rappr. da: __________ __________, __________
-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione d'imposta transitoria
2003 A entro il termine prorogato del 30 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione
di Locarno la richiamava (17 luglio 2003), quindi la diffidava (14 agosto 2003)
ed infine, con decisione dell'11 settembre 2003, le infliggeva una multa disciplinare
di fr. 125;
-
che
__________ __________ impugnava la decisione relativa alla multa con reclamo
del 29 settembre 2003, redatto in tedesco;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione dell'11 novembre
2003;
-
che, con
tempestivo ricorso in lingua tedesca alla Camera di diritto tributario,
__________ __________ chiede l'annullamento della multa disciplinare;
-
che in
data 25 novembre 2003 questa Camera le ha attribuito un termine di 15 giorni
per tradurre il ricorso, avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
-
che la
traduzione richiesta non è pervenuta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità;
-
che
la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed.
1999);
-
che,
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo
uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue
ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano,
mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia;
-
che,
secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà
linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava
fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
-
che, nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non
esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una
lingua diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
-
che tali
principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli
18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites,
in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, § 38);
-
che in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di
territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
-
che,
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria
lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
-
che,
pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità
ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che,
come detto, la ricorrente ha redatto il proprio atto ricorsuale in lingua
tedesca e questa Camera le si è pertanto rivolta, attirando la sua attenzione
sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton Ticino;
-
che
la Camera non si è quindi limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo
redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato
prima tale vizio alla ricorrente, attribuendole contestualmente un termine per
la traduzione, evitando in tal modo di incorrere in un eccesso di formalismo
(DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234);
-
che,
in simili circostanze, il ricorso può semplicemente essere dichiarato
irricevibile.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona