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Numero d'incarto:
80.2003.129
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.129
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
notifica di tassazione IC 2001-2002 del 14 aprile 2003 l'Ufficio di tassazione
esponeva a __________ __________ -__________, domiciliata a __________, un
reddito della sostanza immobiliare, in quanto partecipante alla comunione ereditaria
fu __________ __________, come pure una sostanza immobiliare lorda di fr.
138'425.-.
1.2.
La
contribuente presentava reclamo in tempo utile spiegando che la proprietà immobiliare
sita in via __________ __________ ad __________ non è più affittata da tempo e
che è solo fonte di costi di manutenzione.
L'Ufficio
di tassazione con decisione del 28 luglio 2003 confermava l'esposizione di una
reddito della sostanza, ammettendo, diversamente dalla notifica di tassazione,
dopo aver preso visione della tassazione del marito della contribuente, la
deduzione di interessi passivi per fr. 1'105.- e di premi assicurativi di fr.
109.-.
- Con
il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede nuovamente lo stralcio
del reddito della sostanza. Dopo aver spiegato le diverse quote di
partecipazione degli eredi alla comunione ereditaria, ribadisce che l'immobile
di __________ non produce alcun reddito. Precisa inoltre che è intenzione degli
eredi vendere la proprietà e di non aver trovato finora un acquirente. Degli
ulteriori argomenti sviluppati nel ricorso, in relazione alle quote di
partecipazione, verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L'Ufficio
di tassazione non si è determinato.
-
Il
presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico cause, come quella in esame, che non pongono questioni di
principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT l'uso da parte del proprietario del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo.
4.2
La legge
non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di
mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un
terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di
principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3.
Quando
invece il proprietario non tiene l'appartamento a propria disposizione, ma lo
cede in locazione a terzi, occorre considerare il reddito effettivamente
conseguito. Egli non può infatti essere tassato su un presunto vantaggio di cui
non fruisce (cfr. per la giurisprudenza cantonale: CDT n. 34-35 del 9
marzo 1990 in re M., CDT n. 319 del 15 luglio 1983 in re M., CDT
n. 20-21 del 9 febbraio 1987 in re K.).
Questa
Camera ha così stralciato il valore locativo di un immobile, poiché esso, anche
facendo astrazione dalla sua abitabilità e dalle condizioni in cui si trovava,
apparteneva a una comunione ereditaria di quattro persone e appariva piuttosto
destinato a essere ceduto in locazione a terzi che a essere usato a turno dai
membri dell'indivisa, per cui nel periodo di computo non aveva prodotto alcun
reddito (cfr. CDT n. 34-35 del 9 marzo 1990 in re M.).
4.4.
Non
diversamente la dottrina e la giurisprudenza degli altri cantoni. Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo viene infatti concessa solo per locali
oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di
trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/
Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, § 22 N 433 e 434, pag.
280; RF 2001 p. 203).
La
dottrina è, in altre parole, unanime nel ritenere che, se manca la volontà del
proprietario di usare per sé l’immobile e l’uso viene a mancare per circostanze
esterne, segnatamente perché non si trova un inquilino o perché l’immobile è
vuoto, essendo destinato alla vendita, il valore locativo non può essere
imposto (cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuerrecht – Kurzkommentar,
Zurigo1997, p. 207; Locher, Kommentar zum DGB, parte I.a, Therwil/Basilea
2001, p. 528).
Ne viene,
da quanto precede, che solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti
all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore
locativo. Non giustificano quindi lo stralcio del valore locativo meri fattori
di natura soggettiva (cfr. anche CDT n. ..__________
del 17 settembre 1998 in re F.; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in re B.; CDT
n. 4-5 dell' 11 febbraio 1992 in re P.).
- Negli
atti dell’incarto fiscale è contenuto il questionario per le comunioni
ereditarie 2001-02, in cui il rappresentante degli eredi, __________ __________
di , alla voce “reddito della proprietà fondiaria nel comune” ha
indicato “valeur locative? bâtiment vide en attendant la revente”. Nel questionario
relativo al periodo successivo e, meglio, al periodo 2003°, si legge di nuovo
la seguente indicazione “ – maison vide en vente”, anche se ciò
nonostante viene indicato a scanso di contestazioni un valore di reddito di fr.
9'625.- all’anno. Dalle informazioni assunte presso l’Autorità comunale,
interpellata telefonicamente, non sono emerse indicazioni di segno contrario,
ma piuttosto la conferma che l’immobile ora di proprietà della Comunione
ereditaria, per altro gravato da un non indifferente debito ipotecario, non è
più utilizzato. Dal canto suo l'Autorità, trasmettendo l’incarto a questa
Camera, non ha minimamente contestato le affermazioni al riguardo contenute nel
ricorso.
In simili
condizioni il ricorso va accolto nel senso che deve essere stralciato il valore
locativo esposto alla ricorrente. Deve invece continuare e esserle esposto il
valore di stima fiscale della sostanza in ragione della sua quota di
partecipazione all’indivisa e, meglio, di fr. 138'425.- (fr. ¼ di fr.
553’700.-), dedotto l’aggravio secondo le regole del riparto intercantonale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 luglio 2003 è riformata nel senso
che dalla partita fiscale della ricorrente è stralciato il reddito della sostanza.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’UT per l’invio di un nuovo
conteggio.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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