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rappr. da: RAPP0
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che il 26
aprile 2001 __________ __________ inoltrava la dichiarazione d'imposta IC/IFD
2001/2002, indicando di non svolgere alcuna attività lucrativa e di non avere
né reddito né sostanza;
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che nella
notifica di tassazione del 15 luglio 2002 l'Ufficio di tassazione di __________
__________ esponeva alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 14'700.-
in media annua ed un reddito imponibile di pari entità;
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che con
tempestivo reclamo del 14 agosto 2002 la contribuente negava l'esistenza di un
reddito d'altra fonte;
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che con
decisione del 14 luglio 2003 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
richiamando le considerazioni alla base delle decisioni su ricorso relative ai
periodi fiscali precedenti;
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che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentata dal padre,
chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo di essere
senza lavoro;
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che,
conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta
sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
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che,
secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in
natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;
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che sono
quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I,
tomo 2a, n. 8 all'art. 16 LIFD, p. 131);
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che,
secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione
le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e
all'art. 23 lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);
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che
secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr.
Egger, Commento, n. 27 all'art.
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che per
stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra
occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando non è più in
grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF surriferita
e cit. ivi);
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che dal
profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è
controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che
sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del
beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer,
ad art. 21 n. 242 il quale afferma che tale criterio è determinante per la qualifica
del sostentamento non soggetto a imposta sul reddito);
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che, in
linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il
contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati
presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio
insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6
ottobre 1986 in re S.V.);
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che sono
invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla
comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa,
che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei un'economia
domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da una figlia che
abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più autosufficienti
e che forma con loro una unica economia domestica (CDT n. 361 del 7 novembre
1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che non intendono esplicare
attività lucrativa e che rimangono - con attività casalinghe o meno -
nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637 del 12 gennaio 1976; CDT n.
576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);
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che, per
costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita
dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di
persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno
carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio,
vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di
reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una
economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento
non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti,
sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente
al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito
un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n. 261 del
4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT n. 140 del
21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in re I. M.);
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che è
invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel
caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11 febbraio
1992 in re R. L.);
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che la
giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio
maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti
dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del
figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento
lavorativo di una figlia in giovane età;
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che,
anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il
contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di
esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono
esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati
..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento
1990 al Commentario Masshardt/Tatti sull'IFD, p. 71).
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che non è
quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del
sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica
di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono
considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato
dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;
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che sono
volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi
ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere
un'attività lucrativa;
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che la
natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere
riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa
CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano
particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in re R.
L.);
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che va infine
ricordato che sia l'art. 130 cpv. 2 LIFD sia l'art. 204 cpv. 2 LT consentono
all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili;
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che nel
caso in esame già in occasione di precedenti ricorsi, relativi ad altri periodi
fiscali, questa Camera si è rivolta invano al padre della ricorrente, che
agisce da rappresentante della figlia, per avere informazioni sulle ragioni per
le quali la contribuente non esercita alcuna attività lucrativa, non beneficia
di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza, come pure
sulle sue fonti di sostentamento;
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che alla
luce della mancata collaborazione della ricorrente e del padre la Camera non ha
potuto ammettere che ci si trovi di fronte a un caso di assistenza tra parenti
con conseguente non imponibilità degli aiuti che la ricorrente avrebbe ricevuto
dai genitori;
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che
appare inutile un ulteriore tentativo di ottenere una collaborazione più estesa
in relazione a quest'ultimo ricorso, per il fatto che il padre della
contribuente continua a limitarsi a contestare l'esistenza del reddito d'altra
fonte, senza minimamente esprimersi in merito alle fonti di sostentamento della
figlia;
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che
questa Camera non può pertanto fare altro che confermare anche stavolta la
decisione impugnata.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).