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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.32
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, CDT
Incarto
n.
80.2003.32
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Alessandro Soldini,
presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 gennaio
2003
in materia di: imposte
alla fonte
presentato da:
Fondazione __________ __________ __________
__________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________ -, domiciliata a __________ (), ha
lavorato presso la Fondazione __________ __________ "__________ __________
__________ ", di , quale docente;
-
che
nel corso degli anni dal 1998 al 2001 ella ha percepito i seguenti salari
lordi: nell'anno scolastico 1998/99 fr. 24'960, nel 1999/2000 fr. 20'176, nel
2000/2001 fr. 26'146, nel 2001/2002 fr. 27'478, nel 2002/2003 fr. 27'770;
-
che
il datore di lavoro, debitore dell'imposta alla fonte, ha applicato l'aliquota
B2 GI, con l'esito che la contribuente è risultata esente dall'imposta sul
reddito;
-
che,
con scritto del 25 ottobre 2002, l'Ufficio imposte alla fonte notificava alla
fondazione datrice di lavoro il rapporto di verifica dell'Ispettorato fiscale
relativo ai periodi 1997/2001, nel quale stabiliva che la tassazione della
dipendente __________ -__________ per redditi accessori, con la conseguenza che
dovevano essere versati all'Ufficio i seguenti importi: fr. 114.45 per il 1998,
fr. 924.80 per il 1999, fr. 898.85 per il 2000 e fr. 1'066.30 per il 2001;
-
che
la Fondazione __________ __________ rispondeva con lettera del 23 novembre
2002, contestando che l'attività della dipendente in questione possa essere
considerata accessoria o a tempo parziale e sottolineando che comunque non era
adempiuto il requisito del reddito mensile minimo di fr. 2'000 al mese;
-
che
l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 19 dicembre 2002, respingeva il
reclamo in questione, argomentando che "in ogni caso per gli anni
1998/1999/2000, sono raggiunte le condizioni per l'applicazione dell'aliquota
forfetaria del 4% e che in particolare per l'anno 2001, se si fosse applicata
la normativa prevista dalla vigente direttiva n. 1 della DdC punto III/B5
"quando per motivi particolari non è possibile procedere all'annualizzazione
del salario – ad es. professori, docenti, insegnanti in genere occupati a tempo
parziale – l'aliquota d'imposta sarà stabilita in base alla scala di categoria
(scuole, istituti ecc.)" e che pertanto in tal caso l'onere d'imposta
risulterebbe assai più gravoso per il contribuente";
-
che,
con scritto denominato "rettifica al reclamo", indirizzato all'Ufficio
imposte alla fonte e da quest'ultimo trasmesso per competenza alla Camera di
diritto tributario, la Fondazione __________ __________ ripropone la richiesta
di applicazione dell'aliquota B G2, contestando l'adempimento dei presupposti
per l'applicazione dell'aliquota D;
-
che,
nelle sue osservazioni del 17 aprile 2003, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il ricorso;
-
che
sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da
attività lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
-
che
l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv.
1 LIFD);
-
che,
per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono
sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde
essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello
che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è
vero che la legge stabilisce che:
Ø le aliquote sono allestite conformemente
a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT;
art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
Ø si deve tener conto del cumulo dei
redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative
deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
Ø si deve tener conto, in forma
forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della
deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33
cpv. 3 LAID);
-
che
l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che
l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta
federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale
delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro
tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che
la ragione della previsione dell'aliquota D è che le aliquote A, B, C sono
riservate a lavoratori che svolgono la loro attività lucrativa principale in
Svizzera, mentre produrrebbero risultati iniqui se fossero applicate a
contribuenti che esercitano solo un'attività accessoria;
-
che
in questi ultimi casi occorrerebbe allora considerare tutti gli altri redditi
percepiti dal lavoratore oppure, se si tratta di prestazioni uniche, convertire
la progressione su un reddito annuale, cose però difficilmente realizzabili e
che non si possono pretendere dai datori di lavoro (Commission
d'harmonisation fiscale, Réglementation cantonale harmonisée en matière
d'impôt à la source, Berna 1994, p. 133);
-
che
per le attività accessorie i Cantoni prevedono allora una tariffa speciale
nella forma di un'aliquota lineare (Ibidem; inoltre Zigerlig,
Quellensteuern, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die
direkten Steuern, Berna 1993, p. 387);
-
che
la struttura di tale aliquota deve essere stabilita in funzione, da un lato, di
un numero massimo di ore settimanali e, dall'altro, di un reddito lordo
massimo: tenendo conto del criterio delle ore settimanali, si evita di
penalizzare apprendisti, praticanti e impiegati alla pari, che con l'aliquota D
dovrebbero pagare un'imposta troppo elevata sul loro reddito irrisorio, mentre
tenendo conto del reddito lordo mensile si contribuisce a raggiungere la parità
di trattamento nei confronti delle coppie imposte con la procedura ordinaria,
in cui uno dei coniugi esercita un'attività a tempo parziale (Commission
d'harmonisation fiscale, op. cit., p. 135 s.);
-
che,
coerentemente con tale principio, la Divisione delle contribuzioni del Canton
Ticino ha previsto un'aliquota D, fissata al 4%, per i lavoratori che
esercitano un'attività accessoria o a tempo parziale, che si applica ai redditi
d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non
supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr.
2'000.- (Direttiva n. 1/2001 concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori
dipendenti senza permesso di domicilio, par. III.B.4);
-
che,
nella fattispecie, l'autorità di tassazione ritiene che debba trovare
applicazione l'aliquota del 4%, essendo l'esiguità della retribuzione percepita
dalla contribuente solo la conseguenza dell'orario di lavoro a tempo parziale;
-
che,
dalle indicazioni che emergono dagli atti trasmessi a questa Camera dall'Ufficio
imposte alla fonte ed anche dalla documentazione prodotta dalla ricorrente,
risulta chiaramente che l'onere lavorativo di quest'ultima non è mai stato
superiore alle dieci ore settimanali, sicché la prima condizione per
l'applicazione dell'aliquota D è incontestabilmente adempiuta;
-
che,
quanto alla seconda condizione, il reddito mensile lordo è stato inferiore a
fr. 2'000 negli anni 1998, 1999 e 2000, come risulta semplicemente dividendo
per tredici lo stipendio lordo dei rispettivi anni, e cioè: fr. 18'624 nel
1998, fr. 23'120 nel 1999 e fr. 22'471 nel 2000;
-
che,
per contro, la retribuzione mensile del 2001 appare leggermente superiore al
limite stabilito dalle direttive, poiché il reddito annuo ammonta a fr. 26'658,
che corrisponde ad un mensile medio di fr. 2'050;
-
che
comunque tale trascurabile differenza non giustifica la rinuncia
all'applicazione dell'aliquota D, rimanendo la contribuente nelle stesse
condizioni lavorative degli anni precedenti e dovendosi in particolare
qualificare comunque come "lavoratrice che esercita un'attività a tempo
parziale";
-
che
evidentemente ciò non significa che se, oltre alla crescita dello stipendio, in
futuro dovesse verificarsi anche un aumento dell'orario di lavoro, non possano
venir meno i presupposti per l'applicazione dell'aliquota D;
-
che,
a tale riguardo, l'autorità fiscale deve tuttavia preoccuparsi della tutela
della buona fede dei debitori dell'imposta e, di riflesso, dei contribuenti, ed
evitare che essi possano rinunciare all'applicazione dell'aliquota D confidando
nel carattere cumulativo delle due condizioni previste dalle direttive;
-
che
appare quindi raccomandabile una riconsiderazione, da parte dell'autorità di
tassazione, della disposizione relativa ai lavoratori a tempo parziale, in modo
tale da renderla equa ma nel contempo facile da applicare da parte dei debitori
dell'imposta;
-
che,
per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 180.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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