-
che
__________ __________ -__________, domiciliato a __________, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a
__________ e __________;
-
che,
notificandogli la tassazione IC 1999/2000, con decisione del 23 ottobre 2000,
l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito della sostanza in
fr. 12'024 ed il reddito imponibile in fr. 5'460, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 623.40 in media annua (aliquota 11.544%);
-
che la
sostanza imponibile era da parte sua commisurata in fr. 145'498, cui corrispondeva
un'imposta di fr. 474.90 (aliquota 3.275%);
-
che il
contribuente impugnava la decisione suddetta con reclamo all'Ufficio di tassazione,
chiedendo che la ripartizione intercantonale degli elementi imponibili fosse intrapresa
in base alla tassazione definitiva del cantone di domicilio e non in base a
quella provvisoria;
-
che
l'autorità di tassazione chiedeva al contribuente, con scritto del 10 novembre
2000, l'invio di copia del riparto intercantonale (redditi 1997/98 e sostanza
1.1.1999) notificatogli dal fisco del Canton __________;
-
che
analoga richiesta veniva inoltrata al contribuente in data 5 novembre 2002, con
l'avvertimento che in caso di inosservanza dell'invito il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
-
che il 7
novembre 2002 il reclamante faceva pervenire all'Ufficio copiosa documentazione
proveniente dall'autorità di tassazione del Cantone di domicilio;
-
che
nondimeno l'Ufficio si rivolgeva nuovamente al contribuente, con lettera del 22
novembre 2002, ribadendo la richiesta di documentazione e precisando che gli
atti presentati il 7 novembre non erano sufficienti;
-
che, con
decisione del 9 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
reclamo, per inosservanza della richiesta di documentazione del 22 novembre
2002;
-
che, con
ricorso del 7 luglio 2003 alla Camera di diritto tributario, __________
__________ -__________ contestava le affermazioni su cui si fondava la
decisione impugnata ed osservava di avere inoltrato all'autorità di tassazione
10 documenti provenienti dal fisco del Cantone di domicilio;
-
che, con
sentenza del 3 ottobre 2003, la Camera annullava la decisione su reclamo e
rinviava gli atti all'Ufficio di tassazione, perché adottasse una nuova
decisione accompagnata da un riparto intercantonale;
-
che, in
data 15 dicembre 2003, l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente una
nuova decisione su reclamo ed un riparto intercantonale, commisurando il
reddito imponibile in fr. 5'385 in media annua e la sostanza imponibile in fr.
145'501;
-
che la
motivazione allegata alla decisione spiegava, in particolare, che le seguenti
spese non erano state ammesse in deduzione, non essendo qualificabili come
costi di manutenzione: spese per acqua potabile, riscaldamento, elettricità,
canalizzazioni, rifiuti, ascensore, cura del giardino, portineria,
amministrazione, tassa di soggiorno;
-
che, con
scritto del 12 gennaio 2004 all'Ufficio di tassazione, il contribuente ha contestato
la misura della deduzione delle spese di manutenzione, chiedendo la detrazione
dei costi effettivi nella misura di fr. 5'840 oppure di un importo di fr.
5'000;
-
che, dopo
avere chiesto al contribuente di precisare l'intenzione di ricorrere, l'Ufficio
di tassazione ha trasmesso lo scritto in questione alla Camera di diritto
tributario;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può
dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese
d'amministrazione da parte di terzi;
-
che sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n.
52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
-
che, per
facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece
della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili
privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita
dal Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32
cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT);
-
che la
deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% per
l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,
se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø al 25% per
l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo
se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato
in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
-
che
questa agevolazione entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti
alla sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a
fini commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
-
che in
materia di IFD il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi
effettivi e la deduzione complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei
propri immobili (art. 3 Ordinanza cit. del 24 agosto 1992), mentre che per l'IC
il contribuente che sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale
1995/96, il sistema della deduzione delle spese effettive, deve attenersi a
questo sistema per un periodo di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento
cit.): la deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisce,
in quanto tale, una deduzione media che raggiunge il proprio equilibrio durante
un lasso di tempo prolungato; è per questa ragione che si vuole impedire al
proprietario di passare da un sistema di deduzione all'altro, a seconda della
convenienza (cfr. Känzig, op.
cit., n. 173, p. 662 s.);
-
che,
nella fattispecie, colla decisione impugnata l'autorità di tassazione ha
ammesso in deduzione, a titolo di spese di manutenzione e gestione un importo
di fr. 3'006, pari al 25% del valore locativo dell'appartamento del
contribuente, argomentando che tale somma supera i costi di manutenzione
effettivi che potrebbero essere riconosciuti analiticamente;
-
che in
effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la
pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile
e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere
dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un
contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono
costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che
cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre
all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad
abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli
inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il
contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione
degli stessi (CDT n. ..__________ del 20 gennaio 2003 in re
K. e giurisprudenza e dottrina citate);
-
che anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo):
in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati
dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle
spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non
possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione
e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr.
Circolare n. /, cifra 5.4);
-
che, in
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del
giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia,
sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;
inoltre art. 1 dell' Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);
-
che,
esaminando i conteggi delle spese condominiali relative alla casa abitata dal
ricorrente, i soli costi che potrebbero essere ammessi sono quelli per
l'assicurazione dello stabile (fr. 41'615.40) e le spese di
manutenzione vere e proprie (pittura, riparazione sanitari e pavimenti ecc.),
che ammontano a poche migliaia di franchi per l'intero stabile;
-
che tali
importi, riportati alla quota millesimale degli appartamenti del ricorrente (rispettivamente
0.99% e 0.52%, per un totale di 1.51%), sarebbero effettivamente molto
inferiori alla deduzione forfetaria ammessa dall'Ufficio di tassazione;
-
che va
inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio
deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile
del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 6 giugno
2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21
giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59
s.);
-
che anche
la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale
amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione
dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche
se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di
manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel
calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);
-
che lo
stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre
quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il
giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore
locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44);
-
che, di
conseguenza, anche il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino
è pienamente giustificato, alla luce della giurisprudenza;
-
che il
ricorso deve pertanto essere respinto.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona