AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.106
Data decisione, Autorità:
29.09.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00106
Lugano
29 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 11 gennaio 1991 di
__________ __________,
____________________,
rappr.
da: __________, __________ __________,
16.
__________ __________,
____________________,
rappr.
da: __________, ______________________,
17.
__________ __________,
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da: __________, ____________________,
18.
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da: __________, ____________________,
19.
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da: __________, ____________________,
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da: __________, ____________________,
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da: _________, __________ __________,
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da: __________, __________ __________,
__________rappr. da: __________, ____________________,
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da: __________, ____________________,
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da: __________, ____________________,
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49.
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51.
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da: __________, ____________________,
52.
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54.
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da: __________, ________________________,
55.
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____________________,
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da: __________, __________ __________,
56.
__________ __________,
____________________,
rappr.
da: avv. __________. __________, ____________________,
57.
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________,
rappr.
da avv. __________, ____________________,
contro
la risoluzione 4 dicembre 1990 del Consiglio di
Stato relativa all’approvazione di una variante di PR del Comune di
__________.
viste le
osservazioni 25 febbraio 1991 del Municipio di __________ e la risposta
16 febbraio 1993 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Con adozione (in
data 19 giugno 1989) dell’impugnata variante, il Consiglio Comunale di
__________ ha introdotto nel PR una nuova zona di utilizzazione denominata
“zona delle cave”. Si tratta in realtà di una serie di zone diverse intese a
disciplinare un’attività estrattiva-artigianale, quella del marmo, tradizionale
e importante nella zona. Il comparto territoriale toccato é situato lungo la
strada che da __________ conduce a __________ e __________.
b. La “zona delle cave”
é stata contestata innanzi al Consiglio di Stato da un centinaio di cittadini
(con un gravame unico) e, con atto ricorsuale separato, dalla __________
__________ la __________ della __________ (__________).
Nei due gravami, pur con
motivazioni parzialmente diverse, veniva principalmente contestata la “zona di
frantumazione e deposito degli inerti” (art. 28bis NAPR), zona ubicata
nell’area di un grande anfiteatro (la ex-__________ __________) risultante da
molti anni di attività estrattive.
La zona é così
disciplinata dalle NAPR (art. 28 bis pto. 3):
“...3) Zona di
frantumazione e deposito degli inerti
Questa zona comprende:
-la zona di
frantumazione e deposito degli inerti nella quale é ammessa unicamente l’installazione
di macchinario mobile per la frantumazione del materiale e, se necessario, una
baracca di cantiere per gli operai e baracche-tettoie per il deposito della
attrezzature. Non sono permesse pavimentazioni o simili. Essa deve essere
organizzata e cintata convenientemente.
-la zona di rispetto e
di transito che ha la funzione di stacco e di protezione della parete dell’ex
zona di estrazione che presenta un grande interesse geologico.
In quest’area é
permesso unicamente il transito per accedere alla zona di frantumazione vera e
propria. Non sono ammesse costruzioni di nessun tipo e neppure modifiche dello
stato fisico dell’area. Eccezioni, per ricerche scientifiche o simili, potranno
essere concesse unicamente con l’accordo delle autorità competenti.”
c. Il Consiglio di
Stato ha respinto i ricorsi e approvato la variante con risoluzione 4 dicembre
1990.
d. La __________ e una
sessantina di cittadini di __________ hanno impugnato innanzi al TPT questa
decisone.
I ricorrenti chiedono
l’abbandono della “zona di deposito e di lavorazione di inerti, e di estrazione
nell’area delle vecchie cave di __________ ”. A sostegno della loro impugnativa
sollevano da un canto aspetti naturalistici e paesaggistici, dall’altro
obiezioni fondate sulla precaria percorribilità della locale strada (stretta e
sinuosa) e l’impatto ambientale negativo del transito di autocarri per il
trasporto di inerti.
e. Le conclusioni ricorsuali
sono avversate dal Municipio di __________.
Alla medesime conclusioni
é giunto il Governo nella sua risposta del 16 febbraio 1993.
f. In data 5 marzo
1991 i ricorrenti hanno inoltrato al Gran Consiglio un’istanza chiedente la
concessione dell’effetto sospensivo al loro gravame. Statuendo conformemente all’art.
78 Lpamm, il Consiglio di Stato l’ha respinta con decisione 12 giugno 1991.
g. In data 14 settembre
1993 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio che ha permesso di
constatare la bellezza e la grandiosità dell’emiciclo costituito dalla ex-__________.
Le parti si sono riconfermate
nelle loro allegazioni e domande. L’avv. __________ ha inoltre prodotto un
riassunto scritto con il quale precisa il contenuto e le motivazioni del
ricorso. Di questo e delle risultanze del sopralluogo si dirà, per quanto
necessario, in prosequio di giudizio.
h. In data 7 giugno 1994
é stato esperito un secondo sopralluogo che ha permesso al patriziato di
__________, proprietario del sedime, di prendere posizione sul gravame. Inoltre
i ricorrenti hanno precisato come il gravame non sia affatto diretto contro le
attività estrattive della ditta __________.
Oggetto del contendere é
pertanto esclusivamente la zona prevista, nella ex-__________ __________, di
frantumazione e deposito degli inerti. A mente del Patriziato, il materiale da
frantumare non sarebbe tanto quello risultante dall’attività estrattiva delle
esistenti cave, quanto inerti portati ad hoc sul posto.
i. In occasione
dell’ultimo sopralluogo, codesto Tribunale ha chiesto l’edizione da parte
dell’Amministrazione patriziale di __________ della documentazione relativa
alla domanda edilizia chiesta per l’installazione del frantoio e del deposito
inerti nella ex-__________. Tale documentazione é stata trasmessa al TPT in
data 27 giugno 1994.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza del
Tribunale é data dagli articoli 26 quater lett. d LOG e 38 LALPT. Il gravame,
inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 39 LALPT é tempestivo.
Circa la legittimazione
degli insorgenti il Tribunale considera quanto segue. La __________, che ha
contestato la “zona di frantumazione e di deposito degli inerti” sia in prima
istanza che innanzi al TPT, é legittimata a ricorrere.
Per conto non tutti i litisconsorti
di __________ __________ hanno ricorso anche in prima istanza. La circostanza é
comunque ininfluente dato che perlomeno alcuni di loro, e ne basterebbe uno,
avevano impugnato la variante di PR anche in primo grado.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Oggetto del
contendere é la facoltà pianificatoriamente concessa al proprietario del
terreno (il __________ di __________) di adibirlo a sito per frantumare e
depositare gli inerti. Si dovrà pertanto esaminare l’azzonamento operato dal
Comune e confermato dal Consiglio di Stato alla luce delle censure ricorsuali
fondate essenzialmente sulla protezione del paesaggio e dell’ambiente.
4.1. La protezione della natura
e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost
(approvato in votazione popolare il 27.5.1961) che ne affida la competenza ai
Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei
propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i
luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con
l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e
preponderante.
Il paesaggio è pure
protetto dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost. (accettato in votazione popolare
il 14.9.1969). L'art. 3 cpv. 2 LPT proclama che il paesaggio dev'essere
rispettato e che in particolare (lett. d) occorre conservare i siti naturali.
Tale funzione è svolta in ambito comunale dal PR: l'art. 17 LPT prevede
l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro i “paesaggi
particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale” (lett.
b), nonché “i siti caratteristici e i monumenti naturali e culturali” (lett.
c). Il diritto cantonale può però prevedere altre misure adatte, al posto delle
zone di protezione.
4.2. La protezione del
paesaggio è specificamente trattata dall'apposita legge, la legge federale
sulla protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPN
“il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti
d’importanza nazionale; all’uopo, può fare capo a quelli di istituzioni
pubbliche e d’associazioni di protezione della natura e del paesaggio”. L’art.
6 LPN precisa che l’iscrizione di un oggetto d’importanza nazionale in un
inventario federale significa “che esso merita specialmente di essere
conservato intatto e, in ogni caso, rispettato per quanto sia possibile”.
Nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali é iscritto,
dal 1977, anche il comprensorio del __________ __________. __________, di cui
la zona delle cave di __________ fa parte (cfr. OIFP, n. __________).
Anche la legislazione
cantonale prevede la difesa di particolari bellezze naturali e del paesaggio.
Il Decreto esecutivo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio
(DLBN), del 16 gennaio 1940, protegge infatti “le cose immobili che concorrono
a costituire la bellezza naturale del paese; il suo aspetto caratteristico e
particolarmente i monumenti naturali, sia d’interesse scientifico sia
d’interesse estetico” (art. 1 lett. a).
A sua volta, il R di
applicazione del DLBN, del 22 gennaio 1974, precisa che la protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio comprende, in modo particolare, “i monumenti
naturali, vale a dire elementi del paesaggio che sono di notevole interesse
estetico o scientifico, come bolle, paludi, torbiere o altri biotopi, rupi,
sorgenti, cascate, rarità geografiche o geologiche, alberi o gruppi du alberi (art.
2 lett. a).
- L’area della
ex-__________ __________ é, a non averne dubbio, di grande pregio naturalistico
e paesaggistico. Si tratta, invero, di uno dei documenti geologici naturali di
maggiore rilevanza di tutto il Paese, caratterizzato da un’alta parete su cui
si legge chiaramente la genesi del cosiddetto marmo di , originato da
colate di sedimento rossastro che hanno cementato i vuoti formatisi con la
distensione delle rocce liassiche sotto il fondo marino in relazione
all’affossamento del bacino del __________ (sulla cosiddetta “ di
__________ ”). Per queste sue caratteristiche d’altronde, l’area delle cave di Arzo
é parte integrante della zona del __________ __________. __________, catalogata
nell’”Inventario dei paesaggi di importanza nazionale”.
Purtuttavia il
comprensorio é stato utilizzato sin da epoche remote anche per l’attività
estrattiva (attività che ha dato origine alle cave di __________ così come le
conosciamo oggi); vista l’importanza rappresentata da questa attività per
l’economia locale e, d’altro canto, i contenuti naturalistici della zona, le
autorità comunali hanno elaborato l’impugnata variante con il preciso intento
di regolamentare una volta per tutte a livello pianificatorio questa attività
economica e conciliarla nella misura del possibile con la protezione della
natura e del paesaggio. La variante in oggetto si proporre di regolamentare,
oltre che l’attività estrattiva in senso stretto, anche la lavorazione dei
marmi, il deposito e la frantumazione di scarti e inerti, nonché il trasporto
di questi materiali (art. 28bis NAPR).
La
necessità di conservare la parete della ex-__________ da qualsiasi attività
nociva ha consigliato la creazione di una zona di rispetto e di transito della
larghezza di 10 metri, che ha funzione di stacco e di protezione della parete
(area tratteggiata in marrone sulla planimetria). In quest’area sarà permesso
unicamente il transito (pedonale) per accedere alla zona di frantumazione vera
e propria; non sono ammesse costruzioni di nessun tipo né modifiche dello stato
fisico dell’area, a meno che si tratti di installazioni per ricerche
scientifiche o simili.
Per quanto riguarda l’area
di frantumazione vera e propria (area colorata in marrone sulla planimetria),
il __________ di __________ ha elaborato, nell’ambito della procedura di
licenza edilizia, un dettagliato piano di sistemazione nell’intento di ridurre
l’impatto della prospettata attività sulla retrostante parete della ex-a;
tale piano, che ha ricevuto l’avvallo del __________ __________ di __________
naturale e dell’Ufficio __________ __________ __________ (cfr. lettera
19.5.1992 dell’ al __________ di __________ in atti) prevede in
particolare la posa di una rete metallica invalicabile tra l’area di
lavorazione e l’area di rispetto della parete, il divieto di transito
motorizzato all’interno dell’area di rispetto, la limitazione dell’altezza
massima dei cumuli di inerti a 6 metri e la rimozione dei depositi di terra e
ghiaia esistenti dovuti all’attività estrattiva precedentemente svolta sul sedime,
in modo da riportare alla luce le pareti rocciose che delimitano tutta l’area
sui lati ovest e sud (documentazione allegata alla domanda di costruzione,
trasmessa al TPT il 27.6.1994) .
- Il TPT non può
esimersi dal rilevare come la soluzione qui contestata presenti non pochi
aspetti negativi : é innegabile che inserire in quel luogo un’attività di
frantumazione con i suoi macchinari, il cumulo di inerti, l’andirivieni di
autocarri, l’inevitabile polvere e rumore, creerebbe a pochi metri dalla grande
parete e anfiteatro un elemento discordante che stonerebbe indubbiamente in
quel contesto. Ideale sarebbe tenere sgombra tutta l’area da simili intrusioni.
Va poi tenuto presente che l’attività della vicina cava, il cui materiale di
scarto l’installazione é soprattutto destinata a frantumare, é praticamente
ferma, da tempo. Vero é poi, come osservano i ricorrenti, che non si vede per
quale ragione il materiale di demolizione della regione debba essere trattato
proprio in questo comparto. Vi sono certamente soluzioni più appropriate a
questo problema.
Malgrado queste
considerazioni negative, codesto Tribunale non ravvisa tuttavia gli estremi per
ritenere inaccettabile la soluzione proposta. Essa é il frutto di una
ponderazione degli interessi contrastanti in gioco che non può essere giudicata
inconferente. Il comune ha ritenuto necessario proteggere, e l’ha fatto
pienamente, l’aspetto più importante : quello naturalistico, rappresentato
dalla parete rocciosa. Questa viene tutelata e così pure il suo accesso per le
necessarie prospezioni e studi. Tutelato é, seppure con una serie di
limitazioni, l’interesse del Patriziato a ricavare qualche provento da questa
sua proprietà. Meno protetto, ma non interamente disatteso, l’interesse
paesaggistico. Nel complesso una soluzione di compromesso che se non é ideale
ha sufficienti ragioni dalla sua per escludere che questo tribunale ne pronunci
l’annullamento, come chiesto dai ricorrenti.
- I ricorrenti
sollevano infine la questione del traffico veicolare indotto dall’attività di
frantumazione e deposito degli inerti, che a loro avviso porterebbe ad un
intollerabile aumento del traffico sulla già frequentata strada che collega
__________ a __________.
Le conseguenze ambientali
e viarie derivanti dal trasporto degli inerti - é previsto il passaggio
giornaliero di 15-20 autocarri - devono essere valutate in rapporto al traffico
su tutta la tratta della cantonale tra __________ e __________, e a quello
proveniente dal valico doganale di __________. Ora, queste strade sopportano
già oggi un carico di almeno 6000 veicoli giornalieri, tra i quali numerosi
mezzi pesanti provenienti dalla dogana di ; un sostanziale
miglioramento della situazione non potrà certo essere attuato attraverso
l’inibizione dell’attività di frantumazione degli inerti nella ex-,
che comporta, come detto, un aumento del traffico praticamente ininfluente ai
fini statistici (15-20 autocarri al giorno). Un vero risanamento potrà essere
attuato solo con l’allestimento di un piano viario e dei trasporti che affronti
globalmente il problema dell’inquinamento fonico e atmosferico su tutta la rete
viaria della regione.
Anche quest’ultimo
addebito, al pari dei precedenti, deve pertanto essere respinto.
- Per le pregresse
considerazioni il ricorso é respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza
(art. 28 Pamm).
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati in solido al pagamento di fr. 1’000.- a titolo di tasse e spese di
giudizio .
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________, per i ricorrenti
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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