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Numero d'incarto:
90.1996.105
Data decisione, Autorità:
16.03.1999, TPT
Incarto n.
90.96.00105
Lugano
16 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 settembre 1996 di
avv. __________
__________, __________,
contro
la risoluzione governativa del 9 luglio 1996 in
materia di inventario degli edifici fuori della zona edificabile nel Comune
di __________;
considerato
in fatto e diritto:
che il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico;
che a norma dell’art. 28 LPamm,
applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT può
applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia alla parte soccombente
e, giusta l’art. 31 LPamm, condannarla al pagamento di un’indennità alla
controparte;
che soccombente è in linea
di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame (desistenza) o comunque si assoggetta, espressamente o implicitamente
alla decisione impugnata;
che il Comune di
__________ aveva omesso nell’inventario degli edifici fuori dalle zone
edificabili, approvato dal Consiglio di Stato con la risoluzione 9.7.1996,
l’edificio n. __________di proprietà di __________ __________, il quale è
insorto presso il TPT col ricorso in epigrafe, dolendosi di tale omissione;
che il Comune ha successivamente inserito il rustico in discorso
nell’inventario, riportandolo erroneamente col numero di mappa 226 anziché 224;
errore corretto a seguito di ricorso al Consiglio di Stato che ha approvato la
tabella delle valutazioni e le modifiche nel senso postulato dal ricorrente con
risoluzione 18.8.1998;
che in tal modo la vertenza è divenuta senza oggetto;
che soccombente, in queste
circostanze, è il Comune il cui errore ha indotto __________ __________ a
ricorrere;
che il Comune deve di conseguenza versare congrue ripetibili al ricorrente,
avvocato in re propria, mentre nella sua qualità di ente pubblico agente
nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali va esente da tasse di giudizio;
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio. Il Comune di __________ verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di
ripetibili per le due istanze.
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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