AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2004.96
Data decisione, Autorità:
05.11.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.96
Lugano
5 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2004
in materia di: imposte comunali 2000,
2001, 2002 e 2003
presentato da:
RI 1
rappr. da: RA 1
ritenuto
- 1.1.
Il Comune
di __________ notificava l' 11 giugno 2004 l'imposta comunale per gli anni
2000, 2001, 2002 e 2003, in cui esponeva a RI 1 unicamente l'imposta immobiliare
comunale di fr. 19'028.40, calcolata nell' 1 per mille su un valore di stima di
fr. 19'028'400.-.
1.2.
RI 1,
assistita da __________, presentava reclamo entro i termini di legge, con cui
chiedeva lo stralcio dell'imposta immobiliare comunale, argomentando che
l'immobile in territorio di Sementina è "posseduto esclusivamente in
relazione con l'erogazione e la garanzia delle sue prestazioni", in relazione,
quindi, dopo la ristrutturazione societaria, che ha portato alla costituzione
di due società, RI 1 e la __________, di __________ " con l'assicurazione
di base esente da imposta.
Il Comune
di __________ con decisione del 18 agosto 2004 respingeva il reclamo,
fondandosi sull'art. 292 lett. a LT, per il quale non soggiacciono all’ imposta
immobiliare gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla
presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di
previdenza professionale (art. 65 lett. d) ed alle casse malattia (art. 65
lett. e).
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinata da RA 1r, propone
nuovamente l'annullamento delle tassazioni in materia di imposta comunale dal
2000 al 2003, ribadendo sostanzialmente e sviluppando quanto già esposto nel
ricorso. Degli argomenti addotti verrà detto ulteriormente, per quanto necessario.
2.2.
Il Comune
di Sementina propone invece di respingere il ricorso, negando che l'immobile
della ricorrente sia in relazione e a garanzia delle sue prestazioni, poiché
l'immobile è affittato ad una Clinica, che esercita a carico della LAMal
nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria e contestando inoltre che l'imposta
immobiliare sia un'imposta speciale.
- 3.1.
Le
persone fisiche e giuridiche devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili
di loro proprietà alla fine dell’anno civile (art. 291 cpv. 1 LT).
Non
soggiacciono all’imposta immobiliare gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati
esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni
di previdenza professionale secondo l'art.. 65 lett. d LT e alle casse
malattia secondo l'art. 65 lett. e LT (art. 292 lett. a LT).
3.2.
Rispetto
all'elenco delle persone giuridiche esenti dalle imposte sull'utile e sul capitale
secondo l'art. 65 LT, sono dunque soggette all'imposta immobiliare:
Ø le
istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento
d’impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di
tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza
del personale (lett. d);
Ø le casse
svizzere di assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse di
assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia,
invalidità e superstiti, eccettuate le società di assicurazione concessionarie
(lett. e).
L'art.
292 LT è stato ripreso dalla legge tributaria del 1976, rimasta in vigore fino
alla fine del 1994. L'art. 263 LT 1976 prevedeva a sua volta queste due
eccezioni all'esenzione delle persone giuridiche.
È
interessante osservare che nel 1986 l'art. 263 LT 1976 era stato modificato,
per adeguarlo alla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). In particolare,
tenuto conto dell'entrata in vigore dell'art. 80 cpv. 3 LPP, che ammette che i
beni immobili delle istituzioni di previdenza professionale possano essere gravati
con imposte immobiliari, il legislatore cantonale aveva riformulato l'art. 263
"con una terminologia più appropriata" (Messaggio n. 2980 del 9
ottobre 1985 del Consiglio di Stato, concernente la modifica di alcune
disposizioni della legge tributaria del 28 settembre 1976, in Raccolta dei
verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1985, vol. III, pp.
1420-1421). In tale occasione, il governo ticinese si era pure posto il
problema dell'esenzione delle casse malati, giungendo alla conclusione che non
fosse "opportuno concedere l'esenzione dall'imposta immobiliare anche alle
casse ammalati poiché le stesse, pur svolgendo un'opera di interesse pubblico,
hanno potuto edificare degli immobili dal valore di stima talvolta assai
elevato grazie ai contributi degli aderenti ed agli utili conseguiti nel
passato ed ancora attualmente per certi rami dell'assicurazione"
(Messaggio cit., p. 1421).
Non si
dimentichi che, quando veniva intrapresa questa modifica della legge tributaria
ticinese, non era ancora entrata in vigore né era stata ancora adottata la
Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal).
- 4.1.
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 Cost. fed., il diritto federale prevale su quello cantonale contrario.
L'esenzione
delle assicurazioni contro la malattia deve dunque essere verificata anche alla
luce del diritto federale.
4.2.
L'art. 80
cpv. 1 LPGA prevede che gli assicuratori e gli organi d’esecuzione siano
esentati dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte
cantonali e comunali su successioni e donazioni nella misura in cui il loro reddito
e la loro sostanza servono esclusivamente all’applicazione dell’assicurazione
sociale, ad accordare o a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali.
Tale norma, applicabile dal 1° gennaio 2003, ricalca alla lettera l'abrogato
art. 17 cpv. 1 LAMal, cosicché, rispetto al regime precedente della LAMal, non
è subentrata alcuna variazione (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, p. 811). In altre parole, l'esenzione fiscale non
ha vigore, come per altro risulta chiaramente dai materiali legislativi, nei
casi in cui una cassa malati offra prestazioni integrative e operi quindi al di
fuori dell'ambito dell'assicurazione sociale (Zusatzversicherungen) (Kieser, op. cit. p. 811 ss, con
riferimenti).
La
suddetta norma è di natura imperativa e non lascia all’ente pubblico, che
preleva l’imposta, nessuno spazio per una libertà decisionale relativamente
elevata. Il Comune non può dedurre dall’art. 17 LAMal, e dunque nemmeno
dall’art. 80 cpv. 1 LPGA, una qualsivoglia autonomia (STF del 1° luglio 2004 in
re Y. C., consid. 2.3.).
4.3.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi sulla portata dell’art. 17
LAMal (e quindi anche dell’art. 80 LPGA, che lo ha sostituito), rilevando
innanzi tutto che la LAMal del 18 marzo 1994, entrata in vigore il 1° gennaio
1996, ha introdotto una bipartizione dell’assicurazione malattia: da una parte,
l’ assicurazione malattia sociale (l’assicurazione di base), che comprende
l’assicurazione obbligatoria della cura medica e l’assicurazione facoltativa
dell’indennità giornaliera e dall’altra, l’assicurazione integrativa e la
riassicurazione, segnatamente l’assicurazione malattia semiprivata e privata
(StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3a).
Dopo aver
passato in rassegna le diverse combinazioni possibili per assolvere il duplice
compito di assicuratore sociale e assicuratore privato da parte delle casse
malati o delle compagnie private d’assicurazione, il Tribunale federale ha
stabilito che l’art. 17 LAMal prende le mosse, a differenza dalla prassi
vigente in precedenza, da un’esenzione fiscale soltanto parziale e, meglio,
limitata al solo ambito dell’assicurazione sociale. È quindi in questi termini
che va interpretata la norma dell’art. 56 lett. f LIFD, per il quale sono
esenti dall’imposta le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di
compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione,
le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le
società d'assicurazione concessionarie e, di riflesso, l’art. 65 lett. e LT, di
identico tenore, cui fa riferimento la norma dell’art. 291 cpv. 1 LT (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3b-c). In altre parole, nella
misura in cui una cassa malati offre, accanto alle prestazioni dell’ assicurazione
sociale di base, altre prestazioni (assicurazioni integrative o
riassicurazione), i relativi valori patrimoniali e i relativi redditi non vanno
“esclusivamente”, ma soltanto indirettamente all’ assicurazione sociale (StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 3c-aa). Una simile
interpretazione resiste, secondo il Tribunale federale, sia a
un’interpretazione grammaticale, sia a un’interpretazione di conformità
costituzionale, sia a un’interpretazione sistematica (StE 2001
B 71.64 Nr. 5, consid. 3c).
Concludendo, il Tribunale
federale ha annullato il giudizio cantonale, precisando che - nel caso di una
cassa malati che concede sia prestazioni obbligatorie (assicurazione sociale)
sia prestazioni facoltative (prestazioni integrative) - gli immobili locati a
terzi non possono beneficiare dell’esenzione fiscale senza prima esaminare in
che misura queste due proprietà immobiliari siano da attribuire, alla luce di
una esame dei conti, al settore dell’assicurazione sociale e ha quindi
retrocesso gli atti all’amministrazione cantonale delle contribuzioni affinché
procedesse all’attribuzione degli immobili all’una o all’altra forma assicurativa
(StE 2001 B 71.64 Nr. 5, consid. 4b).
Ne viene, in conclusione,
che solo le assicurazioni integrative (e la riassicurazione) offerte dalle
cassa malati o dalle assicurazioni private non beneficiano dell’esenzione
fiscale; ne beneficia invece l’assicurazione di base.
4.4.
Va infine rilevato che
l’esenzione si estende a tutte le imposte dirette, vale a dire le imposte
ordinarie che colpiscono il contribuente secondo la sua capacità contributiva,
sia le imposte speciali di carattere reale, come per es. l’imposta sugli utili
immobiliari e l’imposta immobiliare comunale, che colpiscono il contribuente
senza riferimento alla sua capacità contributiva, ma unicamente all’utile
immobiliare scaturito dalla singola operazione, risp. all’oggetto dell’imposta,
come pure alle imposte di successione e donazione.
- 5.1.
Orbene, nel caso in esame,
a differenza di quello giudicato dal Tribunale federale, il gruppo __________
risulta suddiviso sin dalla metà degli anni novanta del secolo scorso in tre
distinte assicurazioni:
Ø la RI 1, che pratica l’assicurazione sociale
contro le malattie secondo la LAMal e offre inoltre prestazioni nel campo della
perdita di guadagno occasionata dalla malattia (indennità giornaliere), la
maternità, l’infortunio, l’invalidità e la morte;
Ø la __________, che invece offre,
sempre nel contesto dell’assicurazione contro le malattie, prestazioni
integrative, eccezione fatta dell’assicurazione sulla vita;
Ø la __________, che pratica le
assicurazioni in tutti i settori esclusa l'assicurazione sulla vita.
5.2.
Come
altre casse malati, anche __________ ha optato per un modello che prevede due
distinte società che operano nel settore dell’assicurazione contro le malattie,
l’una nel campo dell’assicurazione sociale di base, l’altra nel settore delle
assicurazioni integrative.
L’immobile di __________
appartiene pacificamente a RI 1, vale a dire alla società che pratica e
gestisce l’assicurazione sociale obbligatoria.
In simili condizioni poco
importa che l’immobile sia ceduto in locazione a terzi e nemmeno che lo sia a
una società che gestisce una clinica. Né mette conto stabilire, proprio per la
bipartizione scelta dal gruppo __________, se l’immobile serva a garantire prestazioni delle assicurazioni sociali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 agosto 2004 e le relative notifiche
di tassazione dell’imposta comunale degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 sono
annullate.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Il Comune
di Sementina verserà alla ricorrente un importo di fr. 1000 (mille franchi) a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Contro il
presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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