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Numero d'incarto:
80.2004.12
Data decisione, Autorità:
01.03.2004, CDT
Incarto n.
80.2004.12
Lugano
1 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2004
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, è attivo nel campo dell’organizzazione di
tombole. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 egli denunciava un
reddito aziendale di fr. 113'040.- di media annua.
L’Ufficio
di tassazione di Bellinzona esponeva in via valutativa un reddito aziendale di
fr. 250'000.- (cfr. notifica della tassazione del 27 gennaio 2003, intimata per
lettera semplice).
L’8
aprile 2003 il contribuente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione asserendo
d’aver ricevuto i richiami di pagamento per le imposte 2001 e 2002, ma di non
aver mai ricevuto la notifica di tassazione. L’Ufficio di tassazione provvedeva
a intimare nuovamente la notifica della tassazione in data 10 aprile 2003.
-
__________ presentava reclamo in data 22 aprile 2003, affermando di non essere
indipendente e di non avere personale a carico. Lamentava inoltre di essere
stato imposto nel passato con redditi sproporzionati, affermando di guadagnare
fr. 400.- lordi per tombola.
Il 28
novembre 2003 l’UT, nell’ambito dell’esame del reclamo, chiedeva al contribuente
i conteggi dettagliati delle singole tombole organizzate negli anni 1999 e 2000
(a completazione di quelli già presentati con la dichiarazione d’imposta), come
pure la distinta nominativa del personale impiegato nelle tombole con i relativi
compensi. La richiesta rimaneva inevasa. Pertanto l’Ufficio di tassazione, dopo
aver riesaminato i documenti a sua disposizione, con decisione del 19 gennaio
2004 accoglieva parzialmente il reclamo riducendo il reddito aziendale a fr.
180'000.-.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, contesta la decisione su
reclamo dell’Ufficio di tassazione, chiedendo che il reddito aziendale venga
fissato, in base a una sua ricostruzione, in fr. 73'854.- di media annua, pari
a un reddito lordo di fr. 117'600.-, da cui vanno dedotti i costi di fr.
43'746.-.
-
4.1.
L’art.
130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione
d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una
«valutazione coscienziosa».
La
tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un
esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità
fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile
vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im
Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD,
p. 163).
La
tassazione d'ufficio può quindi intervenire anche al termine della procedura
d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali
per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal
contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non
convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4
a).
Condizione
imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque
l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una
insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa,
come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo
obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario).
L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di
indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel,
op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
4.2.
Anche
l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione
d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,
nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali,
dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Analogamente
all'art. 132 cpv. 3 LIFD, l'art. 206 cpv. 3 LT, prevede che il contribuente può
impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è
manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali
mezzi di prova.
4.3.
Come già
nel periodo fiscale precedente 1999-2000 (cfr. CDT n. ..__________
dell'11 ottobre 2001), l’Ufficio di tassazione ha emesso una tassazione
d'ufficio per il biennio 1999-2000, poiché il contribuente non è stato in grado
di presentare una documentazione esauriente in relazione all’attività da lui
svolta, segnatamente non ha prodotto i conteggi delle diverse tombole organizzate
nel periodo di computo 1999-2000.
In sede
di reclamo l’UT ha poi esaminato la documentazione presentata (i rendiconti di
poco meno di un terzo di tutte le tombole organizzate nel biennio di computo) e
su questa base ha ricostruito il presumibile reddito aziendale del
contribuente. Dal guadagno medio per ciascuna tombola, valutato in 1000/1'200
franchi, è poi stato tolto l’importo versato alla società prestanome, da fr.
300.- a fr. 400.-, per un utile medio per tombola di fr. 650.-.
Moltiplicato per il numero annuo delle tombole l’UT ha così stabilito il
reddito aziendale, arrotondandolo verso l’alto, in fr. 180'000.- di media
annua.
4.4.
A questa
ricostruzione il contribuente contrappone un calcolo a lui decisamente più
favorevole, partendo dall’asserzione che per ogni tombola riceverebbe dalla
società prestanome un importo di fr. 400.- da moltiplicare per sei giorni alla
settimana per 49 settimane all’anno. Da questo importo lordo di fr. 117'600.-
andrebbero poi dedotte le spese, che ammonterebbero a oltre fr. 43'000.-
all’anno.
4.5.
Orbene,
questa Camera non ha motivo di dipartirsi, in linea di principio, dalla ricostruzione
effettuata dall’Ufficio di tassazione, che si basa sull’utile medio per tombola
che emerge dai rendiconti presentati, riportato, a causa dell’incompletezza
della documentazione prodotta e non completata neppure in sede di ricorso, su
base annua.
È
nondimeno vero che in sede di ricorso il ricorrente, invece di produrre i
rendiconti mancanti, ha pur sempre prodotto le dichiarazioni che gli sono state
rilasciate da alcune associazioni (Società __________, __________ __________
__________ della __________, __________, Società __________ __________
__________) che accreditano la tesi di un compenso di fr. 400.-. Le
dichiarazioni in esame, oltre a non coprire l’integralità dell’attività, non
forniscono però delucidazione se il compenso pattuito venga trattenuto
dall’utile netto della tombola e sia quindi già al netto delle spese o sia da
intendere, ciò che parrebbe tuttavia improbabile, solo quale compenso lordo.
Questa
circostanza merita nondimeno di essere parzialmente considerata e induce prudenzialmente
questa Camera a scendere leggermente al di sotto dell’utile che l'Ufficio di
tassazione ha calcolato in fr. 160'000.-, senza effettuare arrotondamenti verso
l’alto. Riducendo di fr. 50.- circa il guadagno medio per tombola, risulta un
reddito aziendale annuo medio, arrotondato per difetto, di fr. 145'000.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 gennaio 2004 è riformata nel senso
che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 145'000.- di media annua. Per
il resto la decisione è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
percepiscono né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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