AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.377
Data decisione, Autorità:
08.01.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00377
Lugano
8 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 28 giugno 1993 di
__________. __________
__________, __________,
(rappr.
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
la risoluzione __________ giugno 1993 con la quale
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le osservazioni 20
ottobre 1993 del Municipio di __________ e la risposta 25 gennaio 1994 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ è comproprietario, con la moglie, dei mappali n° __________,
__________, __________, __________, __________e __________RFD, situati nella
parte alta del comune di __________a.
b. Nelle sue sedute 17,
18 e 24 settembre 1990 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il PR.
Tale piano prevede la
costruzione di una strada di congiungimento (una strada di servizio SS3, larga
4,5 metri e da utilizzarsi solo in casi particolari e per necessità dei servizi
comunali) tra Via __________ __________ e Via __________. Attualmente via
__________ è una strada comunale a fondo cieco, il cui ultimo tratto (privato e
sbarrato all’altezza della villa del ricorrente) si trasforma, a partire dal
mappale __________di proprietà __________, in un sentiero.
c. Il signor __________
ha contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato. Ha in
particolare sottolineato l’assurdità e l’inutilità della creazione e
dell’apertura al traffico della strada, chiedendone lo stralcio. Ha poi
invocato la necessità di tutelare la tranquillità dell’area (che ha una
funzione ricreativa) e sottolineato la sua disponibilità a mantenere l’accordo
bonale concluso con il comune che garantisce il traffico dei veicoli comunali
in caso di necessità.
d. Con argomentazioni
che saranno se del caso riprese più oltre il Consiglio di Stato ha respinto il
ricorso e approvato il PR.
e. Dissentendo da tale
decisione il soccombente é insorto presso questa autorità giudicante
riproponendo richieste e censure del ricorso di primo grado.
f. Nelle rispettive
osservazioni il Consiglio di Stato e il Municipio di __________ chiedono
l’integrale reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha in
particolare precisato come la strada, costituente un semplice raccordo fra
tratti stradali esistenti e volta a creare un secondo accesso alla località
“__________ ”, è già quasi integralmente esistente. Ha poi lamentato il
carattere insoddisfacente dell’attuale situazione, che obbliga il comune ad
ottenere il permesso del ricorrente ogni qual volta i veicoli del comune
devono, causa l’impossibilità di raggiungere altrimenti il quartiere
“__________ ” o per altre ragioni, transitare sul contestato tratto di strada.
g. Il 16 giugno 1994 è
stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
h. Con scritto 20 giugno
1994 il Municipio di __________ ha ribadito l’intenzione di realizzare una
strada asfaltata SS3 per passaggio veicolare solo in casi particolari e per
necessità dei servizi comunali, della larghezza complessiva di metri 4,50, di
cui 1,30 quale marciapiede. Ha poi manifestato l’intenzione di limitare
l’accesso veicolare alla strada “con barriere, da togliere solo in caso di
necessità, per l’uso di veicoli comunali e aperta al pubblico in caso di
interruzione della circolazione, per lavori dovuti alla formazione di
canalizzazioni previste dal P.G.S., altre condotte elettriche, telefoniche,
gas, ecc. oppure per manutenzioni stradali ricorrenti, sia su via __________
__________, sia su Via __________ __________o.”
i. Con decisione 6
settembre 1994 il TPT ha respinto il ricorso di __________ __________ diretto
contro la decisione governativa.
k. Il 13 ottobre 1994
__________ __________ ha presentato al Tribunale Federale un ricorso di diritto
pubblico, fondato sulla violazione degli art. 4 e 22ter Cost. Fed., con cui
postula l’annullamento della decisione del TPT. Il ricorrente si duole
innanzitutto di una violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto
che la lettera 20 giugno 1994 del Municipio di __________ non gli é stata
intimata prima dell’emanazione della sentenza da parte del TPT.
l. Con decisione 29
agosto 1995 il TF ha accolto il ricorso del sig. __________, annullando la
sentenza impugnata. La Corte federale ha in sostanza riconosciuto che il
ricorrente, al quale non é stata data la possibilità di esprimersi sulle
argomentazioni contenute nella menzionata lettera, é stato leso nel suo diritto
di essere sentito.
m. Facendo seguito alla
decisione del TF, il TPT ha invitato il ricorrente a presentare le proprie
osservazioni allo scritto 20 giugno 1994 del Municipio di __________. Queste
sono tempestivamente pervenute al Tribunale in data 22 novembre 1995; del suo
contenuto si dirà, se necessario, nei consideranti seguenti.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Nelle sue
osservazioni del 22 novembre 1995 il ricorrente chiede in via preliminare lo
stralcio dagli atti della lettera 20 giugno 1994 del Municipio di __________.
Parte dall’assunto che il Municipio di __________ non era più legittimato
proceduralmente a inviare sue osservazioni dal momento che durante il
sopralluogo l’istruttoria era stata dichiarata chiusa. Osserva inoltre come il
contenuto di questa lettera differisca da quanto era stato approvato a suo
tempo dal Consiglio comunale.
Ora, con questa lettera il
Municipio di __________ non fa altro che precisare alcune modalità d’esecuzione
della futura strada, e in modo particolare la posa di barriere alfine di
limitare il transito ai soli “casi particolari” o per necessità di servizi
comunali.
A torto il ricorrente
sostiene che il Municipio abbia modificato le decisioni prese dal Consiglio
comunale (e in seguito approvate dal Consiglio di Stato con la risoluzione
impugnata); in realtà non cambia né il calibro della strada (4,5 metri, di cui
3,20 di strada e 1,30 di marciapiede) né la sua categoria (strada di
collegamento di tipo SS3). Né tantomeno questa decisione modifica lo scopo e la
natura della contestata strada, che é quello di dotare di un accesso
alternativo la zona alta del colle __________, ora raggiungibile con una
stretta e ripida via, in caso di interruzione della circolazione su
quest’ultima dovuta a lavori pubblici (canalizzazioni, condotte elettriche e
telefoniche,...) o di manutenzione stradale ricorrente. In tal senso si era
infatti già espresso il Consiglio comunale nella sua seduta del 17-18-24
settembre 1990; l’intervento dell’on. __________, in particolare, sottolineava
la necessità del vincolo richiamando i problemi di accesso alla parte alta del
colle del Perato in caso di lavori di manutenzione stradale o di neve o ancora
le difficoltà riscontrate da ambulanze o altri mezzi di soccorso (cfr. verbale
della seduta in atti). Se é vero che all’occasione non si era espressamente
menzionata la posa di barriere anti-traffico, lo é solamente perché questo
costituisce un dettaglio tecnico del progetto elaborato in seguito, che non
necessita di certo la presentazione di una variante pianificatoria. A questo
proposito si ricorda come risulta sempre estremamente difficile, al momento
dell’adozione di un provvedimento pianificatorio, definirne con precisione
tutti i dettagli d’ordine tecnico; questa operazione é infatti di solito
demandata in sede di elaborazione del progetto esecutivo.
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14
e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il
contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a;
114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Questa
regolamentazione è legata all’art. 15 LPT, a norma del quale le zone
edificabili comprendono segnatamente i terreni idonei all’edificazione
prevedibilmente necessari all’edificazione ed urbanizzati entro 15 anni. La
nozione di urbanizzazione di un fondo è definita all’art. 19 LPT e, più
compiutamente, all’art. 4 della legge federale del 4 ottobre 1974
sull’incoraggiamento alla costruzione e all’accesso alla proprietà degli alloggi. Comprende segnatamente l’esistenza
di un accesso sufficiente (nel merito di quest’ultima nozione cfr. RDAT 1993 n°
22 p. 61). L’obbligo di urbanizzare le zone edificabili incombe all’ente
pubblico, in genere ai comuni (art. 19 cpv. 2 LPT; 79 cpv. 1 LALPT).
La contestata strada di
servizio SS3 non serve invero all’urbanizzazione diretta di particelle,
altrimenti prive del necessario accesso veicolare. Differisce in ciò da
analoghi casi, pure all’origine di procedure ricorsuali, presentatisi nel
comune di __________. Trova comunque una sua base legale, se mai esistessero
dubbi in merito, nelle norme summenzionate.
La
pubblica utilità della strada è decisamente contestata dal ricorrente. A torto.
L’interesse pubblico della medesima risiede, così come indicato nell’impugnata
risoluzione e nelle osservazioni del comune, nella necessità di completare la
rete viaria di , segnatamente di creare un raccordo alternativo per
alcune aree edificate (grosso modo corrispondenti alle vie “
__________ ” e “__________ __________ ”). Tale raccordo è necessario siccome
quel comparto territoriale è attualmente raggiungibile solo tramite una singola
strada, a tratti stretta ed in forte declivio. Una simile situazione viaria può
indubbiamente creare seri problemi: qualsiasi intervento (p. es. un piccolo
cantiere per la manutenzione del manto stradale, la posa di condotte o
canalizzazioni) sul sedime dell’esistente raccordo potrebbe rendere
inaccessibile tutto un quartiere. Questo sia ai veicoli privati che ai mezzi
del comune, che si troverebbe così impedito di fornire servizi anche
essenziali. Le preoccupazioni comunali volte a prevenire tali inconvenienti
sono tanto più comprensibili se si pone mente al fatto che, in passato, questi
si sono già posti. Al punto che, e il sopralluogo lo ha evidenziato, il contestato
tracciato corrisponde praticamente a quello creato (con tanto di parziale
asfaltatura) alcuni anni orsono per risolverne di simili.
Al cospetto dell’esistenza
di un interesse pubblico deve ancora essere esaminato il rispetto del principio
della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra
quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso
e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le
restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113
Ia 137).
La misura pianificatoria
all'esame è certamente atta, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione
di un secondo raccordo stradale per l’area edificata interessata. Il medesimo
scopo non potrebbe inoltre essere raggiunto con una limitazione meno incisiva o
gravosa per la parte ricorrente: il vincolo non è infatti sostituibile con un
altro, a maggior ragione se si considera che il tratto previsto sulle proprietà
del ricorrente è in gran parte esistente quale strada pubblica e, soprattutto,
privata. Tra il vincolo e il risultato di pubblica utilità ricercato esiste
inoltre un rapporto più che ragionevole. In effetti, la strada, della cui
necessità e della cui parziale esistenza già si è detto, è abbastanza stretta
(ha una larghezza di metri 4,50, di cui 1,30 quale marciapiede) e non dovrebbe
incidere eccessivamente sulle proprietà dell’insorgente. Inoltre, passa non nel
bel mezzo ma sul confine dei terreni __________, segnatamente tra le particelle
__________, __________e __________, da una parte, e __________, __________ e
__________ dall’altra: non ne pregiudica pertanto seriamente l’utilizzazione.
Notiamo infine a titolo abbondanziale che, così come assicurato dal comune
nella sua lettera 20 giugno 1994, l’accesso veicolare verrà, come attualmente,
limitato con barriere che verranno tolte solo in caso di necessità (per l’uso
di veicoli comunali o per le necessità del pubblico in caso di interruzione
della circolazione causa lavori di manutenzione od altri sulle vie __________
__________ o __________ __________). In simili circostanze gli inconvenienti a
scapito del ricorrente, in particolare le immissioni moleste, saranno
sicuramente modesti e la sua tranquillità meglio tutelata.
L’invocata deturpazione
dei luoghi è per contro inconferente: certo, una strada raramente abbellisce un
paesaggio, ma gli interessi in presenza non giustificano l’accoglimento del
gravame sulla scorta di questa sola considerazione, a maggior ragione
considerato che sulle proprietà __________ la strada, privata o pubblica che
sia, esiste in parte già.
Gli interessi fatti valere
(esplicitamente od implicitamente) dal signor __________ devono quindi
senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.
- Per
le pregresse considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio
seguono la soccombenza. Non vengono assegnate ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 26quater lett. d LOG; 1 e segg., in particolare 26, 28, 38 LALPT; 1 e
segg., in particolare 19 LPT; 28 Pamm
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 1000.-- (mille).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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