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Numero d'incarto:
80.2003.144
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.144
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione fiscale 2001/2002, i coniugi __________ e __________ __________
chiedevano la deduzione per figli a carico di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100
per l'IFD e l'ulteriore deduzione per figli agli studi di fr. 5'600 per la sola
IC.
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 27 gennaio 2003,
l'Ufficio di tassazione di __________ negava le deduzioni richieste, ritenendo
che non ne fossero adempiuti i presupposti.
-
__________ si recava all'Ufficio di tassazione il 10 febbraio per chiedere le
ragioni del rifiuto delle deduzioni invocate e ribadiva la propria domanda. Il
verbale redatto in quella circostanza veniva considerato quale reclamo.
Con
decisione del 15 settembre 2003 l'autorità di tassazione respingeva il reclamo,
argomentando che l'ammontare del reddito conseguito dal figlio __________ durante
i periodi di pratica obbligatori era tale da permettergli di far fronte alle
sue esigenze finanziarie.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
postula nuovamente la concessione delle deduzioni negategli dall'Ufficio di
tassazione.
Spiega
che suo figlio __________ ha assolto l'apprendistato di falegname nel Canton
__________ diplomandosi nel 1997 ed ha poi conseguito la maturità professionale.
Nel 1999 ha quindi iniziato il ciclo di studio per l'ottenimento del diploma di
tecnico del legno, che prevede tre semestri di corsi e due anni di stage, diplomandosi
nel 2002. Ritenuto che al momento determinante (1.1.2001) il figlio si trovava
agli studi, reputa adempiuti i presupposti per il riconoscimento delle
deduzioni.
- Deduzione
per figli a carico (IC e IFD)
4.1.
Gli
articoli 34 cpv. 1 lett. a LT e 35 cpv. 1 lett. a LIFD consentono
la deduzione di un importo di fr. 8'000 per l'IC e di fr. 5'100 per l'IFD dal
reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al
25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.
4.2.
In una
recente sentenza in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato che
l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD non subordina la concessione della
deduzione per figli alla condizione che il contribuente contribuisca in larga
misura al mantenimento del figlio; basta che provveda al suo mantenimento ed
inoltre che il figlio sia dipendente dal contributo di mantenimento. Perché il
contribuente abbia diritto alla deduzione sociale per figli è ancora necessario
che i contributi annui raggiungano almeno l'importo della deduzione (Tribunale
federale, 29 maggio 2002, ./__________, in RF 2002 p. 632).
Nella sua
motivazione, l'Alta Corte ha fatto riferimento alla dottrina, secondo la quale
la deduzione per figli può essere concessa solo quando il figlio maggiorenne
che prosegue nella formazione ha effettivamente bisogno, in larga misura, del
contributo di mantenimento prestatogli dal detentore dell'autorità parentale.
Se, nel quadro della sua formazione o dei suoi studi, il figlio maggiorenne
consegue un reddito che gli permette di garantire il proprio mantenimento in
modo indipendente, la deduzione per figli non può essere rivendicata (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire
de la loi sur l'impôt fédéral direct, Complément, Zurigo 2001, ad art. 35 cvp.
1 lett. a LIFD, p. 163). Condividendo tali considerazioni, i giudici
hanno sottolineato che l'art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD non subordina il
riconoscimento della deduzione alla condizione che il contribuente provveda al
mantenimento del figlio, con la conseguenza che la deduzione può essere
concessa anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di
mantenimento del figlio (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.1., con riferimento a DTF
94 I 231 e a Locher, Kommentar zum
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, ad art. 35
LIFD, n. 20, p. 871). Occorre inoltre che il figlio sia dipendente dal
contributo di mantenimento. Perché il contribuente abbia diritto alla deduzione
sociale per figli, è poi necessario che i contributi annuali raggiungano almeno
l'ammontare della deduzione (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.1., con riferimento a Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la
loi sur l'impôt fédéral direct, Zurigo 2001, ad art. 35 LIFD, n. 2 p. 149; Locher, op. cit., ad. art. 35 LIFD, n.
31, p. 873).
4.3.
Nel caso
deciso dal Tribunale federale, la figlia del ricorrente beneficiava, oltre che
di una rendita complementare AI di fr. 7'668 all'anno, di un reddito derivante
dalla formazione quale infermiera di fr. 13'600 all'anno. I giudici hanno
argomentato che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della
vita, si deve constatare che tale reddito non è sufficiente a permettere alla figlia
di vivere in modo del tutto indipendente, anche in una regione della Svizzera
in cui il costo della vita è relativamente basso. Infatti, era documentata la
circostanza che il padre impiegava per il mantenimento della figlia la rendita
complementare AI che percepiva per quest'ultima e il cui ammontare superava
l'importo della deduzione per figli (RF 2002 p. 632, consid. 3.2.2.).
4.4.
Venendo
ora al caso in esame, va rilevato che il figlio del ricorrente ha sì conseguito
dei redditi del lavoro prima di iniziare la formazione che l'avrebbe portato a
conseguire il diploma di tecnico del legno e che ha altresì effettuato degli stages
nel corso della formazione stessa; tuttavia, al momento determinante
(1.1.2001), egli non svolgeva alcuna attività lucrativa, neppure quale
praticante. Del resto, dalla notifica della tassazione 2001/2002 di __________
__________ risulta che i soli risparmi dichiarati ed imponibili a titolo di
sostanza al 1.1.2001 ammontavano a fr. 500. È dunque evidente che egli non
potesse mantenersi con i soli mezzi a sua disposizione a quel momento. Senza
che occorra stabilire in quale misura abbia necessitato del contributo dei
genitori, appaiono quindi adempiuti i presupposti per la concessione della
deduzione per figli a carico.
- Deduzione
per figli agli studi (IC)
5.1.
Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni
figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un
massimo di 5’600.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal
Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto
esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone
fisiche (art. 10) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
-
fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
-
fr.
3’100.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
-
fr.
5’600.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta
scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il
Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto.
5.2.
I
presupposti per il riconoscimento della deduzione citata sono enunciati, oltre
che nella legge, nella circolare n. 4 del 1° dicembre 1998 della DdC.
La
circolare in questione subordina in particolar modo la deduzione a due condizioni:
a) il
contribuente non deve anzitutto ricevere assegni o borse di studio. Con tale riserva
il legislatore ha inteso evitare che, negli anni in cui lo studente ha
percepito assegni o borse di studio, il padre possa anche fruire
«cumulativamente» di un’agevolazione fiscale.
Pertanto,
ritenuto che la deduzione è subordinata alla situazione di frequenza all’inizio
del periodo fiscale o di assoggettamento, essa è riconosciuta a tutti
coloro che il 1. gennaio di ogni anno dispari o all’inizio
dell’assoggettamento non beneficiano di assegni o borse di studio siano essi
pubblici o privati.
Determinante
è l’anno scolastico per il quale l’assegno viene riconosciuto indipendentemente
dalla data effettiva di versamento del contributo (sentenza CDT no. 106 del
6.4.1988 in RTT 4/1988, pag. 122) .
L’ottenimento
d’un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione) non priva il
contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi.
b) Il
contribuente deve inoltre provvedere al sostentamento del figlio agli studi. Non
dà quindi diritto alla deduzione lo studente che gode di proventi di cui ha la
libera disponibilità, se sufficienti per far fronte al sostentamento personale
e agli impegni di studio. La Camera di diritto tributario ha ad esempio
(sentenza 112/93) rifiutato la deduzione per una figlia agli studi con un
reddito medio annuo di fr. 24’000.-.
5.3.
Come ha
riconosciuto la stessa autorità di tassazione nelle osservazioni al ricorso, i
presupposti per la concessione della deduzione richiesta appaiono adempiuti. Il
corso che __________ __________ frequentava, al momento determinante, alla
Scuola Universitaria professionale del Canton __________ di __________ è
infatti a tempo pieno, dura almeno due semestri, non prevede alcuna
retribuzione né indennità agli studenti e rilascia un titolo riconosciuto.
Inoltre, al momento determinante lo studente non beneficiava, come già
precedentemente rilevato, di proventi tali da consentirgli di far fronte al
sostentamento personale ed agli impegni di studio.
- Il ricorso è pertanto accolto. Diviene conseguentemente priva di
oggetto la richiesta del ricorrente di essere convocato ad un'udienza dinanzi a
questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 settembre 2003 è riformata nel
senso che sono concesse le deduzioni per figli e per figli agli studi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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