-
che, con
atto pubblico del 18 novembre 1997, __________ __________ vendeva alla ex
moglie __________ __________ la quota di un mezzo della part. n. __________ del
Comune di __________, al prezzo di fr. 368'500;
-
che
l'utile immobiliare conseguito dal venditore veniva commisurato in fr. 91'220,
nella decisione su reclamo del 28 settembre 1998 dell'Ufficio di tassazione di
__________ __________, che metteva a suo carico pertanto un'imposta di fr.
4'561.–;
-
che, non
avendo il contribuente pagato il debito in questione, l'Ufficio di tassazione
notificava a lui ed alla compratrice il conteggio dell'ipoteca legale, con
decisione del 9 gennaio 2003;
-
che
__________ __________ si rivolgeva all'autorità fiscale, con scritto del 13 gennaio
2003, comunicando di avere trasmesso la suddetta decisione al venditore;
-
che quest'ultimo,
da parte sua, impugnava il conteggio, con reclamo del 21 gennaio 2003,
argomentando di essere stato costretto a cedere l'immobile alla ex moglie a
causa della disoccupazione e della conseguente impossibilità di pagare gli
interessi ipotecari;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione dell'8 maggio
2003, nella quale argomentava che il reclamante si era assunto l'obbligo di
pagare l'imposta sugli utili immobiliari già nel contratto di compravendita,
che aveva a suo tempo contestato la relativa tassazione con reclamo, dal quale
era venuta una riduzione dell'imposta a suo carico, ma che egli non aveva più
interposto ricorso contro tale decisione, la quale era pertanto passata in
giudicato;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta nuovamente l'obbligo di pagare l'imposta, ribadendo di avere dovuto
cedere l'immobile alla ex moglie a causa delle gravi condizioni economiche
causate dal suo licenziamento, e fa notare di vivere ormai della sola rendita
di invalidità;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
nella procedura di ipoteca legale (Pfandrechtsverfahren), il
contribuente non può più contestare il debito d'imposta che sta alla base
dell'ipoteca legale: infatti il fisco ha già accertato in modo definitivo il
debito nel corso della procedura di tassazione (Zucker, Das Steuerpfandrecht
in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 112);
-
che,
tuttavia, poiché la procedura di ipoteca legale si apre solo nel momento in cui
è chiaro che l'imposta non può più essere incassata presso il debitore, la
Camera di diritto tributario ha riconosciuto al terzo proprietario del pegno la
facoltà di contestare anche il credito fiscale in sé, nel corso della procedura
di ipoteca legale, sicché la procedura dell'ipoteca legale assurge in tal modo
ad una vera e propria seconda procedura di tassazione, nella quale è parte il
terzo proprietario (CDT n. 163 del 27 agosto 1993 in re D.R.);
-
che, nel
presente caso, ricorrente è lo stesso contribuente e non il terzo proprietario
del pegno, con la conseguenza che non sono ammesse censure che concernono il
merito della tassazione;
-
che,
d'altronde, il ricorrente non contesta neppure il calcolo dell'imposta sugli
utili immobiliari, ma lamenta piuttosto le sue condizioni finanziarie precarie,
che non gli consentirebbero di far fronte al pagamento del debito fiscale in
questione;
-
che anche
nel reclamo all'Ufficio di tassazione egli aveva essenzialmente insistito sulla
sua difficile situazione personale, dopo la perdita del lavoro, la malattia e
l'invalidità;
-
che, di
fronte a contestazioni di tale natura, questa Camera non può fare altro che
confermare la decisione impugnata, che si limita a constatare l'esistenza
dell'ipoteca legale e la sua misura, dopo versamento di un importo di fr.
2'000;
-
che
tuttavia si vuole ricordare al ricorrente che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al
contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta,
dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso,
di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
-
che,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente,
vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere
del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
-
che è
noto a questa Camera che, proprio perché le imposte fondiarie sono garantite
dall'ipoteca legale, un condono viene ammesso molto difficilmente (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo, 1999, § 183, n. 5,
p. 1200), ma ciò non impedisce al ricorrente di inoltrare ugualmente una
domanda in tal senso, precisando in particolare se egli non abbia davvero
incassato alcun importo in denaro (con riferimento alla clausola 2b del contratto,
che parla del versamento di fr. 125'000 "al momento della vendita della casa");
-
che
nonostante l'esito del ricorso si rinuncia pertanto a porre a carico del
ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
visto per le spese l'art. 231 LT