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Numero d'incarto:
80.2003.172
Data decisione, Autorità:
04.12.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.172
Lugano
4 dicembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ , __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’Ufficio
di tassazione esponeva d’ufficio a __________ __________, oltre all'importo
della rendita AI valutato in fr. 12'000.- di media annua, un reddito del lavoro
di fr. 45'000.-, concedendole le deduzioni di legge per spese professionali, poiché
la contribuente, nonostante un richiamo, la diffida per lettera raccomandata
del 14 novembre 2002 e la multa disciplinare inflittale il 12 dicembre 2002,
non aveva dato seguito all’invito di presentare la dichiarazione fiscale e la
relativa documentazione (cfr. notifica della tassazione del 10 febbraio 2003).
1.2.
La
contribuente presentava reclamo in tempo utile, spiegando tra l'altro di essere
stata posta al beneficio di una rendita intera AI per invalidità totale.
Dopo aver
assegnato alla contribuente un termine fino al 28 febbraio 2003, poi prorogato
fino al 30 aprile 2003, per motivare il ricorso, esporre i fatti su cui si
fonda e produrre i mezzi di prova e dopo aver ricevuto una lettera con cui la
contribuente comunicava di non essere in grado di presentare per motivi di
salute i dati reali per la tassazione 2003A come per le precedenti, l'Ufficio
di tassazione con decisione del 20 ottobre 2003 dichiarava irricevibile il
reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente espone la sua situazione personale
e valetudinaria, ribadendo di non aver più ripreso il lavoro dalla fine di novembre
del 1997 e di essere unicamente al beneficio di una rendita d'invalidità.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio
e non sono di rilevante importanza.
-
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione
coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi
obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
Secondo
gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD , il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta.
Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
- Orbene,
se è vero che la contribuente non ha presentato all'Autorità di tassazione la
richiesta collaborazione, ciò non impedisce tuttavia a questa Camera di
considerare manifestamente inesatta la tassazione IC/IFD 2001-2002 notificata
alla contribuente il 10 febbraio 2003 e la successiva decisione su reclamo del
20 ottobre 2003.
Certo,
già nel periodo fiscale precedente la contribuente non aveva collaborato con il
fisco. Per questo, anche in quel periodo, la contribuente era stata tassata
d'ufficio. A sua volta, il ricorso presentato contro la decisione su reclamo
era stato dichiarato da questa Camera irricevibile in quanto tardivo a seguito
del mancato ritiro nel termine di giacenza dell'invio raccomandato della
decisione su reclamo, con la conseguenza che la CDT si era vista obbligata ad
astenersi dal prendere posizione nel merito delle censure (cfr. CDT n.
..__________ del 2 luglio 2002). Ciò nonostante l'Autorità
di tassazione non poteva e non può ignorare la documentazione contenuta
nell'incarto fiscale, segnatamente il tenore del reclamo del 15 novembre 2000,
presentato in rappresentanza della contribuente dall'avv. __________ e la
sentenza del 23 agosto 2000 del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Già nel
precedente periodo infatti l'avv. __________ segnalava che la contribuente
aveva completamente cessato l'attività lucrativa, che era stata posta al
beneficio di una rendita intera d'invalidità in quanto invalida totale dal 1°
luglio 1998 e che pertanto si poneva la questione della tassazione intermedia
per cessazione dell'attività (cfr. petitum principale n. 1 del reclamo).
Anche il Tribunale cantonale delle assicurazioni nella citata sentenza dà indicazioni
abbastanza precise sulle indennità assicurative e sulle rendite percepite dalla
contribuente, essendo stato chiamato ad esprimersi proprio in merito alla
compensazione effettuata dall'Ufficio AI di prestazioni assicurative scadute
con pretese di restituzione vantate dall'assicuratore LAInf.
È quindi
chiaro, in simili condizioni che una tassazione, come quella litigiosa in questa
sede, che continui ancora nel periodo fiscale 2001-2002 a esporre alla ricorrente
un reddito del lavoro, sia manifestamente insostenibile. Ma v'è di più:
l'Ufficio di tassazione non può ignorare l'avvenuta completa cessazione
dell'attività lavorativa in epoca precedente, non appena si consideri che la
rendita intera AI decorre sin dal 1° luglio 1998 e che tale circostanza aveva
già formato oggetto di specifica domanda di tassazione intermedia il 15
novembre 2000.
In questo
contesto l'Ufficio di tassazione dovrà chiedere alla contribuente, che viene
sin d'ora sollecitata a collaborare o a farsi assistere, di provare gli importi
delle rendite percepite o a farsi autorizzare a chiedere le necessarie
informazioni all'Ufficio AI risp. all'assicuratore LAInf.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, annullata in ordine la decisione su reclamo del 20 ottobre 2003,
gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione:
perché si pronunci nuovamente sul reclamo della contribuente contro la tassazione
IC/IFD 2001-2002;
perché si pronunci sulla domanda di tassazione intermedia formulata il 10 novembre
2000.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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