AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.95
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.95
Lugano
8 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2003
in materia di: IC/IFD 2001
presentato da:
_RICO0
rappr. da: RAPP0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione fiscale 2001, la __________ __________ __________ __________
__________ __________ di __________, dichiarava un utile imponibile di fr.
38'753.
Notificando
alla contribuente la tassazione IC/IFD 2001, con decisione del 27 marzo 2003,
l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) elevava l'utile a fr.
68'753, per effetto della ripresa di un importo di fr. 15'000 per l'affitto di
un appartamento messo a disposizione degli azionisti e di un ulteriore
ammontare di fr. 15'000 per l'uso da parte dell'__________. __________
__________ della __________ intestata alla società.
- La società contribuente impugnava la suddetta decisione con
reclamo del 26 aprile 2003, contestando le riprese effettuate. Quanto
all'appartamento che sarebbe stato a disposizione degli azionisti, osservava
che lo stesso era per contro affittato a clienti della società, i quali lo
usavano come ufficio; in relazione all'uso dell'automobile, argomentava che
ognuno degli amministratori era proprietario di un veicolo privato e che la
macchina della società era per contro impiegata da tutti gli amministratori e
dipendenti per l'attività lavorativa.
L'UTPG si
rivolgeva allora alla contribuente, chiedendole di produrre copia del contratto
di sublocazione dell'appartamento e la relativa scheda contabile e di precisare
inoltre se l'__________. __________ fosse proprietario di una propria
automobile, contrariamente a quanto risultava da documentazione in possesso dell'autorità
fiscale stessa.
Non
avendo ricevuto alcuna risposta, l'UTPG respingeva il reclamo con decisione del
26 giugno 2003.
- Il
26 giugno 2003, la società reclamante ha fatto pervenire all'UTPG copia del contratto
di sublocazione, unitamente alle fatture relative al pagamento dell'affitto ed
alle schede contabili comprovanti l'incasso. Quanto all'uso della vettura della
società, ha prodotto quattro procure con cui la società autorizza gli amministratori
a condurla.
Essendole
stato comunicato che la decisione su reclamo era già stata intimata, la
__________ __________ ha inoltrato tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
il 3 luglio 2003, chiedendo lo stralcio delle riprese di fr. 30'000.
Nelle sue
osservazioni del 18 luglio 2003, l'UTPG propone di accogliere parzialmente il
ricorso, rinunciando alla ripresa dell'affitto dell'appartamento della
ricorrente. Quanto all'uso dell'automobile, chiede invece che la decisione
impugnata sia confermata.
- 4.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento
all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto
imponibile:
a. il
saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;
b. tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in
particolare:
– ...[omissis]...
– le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall'uso commerciale.
Quanto
all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
4.2.
La dottrina ha così
riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si
può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. ..__________
del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):
• una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
• il
fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una
persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle
stesse condizioni;
• il
fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione
dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In
particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,
bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata
è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel
1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si
baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a
criteri commerciali (cfr. Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono considerate vicine
alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che
può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure
dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato
che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che,
secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o
personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
- 5.1.
Nella
fattispecie in esame, l'autorità di tassazione ha aggiunto all'utile dichiarato
gli importi seguenti:
-
fr.
15'000, per l'uso che la società avrebbe concesso ai propri azionisti di un appartamento
a disposizione della stessa;
-
fr.
15'000, per l'uso privato da parte dell'__________. __________ __________
dell'automobile appartenente alla società.
L'UTPG ha
così considerato tali prestazioni come una distribuzione dissimulata di utili o
più precisamente una "distribuzione anticipata di utili", cioè una
forma particolare di distribuzione mascherata fatta con l'assegnazione all'azionista
di utili di competenza della società prima ancora che essi entrino a far parte
del patrimonio di quest'ultima. È quanto si verifica in particolare quando la
società rinuncia ad un adeguato indennizzo per le sue prestazioni a favore
dell'azionista (Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, Bellinzona 1998, p. 383). Quando la distribuzione anticipata di
utili si manifesta nella forma dell'uso di mezzi della società per scopi
privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla
società da parte dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con
gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 384).
5.2.
In
relazione alla questione della messa a disposizione dell'appartamento, la documentazione
prodotta dalla ricorrente ha permesso di chiarire che lo stesso non è stato
usato dagli azionisti. Vi sono infatti le prove della sua sublocazione ad una società
che ha regolarmente pagato la pigione.
Come
proposto dall'UTPG nelle osservazioni al ricorso, la relativa ripresa di fr.
15'000 può pertanto essere stralciata.
5.3.
In merito
all'impiego privato dell'automobile appartenente alla società, l'autorità di
tassazione ha fondato la propria decisione sulla circostanza che l'__________.
__________ non risulta essere proprietario di una propria automobile. La
__________ acquistata ed intestata alla società ricorrente sarebbe di conseguenza
a sua disposizione per l'uso privato.
La
ricorrente oppone a tali argomenti le risultanze di quattro procure con cui ha
concesso ai quattro amministratori l'autorizzazione a condurre l'automobile in
questione. Alla luce di tali documenti, dovrebbe essere dimostrato che il
veicolo in questione non è impiegato dal solo __________. __________
__________.
Va
tuttavia rilevato che la posizione di quest'ultimo, nell'organizzazione della
società, non è assimilabile a quella degli altri amministratori. Anzitutto, dal
registro di commercio si evince che __________ __________ ha la funzione di
delegato ed è il solo, oltre al presidente __________ __________, ad avere il
diritto di firma individuale, mentre gli altri amministratori hanno tutti la firma
collettiva a due. Inoltre, __________ è il solo amministratore ad essere anche
dipendente della società, della quale è dirigente, con uno stipendio annuo, nel
2001, di fr. 86'561. È dunque comprensibile che l'autorità di tassazione abbia
concluso che egli, non essendo proprietario di un'automobile privata, si serva
di quella della società anche privatamente.
5.4.
È vero
che, a comprova dell'uso dell'automobile da parte degli altri amministratori,
la ricorrente ha prodotto le fatture del servizio Telepass della società
__________ __________, con le relative distinte dei passaggi dai caselli autostradali
italiani. Da tali documenti risultano frequenti passaggi dal casello di
__________ __________, circostanza che proverebbe, secondo la ricorrente, l'uso
della __________ da parte del dott. __________, che risiede appunto a
__________.
In relazione
alle fatture in questione va tuttavia rilevato che le stesse, oltre al fatto di
non riferirsi al periodo fiscale litigioso (2001), non permettono di stabilire
quale autoveicolo sia transitato sulle autostrade italiane. L'unico elemento
che si può ricavare dai documenti in discussione è l'uso di una tessera Viacard
e di un apparato Telepass intestati alla ricorrente. Ma la tessera Viacard è
chiaramente trasferibile ed anche l'apparato Telepass può essere impiegato su
diverse vetture (fino a tre) ed è anche possibile cambiare l'auto su cui è
utilizzato, previa comunicazione alla società Autostrade.
Ne
consegue che la documentazione in questione non è atta a comprovare da chi sia
usata la __________ __________ __________, acquistata nel marzo 2001.
5.5.
Quanto
alla commisurazione del vantaggio costituito dall'impiego privato della vettura,
si è detto che di solito si fa capo agli stessi criteri previsti per le aziende
personali. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato a
tale proposito un promemoria concernente la stima dei prelevamenti in natura e
delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende. Esso prevede
che la valutazione della quota privata delle spese d'automobile sia intrapresa
in base alle spese effettive, laddove sia possibile, oppure mediante una stima
globale. Anche in tal caso, si richiede comunque che sia nota la percorrenza
annuale complessiva del veicolo di cui si tratta; inoltre, la tabella dell'AFC
prevede solo il calcolo per automobili il cui valore di acquisto non supera
l'importo di fr. 60'000.
Per
questa ragione, l'UTPG ha intrapreso un calcolo alternativo, basato sui criteri
adottati dall'AFC per determinare il consumo proprio ai fini dell'IVA. In tal
caso, il consumo proprio viene stabilito nella misura dell'1% mensile sui primi
fr. 100'000 e nella misura dello 0.5% mensile sulla parte restante. Questo
calcolo porta ad un importo di fr. 12'273, in base al prezzo di acquisto della
__________.
Alla luce
di tale calcolo, la ripresa per l'uso privato dell'automobile può dunque essere
ridotta, prudenzialmente, a fr. 12'000.
- Il
ricorso è dunque parzialmente accolto.
Conformemente
all'art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
tuttavia totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che, conformandosi
agli obblighi che le incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già
nella procedura di tassazione o di reclamo. Infatti, la documentazione che ha
permesso lo stralcio della ripresa relativa all'uso dell'appartamento è stata
prodotta dopo la scadenza del termine attribuito alla ricorrente in seguito al
reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 2003 è riformata nel senso
che l'utile imponibile è ridotto da fr. 68'753 a fr. 50'753.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster