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Numero d'incarto:
80.2003.88
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.88
Lugano
7 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 2001/2002
presentato da:
__________. __________ __________, __________
rappr. da: avv. __________ __________ -__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’Ufficio
di tassazione esponeva d’ufficio a __________ __________ nella tassazione
IC/IFD 2001-02 un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-, da cui deduceva
oneri assicurativi per fr. 4'500.-, poiché il contribuente, nonostante un
richiamo, la diffida per lettera raccomandata del 16 agosto 2001 e la multa
disciplinare inflittagli il 14 marzo 2002, non aveva dato seguito all’invito di
presentare la dichiarazione fiscale e la relativa documentazione (cfr. notifica
della tassazione del 17 giugno 2002).
1.2.
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile, spiegando di aver avuto entrate
nel corso degli anni 2001-02 per complessivi fr. 10'000.- e facendo notare di
essere senza lavoro e di non beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Con
lettera raccomandata del 26 febbraio 2003 l’UT spiegava al contribuente che in
caso di tassazione d’ufficio doveva provare la manifesta inesattezza della
tassazione e lo invitava a motivare il reclamo e a produrre i mezzi di prova
entro il 24 marzo. Siccome lo scritto veniva retrocesso all’Ufficio con la
menzione “non ritirato”, l’autorità dei tassazione con lettera semplice del 21
marzo 2003 rinnovava la suddetta richiesta, assegnando al contribuente un nuovo
termine fino al 7 aprile. Anche questo termine scadeva infruttuoso.
Pertanto,
con decisione del 19 maggio 2003, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dall’avvocata
__________ -__________, chiede in accoglimento del ricorso di ridurre il
reddito aziendale a fr. 5'000.-, spiegando le gravi traversie familiari per le
quali è venuto a trovarsi senza lavoro e senza reddito.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio
e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere
accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può
tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del
tenore di vita del contribuente.
4.2.
La
tassazione d'ufficio al contribuente, pur essendo correttamente stata preceduta
da una procedura disciplinare (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000,
vol. I, tomo 2a, n. 34 all’art. 130 LIFD, p. 307), non indicava che un
eventuale reclamo avrebbe dovuto soddisfare i requisiti posti dagli articoli
206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, che esigono che il contribuente apporti la
prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiedono
espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova,
trattandosi di prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Tale
circostanza è però ininfluente per il presente giudizio, poiché il contribuente
nella procedura di reclamo ha nuovamente disatteso i propri obblighi
procedurali, non producendo nel termine impartitogli la dichiarazione d'imposta
e tanto meno i relativi giustificativi, nonostante la richiesta, munita della
comminatoria d'irricevibilità, rivoltagli dall'autorità fiscale, nella quale si
indicava per altro testualmente che "il reclamo contro una tassazione
d'ufficio deve provare che la tassazione è manifestamente inesatta".
A giusta
ragione quindi l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
dopo aver esperito i relativi passi procedurali, non bastando generiche
affermazioni sull'assenza risp. l'esiguità dei redditi conseguiti negli anni
2001 e 2002, quando il periodo di computo della tassazione ordinaria IC/IFD
2001-02 è costituito, come chiaramente si evince dal formulario per la
dichiarazione d'imposta, dagli anni di computo 1999-2000.
Ciò
impedisce quindi a questa Camera di entrare nel merito delle censure sollevate
dal ricorrente in questa sede.
- 5.1.
Questa
Camera attira infine l’attenzione del ricorrente e della sua patrocinatrice
sulla possibilità di chiedere il condono alla luce dell’indebitamento che
appare dagli atti dell’incarto, segnatamente delle numerose procedure esecutive
in corso nei suoi confronti.
L'art.
246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale
il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni
tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli
importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata
per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata
all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che
decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del
contribuente.
5.2.
Per i
motivi appena evocati (indebitamento e procedura esecutive in corso) questa
Camera fa astrazione, malgrado la soccombenza, dal porre a carico del
ricorrente spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si prelevano
né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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