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Numero d'incarto:
80.2004.97
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.97
Lugano
14 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2004
in materia di: IFD 99/00
presentato da:
RI 1
rappr. da: RA 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 18
giugno 2001 l’UT di Locarno intimava a RI 1 la tassazione IC/IFD 1999-2000, in
cui stabiliva il reddito imponibile per l’IC in fr. 50'518 e per l’IFD in fr.
70'840;
-
che il 19
aprile 2004 l’UT notificava alla ricorrente una tassazione intermedia IC/IFD
1999-2000 per mutamento della professione dal 1° gennaio 1999, stabilendo
l’imponibile IC in fr. 270'878 e l’imponibile IFD in fr. 290'144;
-
che a
seguito del reclamo presentato l’ 11 maggio 2004 l’UT annullava la tassazione
intermedia ripristinando la notifica della tassazione-base IC/IFD 1999-2000;
-
che
nondimeno l’imponibile IFD nella decisione del 9 agosto 2004 con cui veniva
annullata la tassazione intermedia veniva ancora indicato in fr. 290'144;
-
che con
il presente tempestivo ricorso la ricorrente segnala l’errore in cui sarebbe
incorso l’Ufficio di tassazione, omettendo di correggere l’imponibile IFD e di
ricondurlo a quello già esposto nella tassazione-base passata incontestata in
giudicato;
-
che con
lettera del 9 settembre 2004 l’Ufficio di tassazione ammette l’errore, precisando
che l’imponibile IFD deve essere stabilito in fr. 70'840;
-
che
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la
presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che
secondo l’art. 150 cpv. 1 LIFD Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti
in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su
richiesta o d'ufficio, dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni
dalla notificazione;
-
che è
pacifico, per ammissione stessa dell'Ufficio di tassazione, che ci si trovi in
presenza di un errore di trascrizione e, meglio, nell'omessa correzione della
tassazione IFD;
-
che pertanto gli atti del
procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione perché proceda agli
incombenti di sua competenza e, meglio, alla correzione dell’errore di
trascrizione in cui è incappato per svista.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
-
Gli atti
del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione di Locarno perché
proceda nei propri incombenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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