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Numero d'incarto:
80.2002.93
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00093
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2002
in materia di: imposta sugli utili
immobiliari
presentato da:
__________ -__________
e __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che, con
atto pubblico del 13 settembre 2001, i coniugi __________
__________ e __________ __________
sottoscrivevano con il Comune di __________
un contratto di permuta immobiliare per rettifica dei confini;
-
che, con
tre decisioni del 25 aprile 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ le tassazioni dell'imposta sugli
utili immobiliari relative alle permute in questione, commisurando in fr.
66'400 l'utile imponibile conseguito dalla signora Bruchez con la cessione
della superficie di complessivi mq 332 staccata dalle part. n. __________, __________
e __________ RFD di __________;
-
che, in
data 14 maggio 2002, i coniugi __________
inteponevano reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo il differimento
dell'imposizione dell'utile immobiliare, in applicazione dell'art. 125 LT;
-
che il
reclamo veniva inviato anche a questa Camera, con l'indicazione "reclamo e
ricorso";
-
che, il
29 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di Biasca indirizzava a __________ __________
__________ una lettera del seguente
tenore:
Vi
confermiamo di aver ricevuto il reclamo inoltrato il 15.05.2002 (data del
timbro postale) contro la tassazione sopra indicata.
Secondo
l'articolo 206, cpv. 2 della LT, il reclamo presentato contro una decisione di
tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con
il consenso della reclamante, alla Camera di diritto tributario.
La vostra
richiesta di poter beneficiare dei disposti del citato articolo di legge trova
la nostra adesione.
Il vostro
scritto verrà pertanto trasmesso alla Lod. Camera di diritto tributario di
Lugano per una decisione in merito.
Approfittiamo
dell'occasione per avvertirvi che il reclamo non sospende l'obbligo di
pagamento per cui, in caso di mancato pagamento dell'imposta entro 30 giorni
dalla scadenza, dovranno essere computati gli usuali interessi di ritardo;
-
che
l'Ufficio ha pertanto trasmesso il reclamo a questa Camera;
-
che il
reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente
motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e
degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 3 LT
1994; art. 132 cpv. 2 LIFD);
-
che, con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all’art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. ..__________ del 5 marzo 1997, in RDAT
II-1997 n. 31t);
-
che, per
il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la
motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono
propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit.,
n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325);
-
che,
nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è la seguente:
Viene imposta
la cessione, effettuata con permuta immobiliare per rettifica confini, di
complessivi mq 332 staccati dalle particelle n. __________,
__________ e __________ RFD di __________.
Valore di
alienazione definito prudenzialmente, tenuto conto del valore ufficiale di
stima attualmente in vigore (revisione 1993), in fr. 200.– al mq. per un totale
di fr. 66'400.–.
Quale
investimento viene considerata la stima ufficiale in vigore 20 anni fa (art.
129 cpv. 2 LT)= pari a fr. 40.– al mq per complessivi fr. 13'280;
-
che è del
tutto evidente che la decisione di tassazione impugnata dalla reclamante non è
«esaustivamente motivata», come richiesto dalla legge, consistendo in semplici
considerazioni in merito alle modalità di calcolo dell'utile immobiliare,
mentre non viene minimamente affrontata la questione di principio dell'eventuale
differimento dell'imposizione secondo l'art. 125 LT;
-
che non
va dimenticato, a tale riguardo, che lo scopo precipuo del ricorso diretto è
quello di risolvere insanabili controversie tra le parti in merito a questioni
giuridiche, che si vogliono sottoporre pertanto direttamente alle istanze
giudiziarie (Zweifel, op. cit., n. 27 all'art. 132 LIFD, p. 324);
-
che, se
nella fattispecie, come sembra, vi fosse una controversia in merito alla
sussunzione della permuta immobiliare entro il campo di applicazione dell'art.
125 LT, sarebbe stato necessario conoscere il punto di vista dell'autorità
fiscale ed in particolar modo le ragioni per le quali essa ha ritenuto che non
fosse possibile concedere il differimento dell'imposizione;
-
che,
stando così le cose, il reclamo deve essere rinviato all'Ufficio di tassazione,
perché emetta una decisione su reclamo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il reclamo
del 14 maggio 2002 è rinviato all'Ufficio di tassazione, perché emetta una
decisione su reclamo motivata.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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