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Numero d'incarto:
80.2003.181
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.181
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ si è sposata con __________ __________ nel mese di aprile del 2001.
Dopo la nascita della figlia, terminato il congedo maternità a fine settembre,
__________ __________ -__________, è rimasta senza attività fino alla fine di
gennaio del 2002. Dal 1° febbraio ha poi ripreso a lavorare al 40%.
Il 12
novembre 2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________ -__________ la tassazione ordinaria IC/IFD 2001-02, in cui le esponeva
un reddito del lavoro di fr. 70'574.- di media annua. La tassazione passava incontestata
in giudicato.
1.2.
Il 14
gennaio 2003 la contribuente chiedeva all'Ufficio di tassazione di tener conto
del radicale mutamento della sua situazione professionale e familiare
intervenuto nel corso degli anni 2001 e 2002.
L’Ufficio
di tassazione, considerando correttamente lo scritto alla stregua di una
domanda di tassazione intermedia, con decisione del 17 gennaio 2003 respingeva
la richiesta, poiché la contribuente avrebbe interrotto l'attività lavorativa
per soli quattro mesi e l'avrebbe poi ripresa al 40%.
1.2.
La
contribuente presentava reclamo il 22 gennaio 2003, ribadendo che, a seguito
del passaggio alla tassazione annuale, non si sarebbe più tenuto conto dei cambiamenti
intervenuti nella sua situazione familiare e professionale nel corso degli anni
2001 e 2002.
Con
decisione del 5 novembre 2003 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che non è
prevista una tassazione intermedia in caso di interruzione dell'attività per
soli quattro mesi e nemmeno in caso di riduzione parziale dell'attività
lavorativa al 40%.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________, ripropone la
domanda di tassazione intermedia per i motivi precedentemente addotti, che
vengono ulteriormente illustrati in questa sede.
-
3.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).;
Tuttavia
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
3.2.
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge
dunque sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385).
Proprio
per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti,
ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue
Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und
Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
3.3.
Si procede
dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45 LIFD, 55 LT).
Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende
una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e
LT).
3.4.
Il
Tribunale federale ha escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo
pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia
(ASA 53 p. 188).
- Nel
caso in esame, la ricorrente ritiene sostanzialmente che, in seguito
all'adozione da parte del Gran Consiglio ticinese della nuova normativa sulle
basi temporali di calcolo (tassazione postnumerando), si giustifichi un'eccezione
a tale regola, per tenere conto del fatto che, pagando le imposte del biennio
2001-2002 sulla base del reddito conseguito nei due anni precedenti lavorando a
tempo pieno, si troverebbe chiaramente svantaggiata e che nel 2003 non potrebbe
più ricuperare quanto pagato in eccesso durante la temporanea cessazione del
lavoro e durante il periodo di lavoro al 40%.
4.1.
Effettivamente,
secondo l'art. 50 cpv. 2 LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio
2003, il periodo fiscale corrisponde all'anno civile, con la conseguenza che,
nel periodo toccato dal passaggio da un sistema all'altro di tassazione si
verifica un cosiddetto "vuoto di tassazione": i redditi ordinari
realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo anno di
tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale postnumerando non sono
considerati e, analogamente, in questi medesimi due anni, non sono nemmeno
fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi ordinari.
Per
evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia avvantaggiato o
penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si
riferisce l'imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a - 321i LT 2003)
prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce di assoggettare
a un'imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni 2001 e/o 2002 e di
riconoscere le spese straordinarie sostenute dal contribuente in questi due
medesimi anni.
Al di
fuori di quanto prevedono le norme transitorie in questione, non è previsto
alcun altro accorgimento per attenuare gli effetti del passaggio al sistema
postnumerando.
4.2.
Per
quanto concerne le tassazioni intermedie del periodo 2001/2002, i presupposti
cui l'art. 55 LT 1994 subordina l'emissione di una tassazione intermedia
saranno normalmente applicabili anche se si verificano negli anni 2001 e 2002
("vuoto di tassazione"). L'unica eccezione prevista, a tale riguardo,
concerne il requisito temporale per poter beneficiare di una tassazione
intermedia: secondo la giurisprudenza, il presupposto "qualitativo"
della tassazione intermedia deve perdurare per almeno 24 mesi.
4.3.
Nel
periodo del "vuoto di tassazione" (2001 e 2002), la tassazione
intermedia è normalmente data se l'elemento generatore dell'intermedia perdura
almeno 24 mesi, a prescindere dal fatto che, ai fini del calcolo della durata
dei 24 mesi, si sconfini o meno nel 2003, alla sola condizione che il motivo
che occasiona la tassazione intermedia (cioè una delle condizioni dell'art. 55
LT 1994) si perfezioni entro il 31 dicembre 2002.
Con
l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha tuttavia esteso - limitatamente al
periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè gli anni 2001 e
2002) - la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di cessazione
dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione dell'attività
è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e 2002. Tale eccezione
è stata voluta per evitare che chi si trova in questa situazione sia
eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione poiché -
difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi) - non potrebbe
normalmente beneficiare della tassazione intermedia (cfr. CDT n.
..__________ del 24 settembre 2002 in re B. P.).
4.4.
Il
Consiglio di Stato ha così motivato, nel proprio messaggio al Gran Consiglio,
la proposta di introdurre l'articolo citato:
… in regime
praenumerando biennale (e in applicazione del citato art. 55 lett. e) - chi
inizia o cessa un'attività lavorativa per un periodo di tempo inferiore ai due
anni non ha normalmente diritto ad una tassazione intermedia. Questo per la
ragione che la variazione (temporanea) del reddito da attività lavorativa è
considerata nel periodo fiscale (praenumerando) successivo. Così ad esempio se
un contribuente ha cessato per sei mesi di lavorare nel 1999 (computo del
periodo fiscale 2001/2002) non ottiene la tassazione intermedia nel periodo
fiscale 1999/2000, ma il suo minor reddito sarà considerato nel periodo fiscale
2001/2002. La situazione è quindi per così dire sanata nel periodo fiscale
successivo.
Per
i casi che dovessero verificarsi negli anni 2001 e 2002 questa correzione a
posteriori non è tuttavia più possibile poiché, nel periodo fiscale 2003, non
si tassano i redditi 2001 e 2002 (che cadono nel "vuoto di
tassazione"), ma il reddito del medesimo 2003.
Ne consegue che il contribuente che dovesse
- nel 2001 o nel 2002 - sospendere temporaneamente (per meno di due anni) la
propria attività lavorativa non potrebbe più "compensare" il minor
reddito conseguito e sarebbe quindi ingiustamente penalizzato. Al contrario
anche chi inizia un'attività temporanea (per meno di due anni) nel 2001 o nel
2002 sarebbe ingiustamente avvantaggiato per il fatto che il reddito conseguito
non potrebbe essere colpito.
(Messaggio n. __________ del 6 luglio
2001, concernente un progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge
sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di
nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio
competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale
postnumerando delle persone fisiche, par. B.VII.9).
4.5.
Tuttavia,
tale disposizione ha un campo di applicazione ben preciso e si limita ad una
deroga alla regola della durata di 24 mesi per la sola intermedia nel caso
della cessazione dell'attività lucrativa e, fra l'altro, non si estende al caso
dell'inizio (anche solo temporaneo) di attività lavorativa, in modo da non
peggiorare la situazione dei contribuenti interessati. Altre disposizioni
transitorie non sono previste dal legislatore né possono essere create
dall'autorità fiscale o dal tribunale. Infatti, in un documento della Divisione
delle contribuzioni destinato alla formazione dei funzionari fiscali (Il
disciplinamento del periodo transitorio di passaggio dal sistema di tassazione
praenumerando biennale al sistema postnumerando annuale secondo le proposte di
modifica della LT del messaggio governativo n. __________ del 6 luglio 2001), è
esplicitamente proposto un caso simile a quello della ricorrente:
Caso 28:
Descrizione
X
interpella l'Ufficio di tassazione chiedendo come viene considerata la riduzione
di un'attività dipendente nel 2001/2002.
Soluzione
La
tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (computo 1999/2000) non può essere
corretta in quanto la riduzione di attività non è motivo di tassazione intermedia
(secondo l'art. 55 LT 1994).
La
tassazione IC/IFD 2003 sarà allestita sulla base del reddito conseguito nel
2003, secondo il nuovo sistema postnumerando annuale.
La
riduzione dell'attività lucrativa verificatasi nel 2001/2002 non rientra né
nella casistica delle spese straordinarie conosciuta dall'articolo 321f
Progetto di LT (e dagli art. 69 cpv. 5 LAID e 218 cpv. 5 LIFD), né in quella
dell'articolo 321i Progetto di LT che concerne esclusivamente i casi di
cessazione (e non di riduzione) dell'attività.
Di conseguenza non è possibile
considerare il minor guadagno causato da una riduzione dell'attività nel
2001/2002.
Pur
comprendendo la particolare situazione, non vi è alcuno spazio per concedere
alla ricorrente la tassazione intermedia: una diversa interpretazione della
legge sarebbe - come si è visto - insostenibile e contraria alla lettera
della norma e alla volontà del legislatore (cfr. CDT n.
..__________ del 24 settembre 2002 in re B. P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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