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Numero d'incarto:
80.2002.97
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00097
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 __________
__________ nato nel 1958, e sua moglie __________, pure nata nel 1958, genitori di
cinque figli nati rispettivamente nel 1980, 1983, 1985, 1987 e 1990 chiedevano
tra l'altro una deduzione per doppia economia domestica di fr. 11'200.- di
media annua. Spiegavano di essere responsabili della comunità terapeutica __________ di __________
e che il desinare con tutta la famiglia assieme agli utenti fa parte del
concetto terapeutico e serve altresì ad assicurare la presenza di un picchetto.
L'Ufficio
di tassazione negava per contro ai contribuenti la deduzione da loro chiesta,
limitandosi a segnalare la mancata concessione della deduzione senza ulteriore
motivazione (cfr. notifica della tassazione dell' 8 ottobre 2001).
-
Il
reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione dell' 11
febbraio 2002, argomentando che "i pasti forniti non gratuitamente dal
centro della __________ __________ al proprio personale, sono dati a
un prezzo di favore non superiore al costo della propria economia
domestica" e che pertanto "la famiglia del contribuente non ha
palesemente più alcuna spesa supplementare".
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________
__________ chiede nuovamente la
deduzione per doppia economia domestica e, subordinatamente, quella per lavoro
notturno in relazione ai picchetti.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
5.1
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche del 19 dicembre 2000).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.--se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio
1993). Per il periodo 2001-2002 la deduzione massima è di fr. 2’800.-- all’anno
(cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati
nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo
per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo
nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1400.-- l’ anno,
rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr. 4200.-- l’ anno). Se la riduzione di
prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa
supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE;
art. 6 cpv. 3 Ord.).
5.4.
Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di
notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore
consecutive: fr. 13.-- oppure fr. 2'800.-- l’ anno se il lavoro a turni o di
notte è svolto tutto l’ anno. Questa deduzione non può essere cumulata con
quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’
art. 4 DE (art. 6 cpv. 1 DE; art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 6 Ord.).
- 6.1.
I coniugi __________ sono dipendenti da oltre dieci anni
del __________ __________ __________ e
lavorano quali responsabili del centro per tossicodipendenti presso la __________ __________
di __________ -__________. Per motivi terapeutici i coniugi __________ e i loro figli prendono i pasti con
i residenti. Secondo le indicazioni del datore di lavoro la famiglia __________ consuma regolarmente cinque
colazioni, quattro pranzi e una cena presso il Centro, pagando un prezzo paragonabile
a quello che viene pagato in una mensa aziendale.
L'Ufficio di tassazione ha
negato loro la deduzione per doppia economia domestica, argomentando che il
prezzo di fr. 8.-- pagato per il pranzo non avrebbe alcuna spesa supplementare.
È certo vero che il prezzo
pagato è molto contenuto, per cui l'interrogativo che l'Ufficio di tassazione
si è posto è di per sé legittimo. V'è tuttavia da chiedersi se l'autorità di
tassazione sia solita accertare, sempre e in ogni caso in cui il lavoratore può
usufruire di una mensa aziendale, quale sia il costo che gliene derivi, soprattutto
se si considera che il certificato di salario contiene soltanto una casella in
cui ci si limita a chiedere di indicare se vi sia la possibilità di usufruire
di una mensa, senza altre precisazioni.
In una precedente
decisione, questa Camera aveva affacciato l'interrogativo, senza che vi fosse
la necessità di risolverlo, se il fisco nei casi normali indaghi sistematicamente se il contribuente, al di là
dell'impossibilità di rientrare al domicilio per il pranzo o dell'assenza di
facilitazioni da parte del datore di lavoro (mensa aziendale, sussidio),
sopporti effettivamente un maggior costo, vale a dire consumi effettivamente il
pasto o, in virtù di una sua scelta di vita o di salute, preferisca digiunare o
limitarsi ad uno spuntino (CDT n. ..__________
del 17 maggio 1999 in re I.).
Tutto
ben considerato, motivi di parità di trattamento suggeriscono a questo giudice
di concedere a ognuno dei coniugi __________ la deduzione per doppia economia
domestica per il pranzo, riducendola a metà poiché usufruiscono della mensa del
Centro. La deduzione per il pranzo ammonta pertanto a fr. 1'400.- per coniuge,
complessivamente quindi a fr. 2'800.--.
Ai
ricorrenti va inoltre riconosciuta una ulteriore deduzione, pure ridotta della
metà per lo stesso motivo appena evocato, per la cena che ognuno di loro è
tenuto a consumare presso il Centro una volta alla settimana. In pratica la
deduzione per il pasto serale ammonta a 2/5 di fr. 1'400.-- e, meglio, a fr.
560.--.
6.2.
Nessuna
deduzione può invece essere riconosciuta per i pasti consumati al Centro dai
figli. Le deduzioni per spese professionali devono infatti denotare una
relazione chiara e diretta con il conseguimento del reddito. Il che non è
evidentemente il caso per i figli agli studi. L'eventuale maggior costo che
dovessero sopportare i coniugi __________
per la colazione e il pranzo dei figli al Centro, perché così imposto dal
datore di lavoro, è semmai questione che riguarda il contratto di lavoro e che
va regolato in quel contesto secondo il Codice delle obbligazioni.
6.3
La
concessione della deduzione per doppia economia domestica, seppure in misura
ridotta per i motivi sopra descritti, preclude ai ricorrenti di beneficiare
dell'ulteriore deduzione per lavoro notturno in relazione al picchetto da loro
prestato (cfr. consid. 5.4; art. 6 cpv. 1 DE; art. 6 cpv. 1 lett.
b e cpv. 6 Ord.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo dell'11 febbraio 2002 è riformata nel senso
che ai coniugi __________ è concessa una deduzione per doppia economia
domestica di complessivi fr. 3'360.-.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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