-
che il 6
marzo 2002 l’Ufficio cantonale delle imposte alla fonte notificava al __________ __________
__________ di __________ la decisione di rettifica del conteggio della
trattenuta alla fonte del 2001, che concludeva con un saldo a favore del fisco
di fr. 725.65;
-
che il
contribuente presentava un reclamo datato 10 aprile 2002, ma spedito soltanto
il 12 aprile;
-
che
l’Ufficio con decisione del 17 aprile 2002 dichiarava irricevibile il reclamo
in quanto tardivo;
-
che la __________ __________
__________ presenta ricorso ritenendo
ingiusto che per quattro giorni di ritardo le vengano “sottratti” fr. 725,65;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente,
non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo
quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario ( ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; per le
molte: CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del
12 dicembre 1986 in re K.B.);
-
che la
tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata,
e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la
tassazione entri nella sfera di potere del destinatario (Känzig/ Behnisch,
Direkte Bundes-steuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD,
p. 33)
-
che
comunque, al momento in cui le __________
hanno introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il
secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991
dell' allora ACC ai capi degli Uffici), che raggiungono, secondo il regolamento
della Posta, il loro destinatario al più tardi il 3° giorno lavorativo dopo
l'impostazione (escluso il sabato);
-
che nel
caso in esame la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte è stata spedita
mercoledì 6 marzo;
-
che
pertanto la stessa è stata ricevuta dal ricorrente al più tardi lunedì 11 marzo
2002;
-
che il
termine di reclamo è pertanto scaduto nell’ipotesi più favorevole al ricorrente
mercoledì 10 aprile 2002;
-
che così
stando le cose l’Ufficio imposte alla fonte non poteva far altro che dichiarare
tardivo il reclamo, essendo il termine di reclamo, come pure quello di ricorso,
un termine perentorio, quindi non prorogabile;
-
che, una
volta constatato che il termine non è stato rispettato, non è di rilievo sapere
se il ritardo sia di un solo giorno, di due o più giorni, diversamente si
finirebbe per negare il significato stesso della perentorietà del termine e con
ciò anche la sicurezza del diritto;
-
che ciò
preclude a questo giudice, per quanto detto in precedenza, di esaminare il
merito della contestazione.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).