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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.185
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.185
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 99/00 - 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 18 settembre 2000 l’Ufficio di tassazione
esponeva in media annua a __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr.
65'000.-, come pure per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di
numerario di fr. 210'000.-. Per la determinazione delle aliquote, l’autorità
di tassazione considerava inoltre un reddito all’estero di fr. 24'000.-, come
pure un reddito e una sostanza all’estero di fr. 250'000.-.
1.2.
A seguito
del reclamo presentato dal contribuente, con decisione del 17 novembre 2003
l’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito la figlia dell’interessato,
stralciava il reddito d’altra fonte di fr. 65'000.-, esponendogli
invece un reddito da pensioni di fr. 6'000.- di media annua e un
reddito della sostanza presunto di fr. 12'000.- pure di media annua e
confermando per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario
di fr. 210'000.-. L’autorità fiscale confermava inoltre per la
sola determinazione delle aliquote un reddito all’estero di fr. 24'000.-
all’anno e una sostanza di fr. 250'000.-.
- 2.1.
Analogamente,
nella successiva notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 del 13 agosto 2001
l’Ufficio di tassazione esponeva in media annua al contribuente un reddito
d’altra fonte di fr. 65'000.-, come pure per la sola imposta
cantonale una sostanza a titolo di numerario di fr. 210'000.-. Per la
determinazione delle aliquote, l’autorità di tassazione considerava inoltre un
reddito all’estero di fr. 24'000.-, come pure un reddito e una sostanza
all’estero di fr. 250'000.-.
2.2.
Anche per
la tassazione IC/IFD 2001-2002, a seguito del reclamo presentato dal
contribuente, con decisione del 17 novembre 2003 l’Ufficio di tassazione, dopo
aver sentito la figlia dell’interessato, stralciava il reddito d’altra fonte di
fr. 65'000.-, esponendogli invece un reddito da pensioni di fr. 6'000.- di media
annua e un reddito della sostanza presunto di fr. 8'000.- pure di media annua,
ma stralciando per la sola imposta cantonale una sostanza a titolo di numerario
di fr. 210'000.-. L’autorità fiscale confermava inoltre per la sola
determinazione delle aliquote un reddito all’estero di fr. 24'000.- all’anno e
una sostanza di fr. 250'000.-.
-
Con
il presente tempestivo ricorso il ricorrente contesta la valutazione della
sostanza all’estero, che ammonterebbe a soli fr. 80'750.- e l’esistenza
del relativo reddito, poiché l’appartamento di __________ sarebbe inabitabile
perché in pessimo stato. Chiede inoltre lo stralcio del presunto reddito della
sostanza, poiché il numerario sarebbe stato integralmente consumato prima dei periodi
fiscali in discussione.
-
Sostanza
e reddito all’estero
4.1.
Secondo
l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Orbene,
dagli atti dell’incarto emerge che il ricorrente è proprietario di un appartamento
di mq 74 situato a __________ in via __________ __________ __________, che era
stato acquistato alla fine degli anni cinquanta.
L’appartamento,
come risulta dal rapporto dello Studio d’ingegneria __________ __________ del 3
giugno 2003, era costituito da soggiorno e sala da pranzo, una camera, una cucina
e un bagno. Esso si presenta in pessimo stato di manutenzione, a causa dello
stato marcescente della porta della terrazza e delle infiltrazioni d’acqua; gli
impianti (tubazioni e impianti sanitari, ecc.) appaiono compromessi a causa
della vetustà e del freddo; il soffitto del bagno risulta intaccato
dall’umidità; l’impianto elettrico è in pessimo stato e persino pericoloso. Per
riportare l’appartamento a uno standard abitativo minimo occorrono numerosi
interventi: sostituzione del riscaldamento, sostituzioni delle parti in legno e
dei pavimenti, rifacimento dell’intonaco interno, rifacimento del soffitto del
bagno, sostituzione delle tubazioni dell’acqua, ecc.
Non
appena si consideri questa situazione, che dal rapporto dello studio
d’ingegneria __________ ____________________ non appare dovuta a guasti
bellici, ma piuttosto a vetustà e abbandono, il valore di mercato di fr.
80'725.-, attestato dalla competente autorità serba, appare senz’altro congruo,
mentre che quello valutato, non si sa secondo quale criterio, dall’Ufficio di
tassazione in fr. 250'000.- appare privo dei necessari supporti probatori.
Su questo
punto il ricorso deve essere accolto.
4.2.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. a LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD, è imponibile il
reddito da sostanza immobiliare, segnatamente, i proventi dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento.
L’appartamento
del ricorrente si trova, come si è visto, in uno stato di grave incuria, ma ciò
nonostante non sembra essere rimasto sfitto negli anni 1997-2000, che costituiscono
la base di calcolo delle tassazioni 1999-2000 e 2001-2002, qui in discussione.
Risultano
per altro agli atti ben due dichiarazioni di inquilini, prodotte dal precedente
patrocinatore del ricorrente, secondo le quali il canone di locazione
ammontava, al netto delle spese di manutenzione, a fr. 2'000.- mensili. In
simili condizioni, la valutazione dell’UT non appare destituita di fondamento,
malgrado la precarietà delle condizioni abitative, tanto più se si considera
che il degrado appare frutto di vetustà piuttosto che di altri eventi, come per
altro si evince anche da uno scritto del 24 novembre 1995 inviato per conto del
contribuente all’Ufficio di tassazione.
Su questo
punto, per altro con minima incidenza sull’ammontare dell’imposta dovuta,
poiché si ripercuote solo sull’aliquota ma non sull’imponibile, il ricorso deve
essere respinto.
- Sostanza
e reddito della sostanza in Svizzera
5.1.
Analogamente
al reddito della sostanza immobiliare, anche il reddito della sostanza
mobiliare è imponibile secondo l’art. 19 LT e l’art. 20 LIFD. Per l’imposta
sulla sostanza sono a loro volta imponibili, secondo l’art. 41 cpv. 1 LT, tutti
gli attivi mobiliari.
Va
rilevato al riguardo che la presunzione di un reddito sul numerario non è
giustificata senza verifiche o indagini volte a stabilire il reale impiego,
poiché il denaro contante e altra sostanza eventualmente in possesso del
contribuente non fruttano interesse per loro natura: secondo la giurisprudenza,
condivisa dalla dottrina, il contribuente non è infatti tenuto a investire il
proprio capitale in modo redditizio e, se vi rinuncia, non può essere tassato
su di un reddito che egli in realtà non ha voluto e non ha effettivamente
conseguito (DTF, II Corte di
diritto pubblico, del 14 ottobre 1988 in re C.; Känzig, Wehrsteuer, II edizione, Basilea 1982, p. 231; Masshard/Tatti, Imposta federale
diretta, Porza 1985, p. 89; Locher,
Kommentar DGB, Therwil/Basilea 2001, p. 286).
5.2.
Come si è
visto in narrativa, l’Ufficio di tassazione ha esposto al ricorrente un reddito
della sostanza mobiliare di fr. 12'000.- di media annua nel periodo di
tassazione IC/IFD 1999-2000 e di fr. 8'000.- nel successivo, derivante dalla
sostanza di fr. 210'000.- espostagli a titolo di numerario nella tassazione
1999-2000, ma non più nella successiva, avendone ammesso il progressivo
consumo.
L’esistenza
di sostanza mobiliare all’inizio del periodo fiscale 1999-2000 nella misura
valutata dall’autorità fiscale (fr. 210'000.- al 1° gennaio 1999 e fr. 0.- al
1° gennaio 2001) può essere considerata frutto di un apprezzamento non
censurabile, non appena si consideri quanto affermato dal contribuente medesimo
nel reclamo del 17 giugno 1996 in materia di IC/IFD 1995-96 e, meglio, che
possedeva al 1° gennaio 1995 una sostanza mobiliare di fr. 300'000.-.
Non può
invece essere condivisa la valutazione del reddito prodotto da questa sostanza
progressivamente consumata e che sarebbe stata tenuta in una cassetta di
sicurezza per ragioni legate all’incertezza della situazione politica nel paese
d’origine. In assenza di prove contrarie, proprio queste ragioni fanno attendibile
la motivazione addotta per suffragare il mancato impiego del denaro contante,
segnatamente il timore che i suoi averi, quale cittadino della __________
-__________, potessero venire bloccati dalle Autorità a seguito degli eventi
bellici in quel Paese.
In queste
condizioni, questa Camera non può condividere l'esposizione di un reddito della
sostanza mobiliare in Svizzera.
- Visto
l’esito del ricorso, parzialmente favorevole al ricorrente, questa Camera ritiene
di non prelevare spese e tassa di giustizia, ma anche, in considerazione della
particolarità della situazione, di non concedere ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 novembre 2003 sono riformate come
segue:
tassazione
IC/IFD 1999-2000:
stralcio
del reddito della sostanza imponibile in Svizzera; sostanza imponibile in
Ticino: fr. 210'000.-; sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr.
80'725.-; reddito della sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr.
24'000.-;
tassazione
IC/IFD 2001-2002:
stralcio
del reddito della sostanza imponibile in Svizzera; sostanza imponibile in
Ticino: fr. 0.-; sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr.
80'725.-; reddito della sostanza all’estero da considerare per l’aliquota: fr.
24'000.-.
Per il resto le
decisioni sono confermate.
§§ Gli atti del
procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si riconoscono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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