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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.177
Data decisione, Autorità:
19.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.177
Lugano
19 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
notifica di tassazione IC/IFD 2001-02 l'Ufficio di tassazione esponeva a
__________ __________ un reddito aziendale valutato in fr. 12'000.- di media annua
invece di quello dichiarato di fr. 6'154.-, in aggiunta al reddito da
attività dipendente, non in discussione in questa sede;
-
che in
tempo utile il contribuente presentava reclamo, chiedendo di ricondurre il reddito
aziendale a quanto dichiarato;
-
che il 25
aprile 2003 in occasione di un'audizione, l'autorità fiscale chiedeva al contribuente
lumi sui conti correnti che egli possiede presso l'__________ di __________,
invitandolo a produrre la relativa documentazione (saldo al 1° gennaio 2001 e
interessi 1999-2000);
-
che
rimasta inevasa la richiesta di documentazione, l'Ufficio di tassazione con decisione
del 17 novembre 2003 respingeva il reclamo, confermando l'entità del reddito
aziendale e aggiungendo un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.- di media annua
e per l'IC una sostanza di fr. 100'000.-;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio del
reddito d'altra fonte e della sostanza (numerario) di fr. 100'000.-, allegando
gli estratti bancari richiestigli a suo tempo;
-
che
l'Ufficio di tassazione osserva che, non conoscendo quanto presentato dal ricorrente,
bisognerebbe chiedersi se non sia il caso di esigere un'attestazione di completezza
per i conti posseduti presso l'__________ di __________;
-
che in
effetti con il ricorso il contribuente ha prodotto quanto gli era stato
richiesto a suo tempo dall'Ufficio di tassazione;
-
che è
quindi opportuno che l'autorità di tassazione possa esaminare questa documentazione
e valutare se essa necessiti o meno di completazione o di ulteriori accertamenti;
-
che, così
stando le cose, questa Camera ritiene di dover annullare la decisione su
reclamo e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per nuova decisione
dopo eventuali ulteriori accertamenti;
-
che, di
regola, le spese processuali sono poste, in conformità all'art. 231 cpv. 2 LT,
a carico della parte soccombente;
-
che ciò nonostante,
secondo la'art 231 cpv. 3 LT, le spese vengono poste a carico del ricorrente
vincente, se questi , conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe
potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo;
-
che pacificamente
il presente ricorso trae origine dalla mancata collaborazione del ricorrente
alla richiesta dell'Ufficio di tassazione di produrre la documentazione relativa
ai suoi conti correnti presso l'__________ di __________:
-
che
questa Camera, alla luce della concreta situazione, ritiene di poter limitarsi
a esporre la tassa di giustizia minima.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
La
decisione su reclamo del 17 novembre 2003 è annullata e gli atti del procedimento
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione di Biasca per nuova decisione dopo
eventuali ulteriori accertamenti.
-
Le spese
processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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