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Numero d'incarto:
80.2003.10
Data decisione, Autorità:
20.03.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.10
Lugano
20 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 __________ __________, libero professionista
nell’ambito del marketing e della consulenza, dichiarava un reddito da attività
indipendente di fr. 9'909.- nel 1999 e una perdita di fr. 6'364.- nel 2000, facendo
presente che dal luglio 1999 alla fine del 2000 aveva dovuto far stipendiare un
autista, non avendo potuto guidare la propria vettura.
Nella
notifica di tassazione del 12 giugno 2000 l’UT gli esponeva invece, in via valutativa,
un reddito aziendale di fr. 36'000.- di media annua.
1.2.
Il
reclamo presentato dal contribuente veniva poi respinto con decisione del 23 dicembre
2002, dopo riesame del calcolo del dispendio, segnatamente dopo raffronto delle
entrate e delle uscite durante il periodo di computo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta nuovamente il reddito
aziendale espostogli dall’UT, lamentando che non avrebbe minimamente tenuto
conto di quanto dichiarato nel questionario per indipendenti senza contabilità.
-
3.1.
In
occasione dell’udienza del 10 marzo 2003, dopo aver sentito le spiegazioni del
contribuente, si è constatato tra l'altro che nella sua contabilità sono
incluse spese chiaramente private ma anche metà dell'affitto dell'abitazione e
che lo stesso è stato interamente considerato dall'Ufficio di tassazione nel
calcolo del dispendio, si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il
reddito aziendale in fr. 26'000.- di media annua, con conseguente riduzione del
reddito imponibile IC a fr. 17'795.- per un'imposta cantonale di fr. 492.60.
Analoga
riduzione varrà anche per l'IFD.
3.2.
Stante
l'adesione data dalle parti seduta stante alla proposta del giudice, il
presente ricorso può essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998,che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 23 dicembre 2002, gli atti
sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di una nuova
decisone, conformemente al consid. 3.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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