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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.34
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.34
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2003
in materia di: imposta annua intera di
fine assoggettamento
presentato da:
__________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 25
settembre 1998 __________ __________ firmava un accordo con __________, con il
quale si impegnava a lasciare volontariamente il lavoro per la fine dell'anno,
ricevendo in contropartita un'indennità di fr. 137'081.-
Il 12
novembre 2002 l'UT imponeva la liquidazione con un'imposta annua intera secondo
l'art. 57 LT per l'imposta cantonale e l'art. 47 LIFD per l'imposta federale
diretta.
1.2.
Il
reclamo presentato contro le suddette notifiche di tassazione veniva respinto
con due distinte decisioni, entrambe del 14 febbraio 2003
1.3.
Con il presente tempestivo ricorso __________
__________ chiede sostanzialmente l'annullamento delle suddette decisioni.
Fa
presente la difficile situazione valetudinaria nella quale era venuta a
trovarsi per l'insicurezza del posto di lavoro presso __________; spiega di
aver investito l'importo ricevuto per aprire un negozio di generi alimentari e
di non disporre pertanto più della somma necessaria per far fronte al pagamento
delle imposte richiestegli.
L'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso.
- 2.1.
In
occasione dell'udienza del 17 aprile 2003 il contribuente ha esposto la
situazione in cui è venuto a trovarsi dopo l'abbandono del posto di lavoro, lo
stato depressivo che gli ha impedito di lavorare per oltre un anno e l'apertura
del negozio con il relativo investimento per facilitare il recupero psichico.
Spiega inoltre di aver investito tutti i suoi risparmi nell'operazione e
nell'acquisto di una modesta abitazione e di non disporre più di alcuna liquidità.
2.2.
Alla luce
di queste spiegazioni, che non incidono sull'imponibilità della liquidazione,
il ricorrente, sentite le spiegazioni del
giudice e dell'autorità fiscale, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Il
giudice, dal canto suo, alla luce della difficile situazione finanziaria in cui
versa il ricorrente gli ha fatto presente la possibilità di chiedere il condono
o quanto meno subordinatamente delle dilazioni di pagamento.
L'art.
246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale
il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni
tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli
importi dovuti. La domanda, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova
necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla
Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del
Comune di domicilio o sede del contribuente (art. 246 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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