AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.13
Data decisione, Autorità:
05.12.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00013
Lugano
5 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 27 gennaio 1995 di
__________ di
__________, __________,
rappr. da: __________ di
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 20 dicembre 1994 del Consiglio di
Stato relativa all’approvazione di alcune varianti del PR comunale
viste le osservazioni 22
agosto 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nella sua seduta del
27 settembre 1993 il legislativo comunale di __________ ha deciso l’adozione di
una serie di varianti che modificano il PR del 7 febbraio 1980. Una di queste
prevede la realizzazione di un nuovo posteggio pubblico a valle del nucleo di
__________o, in corrispondenza dei fondi n. __________, __________e __________
RFD.
b. Con decisione 20
dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha sospeso l’approvazione del vincolo di
posteggio pubblico sino al momento della presentazione da parte del Comune di
una variante di poco conto che preveda il compenso del territorio agricolo
sottratto oppure sino al versamento di un contributo pecuniario sostitutivo di
fr. 51.300.--.
c. Dissentendo da tale
decisione il Comune di __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendo in via
principale l’esenzione dalla compensazione pecuniaria dell’art. 9 LTAgr. e in
via subordinata la riduzione del contributo sostitutivo a fr. 17.000.--.
Postula inoltre lo stralcio del pto. 5.5. a) del dispositivo di approvazione
relativo alla discarica in località “__________ ”.
d. Nelle sue
osservazioni del 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato propugna la reiezione del
gravame, ribadendo la validità delle decisioni prese.
Osserva in particolare che
il PD assegna la superficie del previsto posteggio alla zona agricola, e che
pertanto non si può prescindere dall’obbligo della compensazione reale o
pecuniaria. Conferma l’importo di fr. 51.300.-- a titolo di indennità
sostitutiva, calcolato sulla base del reddito agricolo dei terreni inclusi nel
catasto viticolo cantonale.
e. In data 26 ottobre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del Comune, rappresentato dal suo Municipio, è senz’altro
data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR -
viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26
cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv.
1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- A norma dell'art. 1
Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19.12.1989 (LTAgr), che
definisce, in applicazione dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e sul promuovimento
dell'agricoltura dell'11.11.1982, le misure pianificatorie del Cantone e dei
Comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della
legislazione federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile,
rimanere adibito all'agricoltura.
Il Cantone delimita nel PD
cantonale le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni
idonei all'utilizzazione agricola (art. 2); i Comuni delimitano e istituiscono
la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto,
all'adeguamento dei loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4). La
zona agricola comprende a mente dell'art. 5: a) le SAC, b) i terreni idonei
alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità e infine c)
i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta l'art. 7, la
diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze
della pianificazione del territorio e previa modifica degli istrumenti
pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le competenze fissate
dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 prescrive che se tocca aree
agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la diminuzione dev'essere
compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto, risp. dall'ente
pianificante. La compensazione dev'essere di principio reale (art. 9). Se ciò
non fosse possibile o solo parzialmente, dovrà essere versato un contributo
pecuniario sostitutivo che ammonterà da un minimo di venti ad un massimo di
cento volte il valore di reddito agricolo del fondo da compensare (art. 10).
All'ente pianificante che ha versato contributi compensativi o indennità
espropriative, l'art. 11 conferisce il diritto di regresso sul proprietario
della costruzione o dell'impianto.
- Nel caso in esame il
Comune di Salorino giudica eccessive le richieste avanzate dall’ente cantonale
in materia di compenso agricolo, osservando come il valore di reddito del
terreno sottratto per la realizzazione del posteggio é modesto e come questa
sottrazione sia effettuata non per speculazioni edilizie private ma per dotare
la collettività di un impianto pubblico molto richiesto. Solleva inoltre dubbi
sull’effettiva qualifica di zona agricola dell’area in questione, dal momento
che nel PR comunale é definita quale “zona di rispetto del paesaggio” (ZRP) e
che le rappresentazioni grafiche del PD, in scala 1:25’000, sono forzatamente
imprecise quando si tratta di definire aree così piccole (ca. 600 mq).
Diversamente, l’autorità
cantonale ha precisato che l’area in esame fa sicuramente parte della zona
agricola definita dal PD cantonale, zona che si sovrappone alla ZRP
precedentemente adottata; a supporto di queste affermazioni sono state prodotte
delle planimetrie più dettagliate del comprensorio di __________ dalle quali
risulta che in effetti i fondi n. __________e __________RFD sono annoverati nel
catasto delle idoneità agricole e nel catasto viticolo quali terreni idonei
alla viticoltura e allo sfalcio (cfr. estratti in atti).
5.1. Posto che per i
principi sopra menzionati, la sottrazione di terreno agricolo deve essere in
ogni caso compensata, si tratta di esaminare se le pretese di compenso avanzate
in sede di approvazione della variante di PR dalle competenti autorità
cantonali (Sez. agricoltura) siano giustificate.
L’insorgente lo nega; a
suo avviso i parametri di valutazione considerati (reddito agricolo di fr.
1.50/mq moltiplicato per un fattore 60) sono assolutamente spropositati, tenuto
conto della scarsa qualità del vigneto (piuttosto datato e non più razionale
nell’ottica di una moderna viticoltura) e del generale valore dei terreni
agricoli nel comune di __________ (40-50 fr./mq). Esso propone pertanto il
versamento di un’indennità limitata a fr. 17.000.--, risultante
dall’applicazione di un coefficiente 20, il minimo previsto dall’art. 10 cpv. 2
LTAgr.
Ora, dalla tabella per il
calcolo del compenso pecuniario, allegata alla lettera 28 novembre 1994 Sez.
agricoltura/SPU (in atti) si desume che il coefficiente di moltiplicazione
viene calcolato in funzione del valore di reddito agricolo del fondo da una
parte e del valore commerciale o di transazione della zona edificabile
dall’altra : più questi valori aumentano, più aumenta il coefficiente di
moltiplicazione, da un minimo di 20 fino ad un massimo di 100.
E’ pertanto di
fondamentale importanza stabilire dapprima il giusto valore di reddito
agricolo, dal momento che questo risulta essere, oltre al coefficiente di
moltiplicazione, l’altro elemento base del calcolo dell’indennità di compenso
previsto dalla legge (cfr. art. 10 LTAgr.).
5.2. La Sez. agricoltura,
come detto, valuta il reddito dei terreni posti nel catasto viticolo a 150
cts/mq; é però vero che non tutti i terreni inseriti in questo catasto sono
uguali. Tra quelli idonei in qualche modo alla viticoltura, la “__________
delle idoneità agricole dei suoli” opera infatti almeno tre distinzioni
(categoria n. 11, 12 e 13): i fondi oggetto del ricorso sono inseriti nella
categoria 12 (“idonei alla viticoltura e allo sfalcio”), dal momento che si
tratta di terreni in declivio, sistemati a larghi terrazzi (lo si é potuto
constatare durante il sopralluogo) e ai quali é senz’altro possibile accedere
con piccoli macchinari agricoli (trattorini, motozappe, motocoltivatori con
accessori portati i trainati). La qualità di questi terreni é nondimeno da
ritenersi buona, rappresentando spesso la soluzione di compromesso tra una
razionalizzazione della produzione che non può essere molto accentuata e la
buona qualità del prodotto risultante da pendenza e buona insolazione.
5.3. Per quanto attiene il
valore commerciale, il resoconto fornito dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Sez. statistica (in atti), indica che negli ultimi anni le transazioni
immobiliari dei terreni presunti edificabili a __________ rientravano
nei gruppi di prezzo 100-150 fr./mq (1 nel 1992), 150-200 (1 nel 1992 e 1 nel
1993) e 250-300 (1 transazione nel 1993). Orbene, considerando i due valori
poc’anzi determinati (prezzo commerciale medio sui 3 anni di ca. 200
fr./mq e valore di reddito agricolo di 150 cts/mq), si otterrebbe addirittura ,
sempre secondo la sopracitata tabella, un coefficiente di moltiplicazione 80.
E’ utile osservare che questo coefficiente non cambierebbe nemmeno se si
attribuisse un valore di reddito agricolo più basso, come richiesto
dall’insorgente in sede di ricorso, dal momento che nell’ultima categoria sono
compresi tutti i terreni valutati tra gli 81 cts/mq e i 150/cts/mq (cfr.
tabella in atti).
Ne scende tuttavia che il
compenso chiesto dalla Sezione agricoltura, applicando un moltiplicatore 60 a
sua volta calcolato sulla base di un valore commerciale dei terreni edificabili
fra i 40 e i 50 frs/mq nettamente inferiore a quello risultante dalle recenti
transazioni immobiliari, é favorevole al ricorrente e tiene probabilmente conto
del fatto che il terreno sottratto all’agricoltura viene utilizzato nella
fattispecie per un‘opera di interesse pubblico e non per la speculazione
fondiaria.
In simili circostanze la
decisione governativa merita conferma anche in queste sede; su questo punto il
ricorso é respinto.
-
Alla seconda censura
ricorsuale, che chiedeva lo stralcio del pto. 5 del dispositivo relativo alla
discarica in loc. “__________ ”, é già stata data risposta dal Consiglio di
Stato nelle sue osservazioni, per cui non é necessario dilungarsi oltre. Se il
Comune di __________ non ritiene necessario, come esplicitamente riportato nel
ricorso, allestire un’indagine idrogeologica giacché non intende realizzare la
nuova discarica (quella vecchia concessa in via eccezionale nel 1989 é oramai
terminata), la relativa variante é considerata come non approvata.
-
Il ricorso relativo
al compenso pecuniario sostitutivo non può essere accolto, né in via principale
né in via subordinata. La questione della discarica in loc. __________ é invece
evasa ai sensi dei considerandi.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Non si prelevano tasse né
spese.
-
Intimazione: -
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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