Setback line in zoning plan annulled for lack of public interest

90.1994.378Übriges Gericht01.02.1996Granted

Zusammenfassung

The TPT reconsidered a zoning-planning appeal after the Federal Supreme Court had annulled its earlier judgment. The dispute concerned a setback line imposed on a private parcel to create a tree-planted green strip. Applying the Federal Supreme Court's reasoning, the TPT held that the restriction on ownership was not supported by a preponderant public interest and was not proportionate. It therefore upheld the appeal, annulled the government approval of the plan to that extent, and released the parcel from the setback-line burden. No court costs were charged, and the municipality had to pay CHF 1,000 in party compensation.

Regest

Planning law; restriction of property by a setback line in a zoning plan; requirements of public interest and proportionality. A planning constraint affecting private property is unlawful if it is not backed by a preponderant public interest and is disproportionate (consid. c). Where the cantonal authority is remitted the matter after annulment by the Federal Supreme Court, the planning tribunal must conform to that reasoning and set aside the restriction accordingly. In proceedings defending non-pecuniary public interests, the municipality may be exempted from court costs, but the successful appellant remains entitled to adequate party compensation.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.1994.378

Data decisione, Autorità: 01.02.1996, TPT

Incarto n. 90.94.00378

Lugano 1 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

visto il ricorso del 4 maggio 1992 di

contro

la risoluzione __________marzo 1992, no. del Consiglio di Stato che ha approvato il piano particolareggiato zona __________ () del Comune di __________.

visto

la risposta 11 agosto 1992 del Comune di __________

la risposta 9 marzo 1993 del Consiglio di Stato

il sopralluogo del 23 agosto 1993

letti gli atti e assunto gli accertamenti necessari

ritenuto

in fatto e diritto

a. __________ __________ è proprietario della part. __________RFD __________, in zona __________, di complessivi mq 288 (204 edificati, 84 cortile), con fronte su __________ __________.

Il piano particolareggiato della zona __________ (__________), adottato dal Consiglio comunale il 6 novembre 1989 e approvato dal Consiglio di Stato il 24 marzo 1992, prescrive tra l’altro una linea di arretramento di 6 mtl per la formazione di una zona verde alberata, vincolo contro il quale il proprietario è insorto dapprima dinnanzi al Consiglio di Stato e, vistosi respingere il gravame, a questo TPT, chiedendo l’annullamento della decisione governativa e quindi del vincolo contestato.

Tanto il comune di __________ quanto il Consiglio di Stato respingono le allegazioni avversarie e propongono la reiezione dell’impugnativa.

Con sentenza del 7 settembre 1994 questo TPT ha respinto il ricorso.

b. Il ricorso di diritto pubblico interposto da __________ __________ è stato accolto dal TF che con sentenza 3 luglio 1995 (intimata il 30 novembre 1995) ha annullato la sentenza del TPT.

c. Per i motivi esposti dal TF nella suddetta sentenza il vincolo in contestazione comporta una restrizione della proprietà privata non sorretta da un interesse pubblico preponderante e destituita della necessaria proporzionalità. Dacciò l’annullamento della nostra decisione che aveva respinto il ricorso contro la risoluzione governativa.

Per questi stessi motivi si impone in questa sede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del vincolo contestato.

d. Il comune, intervenuto a tutela di interessi non patrimoniali, va esente da tasse e spese di giustizia mentre deve una congrua indennità al ricorrente vittorioso in causa.

Per questi motivi,

decreta e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§) Di conseguenza la risoluzione è annullata nella misura in cui approva il PR di __________ riferitamente all'imposizione della linea di arretramento alla part. __________RFD __________ che è dunque liberata da questo vincolo.

  1. Non si prelevano spese né tasse di giustizia; il comune verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili.

  2. Intimazione: - Avv. __________ __________, __________

  • Municipio di __________
  • Consiglio di Stato, Bellinzona
  • Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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