Appeal struck off as moot; municipality ordered to pay costs

90.1994.240Übriges Gericht17.07.1997Dismissed

Zusammenfassung

The Ticino Planning Tribunal removed the appeal from the docket because it had become moot: the appellant's land had meanwhile been included in the building zone through a later zoning amendment approved by the State Council and already final. The court held that moot appeals are struck off ex officio or on request. It imposed no court fees or judicial expenses, but ordered the municipality to pay CHF 500 in compensation to the appellant as the losing authority.

Regest

Art. 31 LPAm in Verbindung mit Art. 38 cpv. 6 LALPT; Gegenstandslosigkeit des Rekurses und Kostenfolgen. Wird ein Rekurs während des Verfahrens gegenstandslos bzw. entfällt das rechtliche Interesse, so ist er von Amtes wegen oder auf Antrag vom Geschäftsverzeichnis abzuschreiben. Kosten- und Entschädigungsfolgen richten sich nach der gesetzlichen Regelung; unterliegt eine Behörde, weil der angefochtene Entscheid im Sinne des Rekurrenten abgeändert wird, hat sie grundsätzlich der Gegenpartei eine Parteientschädigung zu entrichten (consid. in fatto e in diritto).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.1994.240

Data decisione, Autorità: 17.07.1997, TPT

Incarto n. 90.94.00240

Lugano 17 luglio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca

Il segretario

Fiorenzo Gianinazzi

visto il ricorso del 25 novembre 1981 della

__________ __________ fu __________ __________, __________,

rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,

contro


letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto e in diritto

che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico;

che a norma dell’art. 31 LPAm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

che soccombente è in linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la decisione impugnata;

che in concreto il fondo della ricorrente, escluso dal PR dalla zona edificabile, vi è stato inserito a seguito di variante, confermata in sede di determinazione dei gradi di sensibilità al rumore con variante di PR approvata dal Consiglio di Stato con ris. 9.4.1997 cresciuta in forza di cosa decisa;

decreta

Il ricorso è stralciato dai ruoli.

Non si prelevano tasse né spese di giudizio. Il Comune

verserà fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.

3 Intimazione a: - Avv. __________ __________, __________

Municipio di __________

Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Consiglio di Stato, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il Presidente Il Segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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