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Numero d'incarto:
90.1994.304
Data decisione, Autorità:
13.07.2000, TPT
Incarto n.
90.1994.00304
Lugano
13 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 1993 di
__________, __________,
rappr. da:
Studio legale __________, __________ __________,
contro
la decisione del Consiglio di Stato del 26.10.1993
che non approva l'inserimento in zona edificabile della part. __________di
proprietà della ricorrente operata dal PR del Comune di __________ e la
inserisce d'ufficio in zona agricola, invitando il Comune ad adottare una
variante e ad assegnare i gradi di sensibilità al rumore al comparto;
visto da
un lato la risposta 20 aprile 1994 del Consiglio di Stato che propone la
reiezione del ricorso e dall'altro le osservazioni 16 maggio 1994 del Municipio
di __________ postulante l'inclusione del controverso particellare in zona
edificabile;
ritenuto
che nel sopralluogo del 26 maggio 1994 le parti hanno chiesto la sospensione
della procedura nell'attesa che il Comune stabilisca i gradi di sensibilità al
rumore in una col Piano viario, definito che sia il tracciato dell'__________;
rilevato
che il Consiglio comunale ha provveduto al completamento del PR e che il
Consiglio di Stato l'ha approvato con risoluzione 25 gennaio 2000, inserendo in
zona artigianale il fondo in contestazione con assegnazione del grado di
sensibilità III;
preso
atto che la ricorrente comunica con scritto 10 luglio 2000 che nulla osta ormai
allo stralcio del gravame, chiedendo l'esenzione da tasse e spese di giudizio e
l'attribuzione di ripetibili;
considerato
in diritto
che il
tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei
ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto,
rispettivamente di interesse giuridico;
che a
norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6
LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla
controparte;
che
analogamente è condannata al pagamento di ripetibili l’autorità che prima del
giudizio riveda la decisione impugnata nel senso postulato dal ricorrente
(parificabile ad acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritiri il
gravame o si sottometta, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza), entrambi rendendo in tal modo senza oggetto la vertenza.
che in concreto
la nuova decisione accede alle domande fatte valere ricorsualmente contro la
risoluzione qui impugnata, ragion per cui la vertenza, divenuta senza interesse
giuridico, dev'essere stralciata dai ruoli e congrue ripetibili corrisposte al
ricorrente dal Cantone soccombente;
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse di giudizio. Il Consiglio di Stato verserà alla ricorrente fr.
600.- di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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