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Numero d'incarto:
80.2003.100
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.100
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2003
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
-
__________ __________, __________ __________
2. __________ __________
__________ __________, __________ __________
entrambi rappresentati
dall'avv. __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con
atto pubblico del 18 aprile 2003, i coniugi __________ e __________ __________
vendevano ai coniugi __________ e __________ __________ il mapp. n. __________
RFD di __________, al prezzo di fr. 540'000.–. Il contratto prevedeva, al punto
10, la seguente clausola:
La validità del presente
contratto è subordinata al non esercizio del diritto di prelazione da parte dei
coniugi __________ e __________ __________ nonché alla continuazione con quest'ultimi
della convenzione relativa al riscaldamento, nonché ad ogni eventuale altro
punto.
Copia
autentica del rogito è stata insinuata dal notaio all'Archivio notarile di
__________ il 25 aprile 2003.
- L'Archivista
notarile di __________ notificava al notaio una bolletta per il pagamento
dell'imposta di bollo di fr. 1'620.–.
Il notaio
contestava tale decisione, con reclamo del 6 giugno 2003, nel quale chiedeva di
tenere in sospeso il pagamento dell'imposta, in quanto la validità dell'atto
era sottoposta a condizione e si prospettava un annullamento del rogito in base
al patto 10 dello stesso.
Con
decisione dell'11 giugno 2003, l'Archivista notarile respingeva il reclamo, argomentando
che l'esenzione dal bollo cantonale è prevista solo nel caso in cui un rogito è
senza effetto giuridico a causa della mancanza di requisiti formali, cosa che
non si verifica quando vi è una semplice condizione.
- Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi __________ ed i coniugi __________ chiedono l'esenzione della
compravendita immobiliare dall'imposta di bollo. Spiegate le ragioni per cui la
condizione sospensiva inclusa nel contratto era stata pattuita, osservano che la
vendita è in seguito diventata praticamente impossibile. Di conseguenza
ritengono impossibile applicare l'imposta di bollo ad un contratto che a loro
avviso non è mai sorto.
I
ricorrenti chiedono l'audizione testimoniale di __________ __________, della
Idea __________ __________, che ha funto da mediatore.
- 4.1.
È
soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile degli
istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB).
L'imposta
di bollo sulla copia degli istromenti destinati all'Archivio notarile è di fr.
3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art.
21 cpv. 1 LB). Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l'ammontare
dell'imposta è invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21
cpv. 2 LB). Soggiacciono inoltre all'imposta di bollo le cartelle ipotecarie
(art. 18 LB). L'aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o
frazione di mille del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
4.2.
L'imposta
sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce
la confezione dell'atto. L'applicazione del bollo non dipende dal rapporto
giuridico sostanziale su cui si fonda l'atto, ma dalla forma che il rapporto
giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale,
svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il
documento, dallo scopo che intendono conseguire o dagli effetti che ne
scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico,
del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del
Consiglio di Stato concernente la revisione totale della legge sul bollo del 16
giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare
111.6).
4.3.
Circa la
determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall'archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell'atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia
agli art. 9 e 10 LB).
- Nel caso in discussione, l'Archivista notarile ha assoggettato all'imposta
di bollo l'istromento di compravendita immobiliare del 18 aprile 2003,
insinuato all'archivio notarile pochi giorni dopo. I ricorrenti si oppongono al
pagamento del tributo in questione, argomentando che il contratto non sarebbe
mai sorto, a causa della condizione sospensiva in esso contenuta.
5.1.
La
clausola contenuta nel contratto in questione ha effettivamente il carattere di
una condizione sospensiva. La casa oggetto della compravendita presenta infatti
la caratteristica di non disporre di un impianto di riscaldamento autonomo, ma
di condividere quello esistente nella confinante casa dei coniugi __________ e
__________ __________. Questi ultimi, dopo la sottoscrizione della
compravendita fra i coniugi __________ ed i coniugi __________, hanno
annunciato di volere esercitare il diritto di prelazione sull'impianto termico,
così come previsto da una convenzione sottoscritta nel 1998 con gli stessi
signori __________. Gli acquirenti hanno da parte loro comunicato al notaio di
rinunciare all'acquisto, in considerazione del fatto che nella casa che
intendevano comperare sarebbe impossibile installare un impianto autonomo.
La
clausola inserita nella compravendita, che fa dipendere gli effetti del
contratto dalla circostanza che i coniugi __________ non esercitino il diritto
di prelazione, costituisce dunque una condizione, poiché fa dipendere
l'obbligatorietà del contratto da un avvenimento incerto (art. 151 cpv. 1 CO).
5.2.
In
relazione ai contratti di compravendita di immobili, la legge stabilisce che,
se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l’iscrizione registro
fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata (art. 217 cpv. 1
CO).
Tale
disposizione si riferisce proprio all'ipotesi della condizione sospensiva ed ha
lo scopo di garantire la chiarezza delle risultanze del registro fondiario,
poiché nel caso della compravendita immobiliare la proprietà non nasce con il
trasferimento del possesso bensì mediante iscrizione a registro. L'art. 217
cpv. 1 CO è la logica conseguenza della ripartizione delle funzioni fra possesso
e iscrizione a RF: mediante la traditio il venditore trasferisce le
prerogative fattuali del proprietario sull'immobile venduto, ma fa tuttavia
dipendere il trapasso della proprietà e quindi anche l'iscrizione a RF dal verficarsi
della condizione (Giger, Berner Kommentar, vol. IV, Berna 1997, n. 10 ad
art. 217 CO, p. 340).
5.3.
Contrariamente
a quanto affermato nel ricorso, la condizione sospensiva non rende dunque il
contratto inesistente o invalido, ma si limita a "sospenderne" gli
effetti giuridici fino al verificarsi della condizione stessa. La volontà delle
parti di stipulare il contratto esisteva al momento della sua conclusione e non
era inficiata da alcuno dei vizi previsti dagli articoli 23 ss. CO.
Non trova
dunque applicazione, come ha correttamente rilevato l'autorità di tassazione,
nella decisione impugnata, l'art. 20 cpv. 1 lett. k LB, che esonera gli
istromenti senza effetto giuridico per mancata osservanza di requisiti formali.
5.4.
Come
risulta dalle considerazioni che precedono, l'esistenza della condizione ha
semplicemente impedito, conformemente all'art. 217 cpv. 1 CO, che avvenisse l'iscrizione
a Registro fondiario.
Tale
circostanza non impedisce tuttavia in alcun modo che nasca l'assoggettamento
all'imposta di bollo. Come già ricordato, infatti, l'art. 19 LB prevede che sia
soggetta all'imposta di bollo la copia insinuata all'Archivio notarile.
La
nascita del debito fiscale non può dunque essere fatta dipendere dall'avvenuta
iscrizione a RF, se la legge pone come presupposto la sola insinuazione della
copia autentica del rogito all'Archivio notarile.
- Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli articoli 44 cpv. 4 e 45 LB e
231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella tassa
di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a carico
dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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