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Numero d'incarto:
80.2003.192
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.192
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ __________ e __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________, nato nel 1936, ha lavorato alle dipendenze del
__________ __________ fino alla fine del 1996. Dal 1° gennaio 1997 è stato
posto al beneficio del pensionamento anticipato. L’Ufficio di tassazione ha
pertanto allestito la tassazione IC/IFD come tassazione intermedia a valere
dall’inizio del periodo fiscale, esponendogli quale reddito non più quello del
lavoro del periodo di computo 1995-96, vale a dire fr. 75'845.- di media annua,
ma quello da pensioni effettivamente ricevute negli anni 1997-98 e, meglio, fr.
64'260.- di media annua. La tassazione, notificata il 14 aprile 1998, passava
incontestata in giudicato.
1.2.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 del 27 gennaio 2003 l’Ufficio di tassazione
esponeva al contribuente e a sua moglie il reddito pensionistico di fr.
64'494.- e un reddito della sostanza di fr. 1'452.- di media annua, come a
dichiarazione d’imposta. Pure le deduzioni venivano concesse conformemente a
quanto richiesto dai contribuenti.
1.3.
Con
lettera 28 gennaio 2003 i contribuenti chiedevano l’allestimento di una tassazione
intermedia a valere dal 1° ottobre 2001 per raggiungimento dell’età di pensionamento
AVS.
La
domanda veniva respinta con decisione del 24 febbraio 2003, argomentando che la
tassazione intermedia per cessazione dell’attività era già stata concessa dal
1° gennaio 1997.
1.4.
Con
tempestivo reclamo del 18 marzo 2003 il contribuente argomenta innanzi tutto di
non aver sollecitato l’allestimento di una tassazione intermedia al momento del
pensionamento anticipato impostogli dal datore di lavoro. Fa in seguito
presente che per effetto delle deduzioni per i figli il prepensionamento non
gli ha praticamente modificato l’ammontare del reddito imponibile. Rileva
infine che la situazione è chiaramente mutata al momento del compimento del 65°
anno di età: con la scadenza del “__________ __________ ” del __________
__________ le sue entrate sono diminuite di fr. 1'514.- al mese.
Con
decisione del 27 novembre 2003 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che il
supplemento pagato dal momento del pensionamento anticipato fino al raggiungimento
dell’età AVS ha una funzione integrativa della pensione e che il momento della
sua sostituzione con una rendita AVS non costituisce motivo di tassazione intermedia.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i contribuenti ribadiscono la loro domanda di
tassazione intermedia per i motivi già esposti nel reclamo.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di
principio e non sono di rilevante importanza.
-
4.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di
ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il
reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich,
Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht
über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (art. 55 lett. e LT 1994).
- 5.1.
Orbene,
in ossequio ai princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto
i ricorrenti ad una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° gennaio
1997, in concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa. In tale
occasione, ha modificato la tassazione ordinaria 1997/98, esponendo il reddito
pensionistico di fr. 64'260.- di media annua al posto del reddito del lavoro di
fr. 75'845.- di media annua.
5.2.
Ancora
recentemente (STF del 19 febbraio 1998 in re R.U.) il Tribunale federale
ha sottolineato come la legislazione federale – e quindi anche quella
cantonale, data l’analogia delle disposizioni applicabili – preveda sì una
tassazione intermedia per i casi in cui, a causa di un cambiamento duraturo
degli elementi imponibili, l'imposizione del contribuente sulla base dei
redditi conseguiti nel biennio civile precedente darebbe luogo ad una situazione
di eccessivo rigore. Tale istituto non permette però di eliminare tutti i casi
di rigore che scaturiscono da un sistema fiscale fondato sull'imposizione dei
redditi conseguiti in passato. I motivi di tassazione intermedia stabiliti
dall'art. 43 cpv. 1 LIFD sono infatti esaustivi (cfr. Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, Vol. I, 8a ed., par. 14, n. 115, pag. 357). Inoltre tale norma,
che si rifà in sostanza all'art. 96 cpv. 1 dell'abrogato decreto del
Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta,
del 9 dicembre 1940 (DIFD), va interpretata in modo restrittivo, dal momento
che, anche secondo la LIFD, la tassazione intermedia deve in linea di principio
rimanere un'eccezione (cfr. DTF 115 Ib 8 consid. 2, pubblicata
ugualmente in ASA 60, 255/256).
5.3.
La
prestazione pensionistica versata dal __________ __________ al ricorrente fino
al compimento del 65° anno di età non può essere assimilata a una prestazione salariale,
con la conseguenza che al compimento dei 65 anni di età vi sarebbe una per così
dire nuova cessazione dell’attività lucrativa, proprio perché il motivo del suo
versamento risiede nella cessazione, seppur anticipata, dell'attività
dipendente a partire dal 1° gennaio 1997.
Ciò che
conta per la concessione di una tassazione intermedia non è infatti il raggiungimento
dell’età pensionabile o l’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia
bensì la cessazione dell’attività lucrativa, tanto è vero che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare che, in generale, una tassazione intermedia
è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita lavorativa e al momento
della cessazione dell’attività lucrativa a causa dell’età o di malattia (cfr. DTF
109 Ib 10; ASA 53 p. 188; RTT 1988, 27).
Avendo
già beneficiato di una tassazione intermedia al momento della effettiva cessazione
del lavoro, all'inizio del 1997, il ricorrente non può pertanto pretenderne una
seconda adesso, non essendo chiaramente ipotizzabile una seconda cessazione a distanza
di meno di cinque anni.
5.4.
I
ricorrenti asseriscono che in realtà l'allestimento della tassazione
intermedia, per altro da loro non chiesto, dal 1° gennaio 1997 non avrebbe
portato loro alcun beneficio, mentre che ora, al compimento del 65° anno di
età, si produce una sostanziale riduzione del reddito complessivo.
Questo
argomento ricorsuale, per quanto possa essere umanamente capito, è irrilevante
dal profilo della tassazione intermedia, la quale viene concessa, d'ufficio o
su richiesta, se è innanzi tutto adempiuta una delle condizioni qualitative
richieste dalla legge, in concreto quella della cessazione dell'attività
lucrativa.
Va
comunque rilevato che nel periodo fiscale IC/IFD 1997/98, per effetto della tassazione
intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, il reddito imponibile dei ricorrenti
si è pur ridotto di oltre fr. 10'000.-.
5.5.
Come già
rilevato in precedenti sentenze di questa Camera (CDT n. 80.98.00248 del
4 gennaio 1999 in re M. A.), le leggi di alcuni altri cantoni ammettono invece,
a differenza della legge tributaria cantonale e della LIFD, più tassazioni
intermedie in caso di pensionamento, permettendo una migliore conformità ai
dettami del principio di capacità contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE
1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi cantoni che hanno risolto problemi come quello
qui in esame mediante l’introduzione nella legge di un ulteriore motivo di
tassazione intermedia, rappresentato dall’inizio o dalla cessazione di una
grande rendita (cfr. p. es. § 57 cpv. 1 lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
654 ss.).
Questa
Camera non può tuttavia supplire in via giurisprudenziale alla volontà espressa
dal Legislatore cantonale, che in sintonia con quello federale, non ha previsto
un motivo di tassazione intermedia in caso di modifica delle condizioni di pensionamento
o di inizio o cessazione di una grande rendita.
5.6.
Va infine
rilevato che la situazione determinata dal sistema vigente non si limita a
svantaggiare i contribuenti, potendo al contrario anche dare luogo in determinati
casi a vantaggi a vantaggi fiscali. Questa Camera è stata per esempio
recentemente confrontata con il caso di un contribuente che, un anno dopo la cessazione
dell’attività lucrativa, ha iniziato a ricevere una rendita della cassa
pensione, che non è pertanto stata inclusa nella base di calcolo della
tassazione intermedia. Ebbene, è stato confermato il principio che il
pensionamento comporta l’emissione di una tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa, anche nel caso in cui il contribuente abbia diritto
alla rendita della cassa pensione solo un anno dopo il momento in cui è cessato
il reddito dell’attività. Né la legge federale né la legge cantonale consentono
infatti di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui chi
ha cessato l’attività inizia a ricevere una rendita (CDT n.
..__________ del 24 aprile 1997 in re S.S.; CDT n.
..__________ del 4 gennaio 1999 in re M. A.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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