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Numero d'incarto:
80.2003.122
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.122
Lugano
22 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2003
in materia di: IC/IFD 97/98 - 99/00
presentato da:
__________ _RICO0
rappr. da: RAPP0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha intrapreso l'attività indipendente di __________ il 1° ottobre
1998. Dal conto economico relativo al primo esercizio risulta una perdita di
fr. 26'297.30. L'utile dell'esercizio 1999 ammonta a zero e quello
dell'esercizio 2000 a fr. 240'796.
Notificandole
la tassazione intermedia IC/IFD 1997/98, con effetto a partire dal 1° gennaio
1997, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in
fr. 140'000 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 122'551 per l'IC e
fr. 124'751 per l'IFD. La motivazione della decisione, notificata il 12 agosto
2002, spiegava che il periodo di computo considerato era rappresentato dagli
anni 1998, 1999 e 2000 e che l'utile era stato adeguato tenendo conto dei
margini normali di utile lordo del settore e delle riserve fiscali ammissibili.
Il
successivo 19 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente
la tassazione IC/IFD 1999/2000, in cui il reddito aziendale era commisurato
ugualmente in fr. 140'000.
- La contribuente impugnava le due decisioni menzionate, con reclamo
del 27 agosto 2002, contestando l'adeguamento del reddito aziendale.
Con
decisioni del 21 luglio 2003, l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente
il reclamo, riducendo il reddito aziendale a fr. 120'000 in media annua.
L'autorità di tassazione spiegava di avere riesaminato la decisione di prima
istanza, giungendo alle seguenti conclusioni:
-
l'evoluzione
dei risultati aziendali nei primi anni dopo il rilevamento della farmacia da
parte della contribuente, in riferimento particolare alla costituzione delle
riserve legali, giustifica l'allargamento del periodo di computo ai primi tre
esercizi, vale a dire al periodo 1.1.98/31.12.2000;
-
viene
stralciato l'adeguamento per margini di guadagno insufficienti e mantenuta
unicamente una ripresa per partecipazione privata alle spese generali (fr.
3'400.– annui). Il reddito aziendale viene di conseguenza ridotto a fr.
120'000.–.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta la base di calcolo adottata dall'autorità di tassazione per il calcolo
del reddito aziendale e chiede che l'imposta sia stabilita in base al solo
reddito conseguito nei primi due esercizi.
-
4.1.
Di regola
il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base
di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale
anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).
4.2.
La
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce
che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione
e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale
(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: Höhn/Athanas
(a cura di), Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer
und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti
seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT).
Per la
sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia
in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT).
4.3.
L'entrata
in vigore delle nuove leggi fiscali, nel 1995, ha apportato modifiche non trascurabili
ai princìpi che presiedono al calcolo del reddito all'inizio
dell’assoggettamento ed in caso di tassazione intermedia. Per la legislazione
fiscale in vigore fino al 31 dicembre 1994, infatti, il reddito era
determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo,
sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno
un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976; art. 96 cpv. 1 e art.
41 cpv. 1 e 4 DIFD). Il reddito accertato all’inizio dell’assoggettamento, risp.
nella tassazione intermedia faceva quindi stato, a meno che vi fossero fattori
straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT n. 200 del 26
settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 p. 492; RF 1996 p. 329).
Ora,
invece, la legge federale prevede che, per il periodo fiscale in corso, il
reddito sia commisurato in base a quello conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD), e, per il periodo successivo, in base al reddito conseguito nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD). In tal modo, il legislatore ha voluto permettere di
includere nel calcolo del secondo periodo di tassazione anche redditi
conseguiti nello stesso periodo di tassazione, in modo da rendere il reddito
imponibile più rappresentativo (Reich,
op. cit., p. 323).
I criteri
di calcolo proposti dal legislatore cantonale sono ancor più
"elastici", consentendo all'autorità di tassazione, già per il primo
periodo fiscale, di prendere in considerazione redditi che sono stati
conseguiti dopo la sua conclusione. Per il periodo successivo, poi, il calcolo
del reddito imponibile deve in ogni modo tener conto del reddito conseguito
fino alla fine del periodo di computo. Se la durata del periodo di computo è
tuttavia inferiore ai dodici mesi poiché l'imponibilità è iniziata nel secondo
anno del periodo di computo, il reddito considerato deve essere comunque almeno
quello di dodici mesi (in pratica ai mesi che mancano nel periodo di computo ne
sono aggiunti altri riferiti al successivo periodo fiscale; cfr. Rapporto di maggioranza
della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993
concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169R1 del 26 aprile
1994, p. 42).
4.4.
Come
detto, nel caso in discussione, l'autorità di tassazione ha calcolato il
reddito imponibile sia per l'intermedia 1998 sia per la tassazione 1999/2000
includendo nella base di calcolo i risultati di tutti e tre i primi esercizi.
È
immediatamente evidente che ciò non si giustifica per quanto riguarda la tassazione
intermedia IFD: l'art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD limita infatti la base di
calcolo alla durata del periodo fiscale in corso. In considerazione della sua
chiarezza, la lettera della legge non può essere disattesa (Duss/Schär, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol.
I, tomo 2a, art. 44 LIFD, n. 6, p. 491; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 44 LIFD, n. 4, p. 954).
Ma anche
per l'intermedia IC e per la successiva tassazione IC/IFD 1999/2000 la
decisione impugnata non convince. È vero che l'unico requisito posto dalla
legge è che la base di calcolo ammonti ad "almeno un anno". Tuttavia,
come ha avuto modo di decidere questa Camera in un caso in cui era il contribuente
a chiedere l'estensione della base di calcolo a tre anni (l'utile del primo
esercizio era nettamente superiore a quello dei due successivi), salvo casi
particolari non vi è ragione di estendere il periodo di computo oltre i due
anni, sebbene uno dei due presi in considerazione presenti un reddito
nettamente superiore a quello degli anni successivi. Altrimenti, si
avvantaggerebbe un contribuente che sottostà ad una tassazione intermedia
rispetto ad uno soggetto a tassazione ordinaria sui redditi del biennio precedente
(CDT n. ..__________ del 19 maggio 1998 in re K.).
Analoghe
considerazioni possono proporsi nel caso inverso: non vi è ragione di estendere
il computo al terzo esercizio solo perché il reddito di quest'ultimo è nettamente
superiore a quello dei primi due.
Pertanto,
le tassazioni intermedia IC 1998 e IC/IFD 1999/2000 devono essere modificate
riducendo il periodo di computo a due anni: il 1998 e il 1999. Poiché dagli
atti non risultano le modalità di calcolo adottate dall'autorità fiscale per
giungere all'importo di fr. 120'000, gli atti devono essere rinviati
all'Ufficio di tassazione, perché intraprenda un nuovo calcolo del reddito
imponibile.
- Le
decisioni impugnate sono pertanto annullate e gli atti sono rinviati all'Ufficio
di tassazione, perché adotti nuove decisioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Le
decisioni su reclamo del 21 luglio 2003 sono annullate e gli atti sono rinviati
all'Ufficio di tassazione, perché adotti nuove decisioni, sulla base dei
seguenti periodi di computo:
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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