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Numero d'incarto:
80.2002.71
Data decisione, Autorità:
06.08.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00071
Lugano
6 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________
__________, __________
__________,
rappr. da: __________
__________, __________ di __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________
e __________ __________ denunciavano un debito di fr. 350'000.- verso loro
parenti residenti in Italia, vale a dire i signori __________ e __________;
tale importo sarebbe stato da loro prestato ai figli per finanziare l'acquisto
in comproprietà del mapp. n. __________
RFD di __________.
L'8
maggio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 1997-98, stralciando dai debiti l'importo di fr. 350'000.- e aggiungendo
ai redditi un importo di fr. 190'000.- di media annua a titolo di reddito
d'altra fonte necessario per compensare la mancanza di liquidità del periodo di
computo.
1.2.
Il
reclamo presentato dai contribuenti, assistiti da __________
__________, veniva respinto con
decisione del 25 marzo 2002, in assenza di documentazione ineccepibile
comprovante il prestito da parte di parenti all'estero e il relativo flusso del
denaro dall'Italia alla Svizzera.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________,
sempre assistiti da __________ __________, propongono nuovamente la deduzione
dalla sostanza dell'importo di fr. 350'000.- e lo stralcio del reddito d'altra
fonte di fr. 190'000.-, ribadendo d'aver ricevuto il prestito da parenti in
Italia.
-
3.1.
All'udienza
del 10 giugno 2002 il giudice ha preso atto che il problema in discussione si
estende anche ai periodi fiscali successivi, facendo così apparire necessario
un riesame complessivo della fattispecie. A tale scopo ha assegnato al rappresentante
dei ricorrenti un termine fino all’ 8 luglio per presentare direttamente
all’Ufficio di tassazione la dichiarazione d’imposta 2001-02 e per produrre
altresì tutta la documentazione relativa agli investimenti effettuati negli
anni dal 1995 al 2000.
3.2.
Le parti
hanno quindi chiesto al giudice di tenere in sospeso l’esame del ricorso,
impegnandosi a comunicargli l’eventuale raggiungimento di un accordo a seguito
del complemento d’indagini.
3.3.
L’ 11
luglio 2002 l’Ufficio di tassazione e i contribuenti __________ e __________ __________, alla luce della documentazione
prodotta e delle dichiarazioni fiscali dei figli, hanno raggiunto un accordo
che contempla, da un lato, l’esistenza di una donazione imponibile di mezzo
milione di franchi, da imporre secondo la tabella in vigore al 1° gennaio 2000
con l’aliquota per fratelli e figliastri e, dall’altro, l’esposizione nella
tassazione litigiosa (1997-98) e nella successiva (1999-2000) di un reddito
d’altra fonte di fr. 25'000.- di media annua, come pure di una sostanza
all’estero di mezzo milione di franchi e del relativo reddito (valore
locativo).
Il 15
luglio 2002 il rappresentante dei ricorrenti ha comunicato formalmente
all’Ufficio di tassazione la loro adesione alla soluzione concordata con
l’Ufficio di tassazione.
3.4.
Questa
Camera non ha motivo di scostarsi dall’accordo raggiunto dalle parti, che
riguarda questioni di fatto ed è stato raggiunto dopo aver effettuato gli accertamenti
supplementari relativi al periodo in discussione e ai successivi, la cui
necessità si era manifestata chiaramente all’udienza.
Spese e
tassa di giustizia vanno nondimeno caricate ai ricorrenti, poiché, avessero
adempiuto con maggiore sollecitudine i loro obblighi processuali, avrebbero
evitato la presente causa (cfr. art. 231 cpv. 3 LT; art. 144 cpv. 1 LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, riformata la decisione su reclamo del 25 marzo 2002 nel senso del
considerando 3.3, gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione
perché emetta nuovi conteggi.
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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