AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2024.100
Data decisione, Autorità:
01.04.2026, CDT
Titolo:
Procedura: revisione, doppia imposizione intercantonale, solo diritto cantonale, termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione dell’altro Cantone
Incarto n.
80.2024.100
Lugano
1 aprile 2026
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 maggio 2024 contro la decisione del 25 aprile 2024 in materia di revisione
IC 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021.
Fatti
A. Il 9 febbraio 2014, RI
2 coniugata con RI 1, lasciava il domicilio di __________ condiviso con il
marito per __________ (__________).
B. Nei periodi fiscali
seguenti, l’RS 1 notificava ai contribuenti le seguenti decisioni di tassazione
per l’imposta cantonale, nelle quali considerava entrambi i coniugi assoggettati
alle imposte per appartenenza personale, in quanto domiciliati a __________:
-
la
decisione IC 2015 dell’8 febbraio 2015 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 68'100.- (in fr. 73'900.- quello determinante per l’aliquota);
-
la
decisione IC 2016 del 19 dicembre 2017 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 75’100.- (in fr. 80’500.- quello determinante per l’aliquota);
-
la
decisione IC 2017 del 27 marzo 2019 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 77’600.- (in fr. 81’100.- quello determinante per l’aliquota);
-
la
decisione IC 2019 del 3 febbraio 2021 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 77’200.- (in fr. 80’800.- quello determinante per l’aliquota);
-
la
decisione IC 2020 del 17 novembre 2021 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 76’700.- (in fr. 80’300.- quello determinante per l’aliquota);
-
la
decisione IC 2021 del 30 novembre 2022 con cui ha quantificato il reddito
imponibile in fr. 73’600.- (in fr. 73’600.- quello determinante per
l’aliquota).
C. Con istanza del 28
marzo 2024, i contribuenti chiedevano la revisione delle “decisioni di
tassazione 2019 – 2020 – 2021”, dopo essersi accorti di aver subito “una doppia
imposizione dal Canton Ticino”. Evidenziavano come dal 2014 RI 2 fosse
domiciliata nel Canton __________, vivendo a __________ nella casa di sua
proprietà, per oltre sei mesi all’anno. Se le decisioni del Canton __________
erano corrette, quelle ticinesi erano errate. Infatti il reddito di entrambi i
coniugi era stato preso in considerazione sia per l’aliquota che per la
determinazione del reddito imponibile. Già nel 2014 si era presentata la
medesima situazione ma, dopo aver illustrato il cambio di domicilio, la
decisione era stata rettificata. Così come per il 2022, anno in cui il carico
fiscale era infatti notevolmente diminuito. Chiedevano quindi la revisione “degli
anni precedenti”, “allegando la documentazione in nostro possesso” per gli anni
dal 2015 al 2021. Sulla base di un conteggio da loro allestito quantificavano
in fr. 12'619.90 le imposte cantonali pagate in eccesso e in fr. 11'357.90
quelle comunali. Spiegavano come il loro scritto “giunge[sse] dopo 3 mesi” in
quanto la ricerca dei documenti ed il loro controllo aveva richiesto molto
tempo.
D. Con decisione del 2
aprile 2024, l’UT dichiarava irricevibile per tardività “l’istanza di revisione
in materia di IC 2019, 2020 e 2021”. Le notifiche di tassazione per questi
periodi fiscali erano state emesse fra il 3 febbraio 2021 ed il 30 novembre
2022. Quelle del fisco grigionese fra il 12 febbraio 2021 ed il 22 novembre
2022. Il termine di trenta giorni per presentare una domanda di revisione dalla
scoperta del motivo in caso di doppia imposizione intercantonale non era quindi
stato rispettato.
E. Con reclamo del 22
aprile 2024, i contribuenti chiedevano l’accoglimento dell’istanza di
revisione, evidenziando di essere entrambi in età AVS, con un reddito
pensionistico medio, e che la doppia imposizione li poneva in una “situazione
di svantaggio”.
F. Con decisione del 25
aprile 2024, l’UT respingeva il reclamo, rilevando che il fisco ticinese non
era a conoscenza delle tassazioni emesse dall’autorità fiscale __________ e che
non ne era stato informato tempestivamente. Nelle dichiarazioni d’imposta
2019–2021, i contribuenti avevano infatti indicato che la moglie era
domiciliata a __________.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti chiedono di essere
“ricevuti e sentiti”, al fine di poter esporre la vicenda alla luce del
principio della buona fede. Domandano la rettifica delle tassazioni relative
agli anni dal 2015 al 2021, ad eccezione del 2018. Sostengono la tempestività
dell’istanza di revisione richiamando il termine decennale di cui all’art. 233
LT. A loro avviso, la doppia imposizione subita nel Cantone Ticino li porrebbe
in una situazione di “evidente svantaggio”, vietata dall’art. 127 Cost.
Evidenziano inoltre che la decisione impugnata sarebbe stata firmata da un solo
funzionario, mentre, di regola, sarebbe prevista la firma collettiva a due.
H. Nelle proprie
osservazioni, l’UT rileva di essersi pronunciato, nelle precedenti decisioni,
unicamente in merito ai periodi fiscali dal 2019 al 2021; tuttavia, il giudizio
relativo ai periodi fiscali precedenti (2015–2017) non potrebbe essere
differente, essendo le relative tassazioni state emesse in data ancora
anteriore.
I. Nel corso
dell’udienza del 17 marzo 2026 presso la Camera di diritto tributario le parti
si riconfermano nelle rispettive posizioni.
Diritto
- Con
decisione del 2 aprile 2024, l’UT ha dichiarato irricevibile per tardività
l’istanza di revisione presentata il 28 marzo 2024; il 22 aprile 2024 ha
respinto il reclamo dei contribuenti confermando la decisione di
irricevibilità.
Deve pertanto essere
verificata la tempestività della domanda di revisione.
- 2.1.
L’art. 51 cpv. 1 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato possa essere riveduta a vantaggio del contribuente, a
sua domanda o d’ufficio:
a. se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b. se
l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c. se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
Secondo l’art. 51 cpv. 2
LAID la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
Per l’art. 51 cpv. 3 LAID
la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione
della decisione o della sentenza.
2.2.
Nella sua sentenza
9C_489/2024 del 1° maggio 2025 (in DTF 151 II 673), il Tribunale federale ha
escluso che la doppia imposizione intercantonale costituisca un motivo di
revisione delle decisioni in materia di imposte cantonali e comunali. La
Suprema Corte ha in particolar modo rilevato che l’applicazione del diritto
della doppia imposizione intercantonale è già garantita in modo conforme alla
Costituzione con altri mezzi. Il contribuente ha infatti diritto di interporre
ricorso allo stesso Tribunale federale, censurando la doppia imposizione
intercantonale, dopo aver impugnato davanti all’autorità giudiziaria cantonale
la decisione del secondo Cantone che lo ha assoggettato all’imposta (consid.
4.5).
Sebbene dunque le autorità
di tassazione cantonali non siano obbligati a revocare o modificare delle
decisioni di tassazione già passate in giudicato, il diritto federale non vieta
loro di farlo, se la loro decisione di tassazione rischia altrimenti di essere
annullata o modificata dal Tribunale federale (consid. 4.6). Quest’ultimo
potrebbe infatti annullare o riformare delle decisioni di tassazione cantonali,
anche se già passate in giudicato per decorrenza dei termini di ricorso, senza
che debba essere adempiuto un motivo di revisione. Infatti, a determinate
condizioni, tali decisioni possono essere impugnate direttamente dinanzi al
Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico, unitamente alla
decisione di ultima istanza di un altro Cantone (consid. 4.6.2).
Le decisioni di tassazione
delle autorità fiscali cantonali, dal punto di vista del divieto di doppia
imposizione intercantonale, non possono pertanto essere considerate pienamente passate
in giudicato. Di conseguenza, il diritto federale non può vietare in modo
assoluto alle autorità fiscali cantonali di riconsiderare le proprie decisioni
di tassazione dopo la scadenza inutilizzata del termine di reclamo o di
ricorso, fintantoché si limitino a rimuovere una doppia imposizione
intercantonale (consid. 4.6.4).
Ne consegue che il diritto
federale concede ai Cantoni un certo margine di manovra. Finché non viene
interposto ricorso in materia di diritto pubblico, il diritto cantonale può decidere
autonomamente se consentire ad un’autorità fiscale cantonale di riesaminare a
posteriori una decisione di tassazione a causa di una doppia imposizione
intercantonale (consid. 4.7).
L’Alta Corte ha concluso
che anche un Cantone che non ha previsto nella propria legge la revisione per
doppia imposizione intercantonale può modificare delle decisioni passate in
giudicato per conformarsi all’art. 127 cpv. 3 Cost. Ha aggiunto che il diritto
federale gli consente anche di rifiutarsi di entrare nel merito dell’istanza
dopo la scadenza del termine previsto per l’inoltro delle domande di revisione
(consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata).
- 3.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1
LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a
vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se
l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c) se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le
norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare
il proprio diritto di imporre.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
La domanda di revisione
deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di
revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c)
del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della
lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla
notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT).
3.2.
Come
avevano già fatto in precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche
il Canton Ticino, nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si vuole evitare una doppia
imposizione internazionale o intercantonale. Nel messaggio del Consiglio di
Stato, che accompagnava il relativo disegno di legge, si evoca il caso di un
contribuente domiciliato in un altro cantone, che, quando ormai la tassazione
ticinese è passata in giudicato, vorrebbe contestarla dopo aver ricevuto la
decisione di tassazione del suo cantone di domicilio, insieme al relativo
riparto intercantonale. In tal caso, non potrebbe più impugnare la tassazione
ticinese con un reclamo, ma potrebbe tutt’al più interporre ricorso per doppia
imposizione al Tribunale federale. In considerazione dei requisiti di forma di
un simile ricorso e del conseguente rischio di incorrere in una decisione con
cui l’Alta Corte lo dichiara inammissibile, il governo cantonale concludeva di
voler “porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente e
consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo
semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente
interessato” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000,
in Raccolta Verbali del Gran Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini, Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una
sentenza, in RDAT I-2000 p. 679 ss.).
- 4.1.
In
concreto i ricorrenti invocano la revisione delle tassazioni IC 2015, 2016,
2017, 2019, 2020 e 2021 adottate dall’autorità fiscale ticinese in quanto
avrebbero comportato una doppia imposizione vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
4.2.
Come già ricordato, la
domanda di revisione secondo l’art. 233 cpv. 1 lett. d LT deve essere
presentata nel termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art.
233 LT), cioè dalla decisione (dell’altro cantone) che crea una situazione di
doppia imposizione. Questo termine riprende quello di trenta giorni per
presentare ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale
(Messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27.6.2000, Progetto di modifica
della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di
ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, in Raccolta dei verbali del
Gran Consiglio 2000/2001, p. 2926).
Il Tribunale federale,
confrontato con un’istanza di revisione basata su una doppia imposizione
intercantonale, ha stabilito che la scoperta del motivo di revisione coincide
con la notificazione delle decisioni di tassazione e non con il momento in cui
le stesse passano in giudicato, sicché il termine per la presentazione della
domanda decorre a partire dalla notificazione delle decisioni (sentenza
2C_398/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.2.2).
4.3.
Ora,
le decisioni di tassazione dei periodi fiscali litigiosi sono state notificate
alle date seguenti, dalle autorità fiscali dei due Cantoni:
GR
TI
IC 2015
21 novembre 2016
8 febbraio 2017
IC 2016
20 novembre 2017
19 dicembre 2017
IC 2017
24 luglio 2019
27 marzo 2019
IC 2019
12 febbraio 2021
3 febbraio 2021
IC 2020
11 novembre 2021
17 novembre 2021
IC 2021
22 novembre 2022
30 novembre 2022
Per
quanto concerne alcuni periodi fiscali, non sarebbe neppure stata necessaria la
revisione. Le tassazioni dei periodi 2015, 2016, 2020 e 2021 sono state infatti
notificate prima dal fisco grigionese. Ai contribuenti sarebbe pertanto bastato
interporre reclamo contro le decisioni di tassazione del Canton Ticino, che
determinavano la doppia imposizione.
Negli altri casi, per i
quali la decisione di tassazione del Canton Grigioni è successiva a quella del
Canton Ticino, avrebbero dovuto presentare al fisco cantonale l’istanza di
revisione entro i trenta giorni dalla notificazione della decisione di tassazione
grigionese.
4.4.
Ne consegue che l’istanza
di revisione del 28 marzo 2024, che i contribuenti hanno ammesso di aver
inoltrato “dopo tre mesi in quanto la ricerca di tutti i documenti e il
controllo degli stessi ha richiesto molto tempo”, è stata presentata ampiamente
oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 233 LT.
Il termine decennale
invocato dai ricorrenti costituisce invece un termine assoluto, il cui scopo è
limitare nel tempo la proponibilità di una revisione. Ciò significa che,
indipendentemente dal rispetto del termine relativo di trenta giorni, trascorsi
dieci anni dalla notifica della decisione di tassazione una revisione non è più
ammissibile.
- Il ricorso deve
quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei ricorrenti.
- Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.10.2026
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