AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.88
Data decisione, Autorità:
02.07.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00088
Lugano
2 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________,
trasferitosi da __________, è
domiciliato in __________ dal 1° gennaio
1999. Egli è pertanto stato imposto nel periodo fiscale IC 1999-2000 quale
contribuente illimitatamente imponibile in Ticino sulla base dei redditi
conseguiti dopo l'arrivo in Ticino, mentre che per __________ è stato imposto sulla base dei redditi conseguiti nel
periodo di computo, vale a dire negli anni 1997-98 (cfr. notifica della
tassazione del 27 marzo 2000 e successiva decisione su reclamo del 29 aprile
2002).
Nel
periodo successivo IC/IFD 2001-2002 il contribuente è stato imposto sia per
l'IC sia per l'IFD sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo
1999-2000 (cfr. notifica della tassazione dell'11 giugno 2001). Il
"reclamo" presentato dal contribuente il 21 febbraio 2002 (o già il 4
gennaio 2002, come da lui asserito) veniva respinto dall'Ufficio di tassazione
il 13 maggio 2002 in quanto tardivo.
1.2.
Nel
frattempo e, meglio, il 30 aprile 2001, il contribuente aveva chiesto di essere
posto al beneficio di una tassazione intermedia, avendo contratto matrimonio il
12 febbraio 2001 con una cittadina di origini russe, che non poteva svolgere
attività lucrativa.
Con
decisione del 15 maggio 2001 l'Ufficio di tassazione respingeva la domanda, spiegando
che dal 1° gennaio 1995 il matrimonio non costituisce più motivo di tassazione
intermedia sia per l'IC sia per l'IFD.
il 16 giugno 2001 presentava un esposto aggiuntivo alla sua precedente
richiesta del 30 aprile. L'Ufficio di tassazione non considerava il suddetto
scritto alla stregua di un reclamo contro la decisione del 15 maggio precedente
in materia di tassazione intermedia per matrimonio ed evadeva telefonicamente
lo scritto il 20 luglio 2001, spiegando all'interessato che non esiste
tassazione intermedia per matrimonio.
1.3.
L'11
dicembre 2001 il contribuente, rivolgendosi all'Ufficio esazione e condoni,
risollevava la questione della tassazione intermedia per matrimonio, che veniva
nuovamente evasa telefonicamente il 21 dicembre 2001 dall'Ufficio di tassazione
cui l'Ufficio esazione e condoni aveva trasmesso la lettera dell'11 dicembre
per competenza.
-
Con
lettera del 23 maggio 2002 il contribuente chiede nuovamente a questa Camera un
chiarimento in merito alla tassazione in Ticino. Dei motivi ricorsuali verrà
detto in seguito, per quanto necessario.
-
3.1.
La Camera di diritto tributario deve
esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
L’art.
206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare,
malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
3.2.
La
decisione su reclamo del 13 maggio 2002, che dichiara tardivo il reclamo
presentato dal contribuente il 21 febbraio 2002, ev. già il 4 gennaio 2002
contro la notifica della tassazione IC/IFD 2001-2002 dell'11 giugno 2001 deve
essere protetta.
Il
termine di trenta giorni è infatti ampiamente trascorso. Ciò impedisce a questa
Camera di entrare nel merito della contestazione contro la notifica di
tassazione IC/IFD 2001-2002, che appare per altro corretta e conforme alle
norme di legge federali e cantonali.
3.3.
Certo,
il 16 giugno 2001, cinque giorni dopo la notifica della tassazione, il
contribuente aveva presentato una memoria aggiuntiva a una sua precedente
lettera del 30 aprile 2001, con cui aveva chiesto la tassazione intermedia per
matrimonio. Lo scritto in questione non ha però per oggetto la notifica della
tassazione ordinaria IC/IFD 2001-2002, quanto piuttosto la mancata concessione
della tassazione intermedia per matrimonio.
- Resta
da esaminare la mancata concessione della tassazione intermedia per matrimonio.
4.1.
Va
rilevato innanzi tutto che dal profilo formale la decisione dell'Ufficio di
tassazione del 15 maggio 2001 non è stata seguita da una formale decisione su
reclamo dell'Ufficio di tassazione, nonostante che il contribuente, non da
ultimo con la memoria aggiuntiva del 16 giugno 2001 ad un suo precedente
scritto del 30 aprile, aveva nella sostanza manifestato il proprio dissenso
verso la mancata concessione della tassazione intermedia, comunicatagli
dall'Ufficio di tassazione con decisione del 15 maggio 2001, intimata per
lettera semplice.
4.2.
Vero
è che la questione è stata ripetutamente stata affrontata verbalmente e,
meglio, per telefono, come risulta dalle diverse notizie contenute
nell'incarto, ma non sembra comunque che l'Ufficio di tassazione sia in qualche
modo riuscito a convincere il contribuente sulla bontà della sua decisione
negativa.
Considerazioni
di economia processuale, suggerirebbero a questa Camera di pronunciarsi nel
merito, evitando di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per la
formale decisione su reclamo.
Un
simile modo di procedere, oltre che privare il contribuente del doppio grado di
giurisdizione, avrebbe la per lui spiacevole conseguenza che, in caso di
soccombenza (cfr. artt. 55 LT e 45 LIFD, entrambi in vigore dal 1° gennaio
1995), gli dovrebbero essere caricate spese e tassa di giustizia.
Questa
Camera non può pertanto far altro che retrocedere gli atti all'Ufficio di
tassazione perché consideri lo scritto del contribuente del 16 giugno 2001 alla
stregua di un reclamo contro la decisione del 15 maggio 2001 in materia di
tassazione intermedia per matrimonio e si pronunci sulla sua tempestività e, se
fosse data, nel merito della contestazione, dando al contribuente facoltà di
ricorrere a questa Camera.
Il
contribuente viene sin d'ora avvertito che la procedura ricorsuale non è
gratuita.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- 1.1.
Il
ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD
2001-2002, è respinto.
1.2.
Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per la
decisione su reclamo di sua competenza in materia di tassazione intermedia per
matrimonio (consid. 4).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster