-
che, con
reclamo del 14 marzo 2003, __________ __________ impugnava la tassazione IC/IFD
2001/2002 del 10 marzo 2003, contestando la commisurazione del reddito della
sostanza, la mancata deduzione dei contributi versati al Secondo e al Terzo
Pilastro e la misura delle spese di malattia ammesse;
-
che
l'Ufficio di tassazione di __________ __________ accoglieva il reclamo, riducendo
il reddito imponibile per l'IC a fr. 67'063 e per l'IFD a fr. 83'287;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede che le deduzioni supplementari ammesse in relazione al calcolo
dell'imposta cantonale siano estese anche alla commisurazione dell'IFD e che il
reddito imponibile sia pertanto ridotto a fr. 75'743;
-
che, per l'art.
40 cpv. 2 LIFD, il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi ed
inizia il primo giorno degli anni dispari;
-
che
tuttavia, per l'art. 41 LIFD, i Cantoni sono liberi, in deroga all’articolo 40,
di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all’anno
civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo;
-
che, se i
Cantoni decidono di passare alla
tassazione annuale postnumerando, si applicano
le prescrizioni del capitolo 3 della LIFD (articoli 208–220) delle disposizioni
transitorie ed in particolare la
procedura prevista ai capoversi 1–6 dell'articolo 218 LIFD;
-
che
l'art. 13b dell'ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali
dell’imposta federale diretta per le persone fisiche (nella versione modificata
il 14 dicembre 1998), stabilisce che, in caso di trasferimento della competenza
territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando
a un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando, la
tassazione nel Cantone d’arrivo si basa, in conformità al sistema praenumerando,
sul reddito ottenuto durante gli anni precedenti nel Cantone di partenza e che
i proventi e le spese straordinari ai sensi dell’articolo 218 LIFD che sono già
stati presi in considerazione da un altro Cantone in occasione di una
tassazione relativa all’imposta sul reddito, non rientrano più nel calcolo del
reddito imponibile nel Cantone d’arrivo;
-
che,
pertanto, in caso di trasferimento del domicilio nel corso del 2001 da un cantone
che applica già il sistema postnumerando (come Zurigo) ad uno che
applica ancora il sistema praenumerando (come il Ticino), il cantone di
arrivo deve allestire la propria tassazione secondo i criteri applicabili in
regime praenumerando, cioè sulla base dei redditi conseguiti nel periodo di computo
1999/2000, senza tenere conto dei redditi e delle spese straordinari di cui all'art.
218 LIFD (Allidi/Bernardoni/Bortolot- to, Dalla tassazione biennale praenumerando
alla tassazione annuale postnumerando, RDAT ed. speciale, Agno 2003, pp.
111-112);
-
che,
tuttavia, poiché il cantone di arrivo è passato al sistema postnumerando con
effetto a partire dal 1.1.2003 e quindi la tassazione IFD 2003 sarà allestita
sulla base dei redditi del 2003, si verificherà un vuoto di tassazione poiché
l'anno 2002 sfugge all'imposizione: per questa ragione, il cantone di arrivo
dovrà imporre i redditi straordinari 2002 attraverso un'imposta annua intera e
dedurre le spese straordinarie 2002 di cui all'art. 218 LIFD, integralmente e
non nella rispettiva media annua, nella tassazione 2002 praenumerando (Allidi/Bernardoni/Bortolotto,
p. 112);
-
che in
tal modo potrebbe essere spiegata la differenza fra il calcolo dell'imponibile
per l'IC e per l'IFD: nel caso dell'imposta cantonale, infatti, il
trasferimento di domicilio il 1.1.2002 dal Canton Zurigo configura un inizio
dell'assoggettamento, che comporta che il reddito imponibile sia determinato in
base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un
anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);
-
che,
cioè, per l'imposta cantonale, la base di calcolo dell'imposta sul reddito è
costituita dai redditi del 2002, mentre, per l'imposta federale diretta, è
costituita dai redditi del biennio 1999/2000;
-
che,
tuttavia, nel caso in esame, il calcolo del reddito imponibile per l'IFD
risulta essere stato effettuato in base al reddito conseguito in media annua
nel biennio 2001/2002;
-
che non
sono quindi state osservate le regole previste dalla legge, con la conseguenza
che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all'Ufficio di tassazione, per l'emissione di una nuova decisione.
visto per le spese l'art. 144 LIFD