-
che, non
avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 2003 A nel
termine prorogato al 30 giugno 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ lo
diffidava, con decisione del 17 luglio 2003, ad ottemperare a tale obbligo e
poneva a suo carico la tassa di diffida di fr. 30;
-
che il
contribuente impugnava la decisione in questione, adducendo di avere ottenuto
dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio (__________) una proroga fino al
15 novembre 2003;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che la proroga del
Cantone di domicilio non ha effetti sul termine per l'inoltro della
dichiarazione nel Cantone di situazione dell'immobile;
-
che, con
tempestivo ricorso redatto in lingua tedesca, __________ __________ ripropone
le considerazioni già contenute nel reclamo all'autorità di tassazione;
-
che,
ricevuto il gravame in questione, questo giudice ha attribuito al contribuente
un termine di quindici giorni per ritirare il ricorso, siccome infondato, e
subordinatamente per tradurlo in italiano;
-
che il
ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata: se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata
a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità;
-
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata ha respinto (in ordine) il reclamo
della contribuente, per il fatto che quest'ultima, cui era stato attribuito un
termine di quindici giorni per tradurre il gravame in lingua italiana, si è
rifiutata di farlo, sostenendo di avere il diritto di interporre ricorso in
tedesco, lingua ufficiale della Confederazione;
-
che
questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel
ricorso, ma deve limitarsi a verificare se la decisione con cui l'autorità di
tassazione ha dichiarato il reclamo inammissibile sia corretta;
-
che la
libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra
fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed. 1999);
-
che,
nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo
uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue
ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano,
mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua
romancia;
-
che,
secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà
linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava
fra le libertà non scritte della Costituzione federale;
-
che, nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal
principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in
linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua
diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
-
che tali
principi sono stati codificati nella Constituzione del 1999, soprattutto agli articoli
18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites,
in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo
2001, § 38);
-
che in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di
territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
-
che,
sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
-
che, pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia
35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
-
che la
lettera con cui il presidente della Camera di diritto tributario ha attirato
l'attenzione del contribuente sul fatto che l'italiano è lingua ufficiale del Canton
Ticino, con la conseguenza che il ricorso non poteva essere redatto in tedesco,
deve pertanto essere considerata conforme alla legislazione vigente;
-
che
questo giudice non si è limitato a pronunciare l'irricevibilità del reclamo
redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato
prima tale vizio al ricorrente e gli ha attribuito contestualmente un termine
per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques
applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
-
che il
ricorso è pertanto irrimediabilmente irricevibile;
-
che a
titolo abbondanziale si precisa che comunque il ricorso avrebbe dovuto essere
respinto anche nel merito, qualora fosse stato tradotto;
-
che
infatti i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio
del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non
ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198
cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria
che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per
coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha
costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a
richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito
tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di
cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi
procedurali;
-
che
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel
caso in esame, ricevuta una prima proroga fino al 30 giugno 2003, il ricorrente
ha lasciato trascorrere tale termine senza inoltrare la dichiarazione fiscale
2003 A e senza dall'altra parte neppure chiedere un'ulteriore proroga del
termine;
-
che
l'autorità di tassazione non ha potuto fare altro che diffidarlo, non essendo a
conoscenza della proroga concessa dall'autorità di tassazione del Cantone di
domicilio e non avendo d'altronde tale proroga alcun effetto sul termine
attribuito al contribuente dal fisco ticinese.
visto per le spese l'art. 231 LT