AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.117
Data decisione, Autorità:
23.02.1999, TPT
Incarto n.
90.94.00117
90.94.00116
Lugano
23 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi 14 -15 febbraio 1991 di
1.__________ __________
per la __________ __________ __________, __________,
rappr. Avv. __________
__________, ;
2. __________
__________ __________, __________,
rappr. da: __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 9 gennaio 1991 del Consiglio di Stato
che approva una variante del PR di Cugnasco che istituisce una zona AP
(Centro sportivo e piazza di compostaggio) in località “__________
-__________ ”
vista la risposta 24
luglio 1991 del Municipio di __________ e 21 settembre 1993 del Consiglio di
Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nella sua seduta del
22 maggio 1989 il Consiglio comunale di __________ ha adottato una variante del
PR che istituisce una nuova zona di attrezzature pubbliche (AP) in località
“__________ -__________ ” destinata ad accogliere un centro sportivo consortile
e una piazza di compostaggio per rifiuti domestici.
b. Contro tale variante
sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato la __________ __________ per la
__________ della __________ () e il __________ -
__________. Essi censurano, con argomentazioni più o meno simili,
l’incompatibilità tra le destinazioni previste dalla variante e la presenza in
luogo di una zona umida protetta a livello federale.
c. Con risoluzione del
9 gennaio 1991 il Consiglio di Stato ha approvato la variante in oggetto,
ritenendo le preoccupazioni di natura ecologica tutto sommato secondarie
rispetto all’interesse pubblico di disporre di un centro sportivo e di una
piazza per compostaggio funzionale. I ricorsi delle associazione naturalistiche
sono quindi stati integralmente respinti.
d. Dissentendo da tale
decisione la __________ e il __________ hanno presentato ricorso al Gran
Consiglio. Nel ribadire la loro opposizione alla variante in esame, essi fanno
notare come la zona dei “__________ ” sia compresa nell’Inventario federale
delle paludi di importanza nazionale e risulti tutelata anche dal PD cantonale
a titolo di “zona naturale protetta” (scheda 1.3.25).
e. Nelle sue
osservazioni ai ricorsi il CdS, preso atto che nel frattempo (4 ottobre 1991) é
stato presentato “l’Inventario federale dei paesaggi palustri” comprendente
pura la zona dei “__________ ” di __________, ha riconosciuto la pertinenza
delle argomentazioni ricorsuali, proponendo l’accoglimento dei gravami e lo
stralcio della variante AP.
Il Comune di __________,
da parte sua, pur consentendo all’abbandono del progetto di centro sportivo
consortile, non vuole rinunciare alla piazza di compostaggio sul mappale n.
__________RFD (peraltro già in attività), e ne chiede quindi la conferma a livello
pianificatorio.
f. In data 10 febbraio
1994 si è tenuta l’udienza in contraddittorio. Dopo una lunga discussione, il
Presidente del Tribunale della pianificazione del territorio (al quale nel
frattempo sono stati deferiti i ricorsi originariamente inoltrati al GC) ha
proposto alle parti di esaminare un soluzione transattiva che consideri da una
parte, l’abbandono del progetto di centro sportivo, e dall’altra l’allestimento
di uno studio sulle possibilità di mantenere la piazza di compostaggio nell’attuale
ubicazione (part. n. __________).
g. Conformemente a
quanto discusso all’udienza, la Sezione pianificazione urbanistica decideva di
conferire il mandato per lo studio della compatibilità tra la zona paludosa
protetta e la piazza di compostaggio di __________ al biologo dott. __________
__________.
Il referto peritale,
consegnato nel luglio del 1995, ha tuttavia evidenziato un chiaro conflitto tra
l’ubicazione della piazza di compostaggio e l’area paludosa circostante; quale
soluzione di compromesso suggeriva di spostare altrove il processo di
compostaggio e di lasciare il loco unicamente un piccolo (200-250 mq al
massimo) deposito di materiale compostabile non sminuzzato.
h. La soluzione di
compromesso formulata dal perito è stata accettata dalle due associazioni
ricorrenti, ma non dal Municipio di __________, che insiste per il mantenimento
della piazza di compostaggio nelle sue attuali dimensioni e modalità di
funzionamento.
Falliti gli ultimi
tentativi di accomodamento bonale fra le parti, al TPT spetta la decisione di
merito.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza del
Tribunale é data dagli articoli 26 quater lett. d LOG e 38 LALPT. I gravami,
inoltrati nel termine di 30 giorni di cui all’art. 39 LALPT, sono tempestivi.
Circa la legittimazione
degli insorgenti il Tribunale considera quanto segue.
__________ e __________
sono associazioni d'importanza nazionale che per statuto si occupano della
protezione della natura e del paesaggio. Ricorrono presso il TPT contro
l'asserita violazione sia dell’art. 18 LPN (Legge federale della protezione
della natura) sia di numerose disposizioni protettive federali e cantonali (in
particolare l’Inventario federale delle paludi di importanza nazionale” e la
scheda 1.3. del Piano direttore).
La giurisprudenza ha
riconosciuto la fondatezza di ricorsi inoltrati dalle associazioni di
importanza nazionale finalizzate alla tutela della natura e del paesaggio
quando la pianificazione comprende oggetti che il cantone è tenuto a tutelare
in forza del mandato imperativo di protezione conferitogli dalla
Confederazione. Tale è il caso quando il PR include un biotopo d'importanza
nazionale, regionale o locale (ad es. rive lacustri, siepi) protetto in virtù
dell'art. 18 cpv. 1bis e 1ter, 18a, 18b e 22 LPN) o se è toccata una zona
palustre di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 24sexies
cpv. 5 Cost) ovvero un'area boschiva. (Commentaire LPN, Zufferey, ad . art. 2
n. 28.4 pag. 159).
Fatte queste premesse, nel
caso concreto la legittimazione ad agire di __________ e __________ non può
lasciare adito a dubbi.
- protezione della natura
2.1. La protezione della
natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies
Cost che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla
Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei suoi compiti le
caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come
anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli
intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il disposto
costituzionale conferisce alla Confederazione la facoltà di legiferare sulla
protezione della fauna e della flora. Direttamente protette dalla Costituzione
sono, a seguito dell'iniziativa di Rotherturm, le paludi e le zone palustri di
particolare bellezza e di importanza nazionale (protezione sancita anche dalla
modifica 24.3.1995 degli art. 23 e 24 LPN, in vigore dal 1.1.1997).
La protezione della natura
e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere
prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e
altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no.
1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal
1.1.1985) devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a
carice (= prati umidi) e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le
siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che
nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano
condizioni favorevoli alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv.
1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1.
febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi
della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di
disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza
nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare
alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi
d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b
cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla
loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un mandato
imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono
direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva
direttamente dal diritto federale (DTF 116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e,
trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
2.2. La natura e il paesaggio
sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost.
L'art. 3 cpv. 2 LPT
proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d)
occorre conservare i siti naturali. Nell’ambito dei PR comunali l'art. 17 LPT
prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro “i
biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al
posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure
adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). Anche l’art. 28 LALPT cpv. 2 dispone alla lett. f
che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le
zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali”
e, alla lett. h, “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di
taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del
paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica”.
E’ pero’ possibile (ed in
taluni casi auspicabile) affidare la protezione della natura ad altri strumenti
pianificatori : nella scelta delle misure i cantoni godono in effetti di
un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già
dispongono (DTF 116 Ib 215).
2.3. L’area paludosa nelle
località “__________ -__________ ” di __________ risulta inclusa nel
comprensorio iscritto quale oggetto n. __________nell’Inventario federale
delle paludi di importanza nazionale e soggiace pertanto alle disposizioni
dell’Ordinanza sulle paludi (OPN), entrata in vigore il 1 ottobre 1994.
Gli oggetti di cui all’inventario citato (art. 1 OPN) soddisfano le esigenze di
particolare bellezza menzionate nell’art. 24sexies cpv. 5 Cost. fed.. La
delimitazione di tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro
zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano
adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e
vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la
modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di
pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv.
2 lett. a OPN).
Infine, la località è
iscritta alla scheda 1.3.25 del PD quale zona naturale protetta da
accertare, con l’osservazione “conflitto con centro sportivo” (nel frattempo
l’idea di realizzare questa struttura è stata abbandonata come menzionato in
narrativa).
- Definitivamente
tramontata l’ipotesi del centro sportivo consortile, la vertenza ruota ora
unicamente attorno al tema della piazza di compostaggio, situata sul mappale n.
__________RFD.
La superficie complessiva
di questo fondo è di ca. 3200 mq, di cui (cfr. perizia __________ pag. 12)
circa i 2/3 occupati dall’area di compostaggio (2200 mq), mentre la parte
rimanente è tuttora caratterizzata da vegetazione di tipo palustre.
Le risultanze della
perizia sono chiare ed incontrovertibili : per le sue immissioni (percolato ad
elevato contenuto di sostanze nutritive nonché tracce di metalli pesanti) una
piazza di compostaggio, anche se di dimensioni relativamente contenute come
quella in esame, non è compatibile con la presenza di ambienti delicati e
pregiati quali biotopi, paludi, superfici di compensazione ecologica o altre
aree protette. Il perito, oltre ad aver rilevato la presenza di ambienti umidi
su parte del mappale e nei suoi dintorni, ha evidenziato anche la natura
permeabile del suolo e dunque il pericolo rappresentato dalla percolazione di
sostanze nutritive e/o inquinanti provenienti dal compostaggio, che potrebbero
raggiungere facilmente la falda freatica prima di essere neutralizzate dal
terreno (cfr. perizia pag. 9 in fondo). Ha inoltre osservato come gran parte
dell’area oggi occupata dalla piazza di compostaggio è stata, negli anni,
sottratta alla palude, e dovrebbe quindi essere o ripristinata al suo stato
naturale oppure compensata con un’area simile ai sensi degli art. 6 e 18 LPN.
Tutte queste
argomentazioni propendono, ed il perito non ne fa mistero, per una soluzione
radicale del problema, vale a dire la dislocazione dell’impianto di
compostaggio in altro luogo, possibilmente lontano dall’area paludosa protetta.
3.1. Fin qui le
argomentazioni formulate dal perito su istanza (e con l’accordo) delle parti in
causa; ricordiamo che la sua proposta di compromesso (limitazione ad un piccolo
deposito di materiale non sminuzzato) è stata infine accettata dagli insorgenti
__________ e __________. Il Municipio di __________, pur non contestando le
risultanze della perizia dal profilo scientifico, sottolinea invece
l’impossibilità fattuale di spostare l’impianto di compostaggio, evidenziando
la mancanza di alternative sul territorio comunale.
Questa motivazione si
scontra però con le esigenze della legislazione sulla protezione della natura e
delle zone umide in particolare. Ai sensi dell’art. 18a cpv. 1 LPN, i biotopi
di importanza nazionale godono di una protezione integrale; tale protezione
deve essere assicurata dai Cantoni, nell’ambito delle rispettive pianificazioni
cantonali (PD) e deve essere ripresa dai Comuni nei loro PR. Ai Cantoni spetta
anche il compito di stabilire le attività possibili all’interno di questi
comprensori, tenuto conto beninteso della legislazione esistente in materia.
La perizia ordinata nel
caso concreto aveva per la precisione lo scopo di stabilire l’eventuale
compatibilità tra l’attività di un centro di compostaggio e una zona paludosa;
come detto, le conclusioni peritali (dalle quali questo Tribunale non ha motivo
di discostarsi) sono però negative ed escludono la convivenza di un simile
impianto in una zona protetta. Ne consegue che la variante di PR in oggetto,
nella misura in cui chiede l’inserimento di un’area AP “Centro compostaggio”
sul fondo __________RF, non può essere approvata, perlomeno nella sua
formulazione attuale.
3.2. Nella sua perizia il
dott. __________ ha citato quale soluzione di compromesso, la possibilità di
creare una piazza di solo deposito di rifiuti non sminuzzati, dalla
dimensioni ridotte a non più di 250 metri quadrati. Il processo di compostaggio
vero è proprio dovrebbe comunque avvenire altrove.
Non sta evidentemente a
questo Tribunale avallare o meno la validità di una simile soluzione (soluzione
peraltro accettata dagli insorgenti e che gode anche dell’approvazione
preliminare del Cantone). Il TPT non è un organo di pianificazione, e non può
quindi sostituirsi alle competenti istanze pianificatorie comunali e cantonali
(Dipartimento, Consiglio di Stato). Se questa ipotesi sarà finalmente ritenuta
percorribile, il Comune dovrà eventualmente elaborare una variante di PR in tal
senso, da sottoporre in seguito al Cantone per approvazione secondo l’usuale
iter previsto dalla LALPT.
Anche la problematica di
un eventuale ripristino allo stato anteriore dell’area manomessa per far posto
alla piazza di compostaggio, caldeggiata dal perito a pag. 12 del suo referto e
postulata dagli insorgenti nei loro ricorsi, esula dalla presente decisione. E’
semmai il Cantone, quale organo di esecuzione ai sensi degli art. 18a LPN e 5
OPN, a dover decretare un obbligo di ripristino della preesistente palude,
precisando al contempo i limiti e le modalità dell’intervento. Su questo punto
i ricorsi non sono pertanto ricevibili.
- Il Comune, dal
momento che non è intervenuto a difesa di interessi patrimoniali privati, va
esentato dal pagamento di tasse di giustizia e spese; in qualità di resistente
dovrà tuttavia corrispondere fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili alla
__________ __________ per la __________ della __________, rappresentata da un
avvocato.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
- Nella misura in cui sono
ricevibili, i ricorsi sono accolti.
1.1. La decisione governativa che
approva la variante di PR -piazza di compostaggio in località “Isola” è
annullata.
1.2. Gli atti vengono di
conseguenza rinviati al Comune di __________ per un nuovo azzonamento, che
tenga conto dei vincoli di protezione naturalistica vigenti nella zona
(Inventario federale delle paludi di importanza nazionale, PD).
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio. Il Comune di __________ rifonderà fr. 800.-- a titolo di
ripetibili alla __________..
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per la __________
__________ per la __________ della __________,
__________,
__________ __________ __________ __________, __________ __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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