oggetto per effetto della variante di piano regolatore;
che esso va dunque stralciato dai ruoli;
che, nell’ambito del presente procedimento,
alla variante del piano regolatore approvata con risoluzione 28 gennaio 2003
dal Consiglio di Stato dev’essere conferito valore di acquiescenza del comune
nei confronti delle domande dei ricorrenti;
che di conseguenza gli insorgenti,
assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al versamento di ripetibili da
parte del comune, il quale dev'essere considerato soccombente giusta l’art 31
PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG,
Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che il tribunale non preleva tasse di
giustizia (art. 28 PAmm);
decreta:
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia. Il comune di __________ è condannato a versare
ai ricorrenti fr. 400.- (quattrocento) per ripetibili.
-
Intimazione
a:
;
Municipio di __________, __________ __________;
Divisione della pianificazione territoriale, ____ ________;
.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster