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Numero d'incarto:
90.1995.153
Data decisione, Autorità:
27.12.2001, TPT
Incarto n.
90.1995.00153
Lugano
27 dicembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio
Giudice Efrem
Beretta
statuendo sul ricorso del 7 novembre 1995 di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ del __________ settembre
1995 del Municipio di __________ istituente la zona di pianificazione per il
Comparto Nord (__________);
viste le osservazioni 23 gennaio 1996 del Municipio
di __________;
r i l e v a t o
in fatto
a. Il Municipio di __________ ha pubblicato dal 25 settembre al 24
ottobre 1995 una zona di pianificazione d’interesse comunale ai sensi dell’art.
60 cpv. 2 LALPT avente per oggetto il comparto territoriale di __________ nord.
Contro questa decisione è insorto il ricorrente in epigrafe.
b. Nel frattempo la pianificazione ha seguito il suo corso e il
Municipio, ritenuto giunti a termine gli studi e maturi per essere inseriti nel
PR in revisione, ha deciso, con risoluzione n. __________ del __________
novembre 1998, di sopprimere la zona impugnata, comunicando singolarmente ai
ricorrenti tale decisione con scritto del 1. febbraio 1999 (di cui ci è stata
trasmessa copia con FAX del 20.12.01).
considerato
in diritto
- Secondo l’art. 27 cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere
modificati l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per
comprensori esattamente delimitati al cui interno nulla è lecito intraprendere
“che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione”.
Sempre per comprensori esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di
istituire zone di pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o
problemi particolari relativi all’uso del territorio lo giustificano. In
particolare se i piani mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione è istituita, nell’ambito delle relative competenze
pianificatorie, dal Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può
stabilire zone di pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della
pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto cantonale riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che
all’interno della zona è vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la
pianificazione, con la precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in
contrasto con gli obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e
non solo sospese a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice
sospensione della domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano
presumibilmente la pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori
generali e di protezione ambientale. In sintesi, la zona di pianificazione è un
provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere temporaneo, volto a
evitare che la pianificazione in atto o in procinto di essere intrapresa venga
ostacolata da un uso del territorio contrastante col suo indirizzo. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali
dell’istituto quello di impedire che modifiche del territorio durante la
pianificazione restringano eccessivamente la libertà di scelta dei
pianificatori, ostacolandoli nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto
loro a carico dall’art. 2 LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
-
La zona di pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e
lo resta fino a che sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre
cinque anni, con facoltà del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il
termine di scadenza.
-
In concreto la zona di pianificazione è stata abrogata dal
Municipio per aver assolto la sua funzione prima della scadenza e con ciò è
venuto a mancare l'oggetto del litigio. Il ricorso deve dunque essere
stralciato.
Visto le circostanze si prescinde dal prelievo di tasse di giudizio e
dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano
tasse né spese di giudizio. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione: -
avv. __________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il Presidente
Avv. Efrem Beretta
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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