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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.63
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00063
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________, nata nel 1972,
nubile, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 3’060.- per spese di
trasporto e di fr. 442.- di doppia economia domestica necessarie per frequentare
il corso quadriennale di economia e management presso la __________ a
__________;
-
che
l’Ufficio di tassazione non concedeva le suddette deduzioni (cfr. notifica di
tassazione del 14 gennaio 2002);
-
che il
reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall’Ufficio di
tassazione con decisione del 25 marzo 2002, argomentando:
“La
reclamante, impiegata presso l'agenzia __________ del comune di __________,
chiede lo sgravio delle spese di trasporto e per pasti riguardanti la frequenza
della Scuola __________ __________ di __________.
In via di
principio sono considerate spese di perfezionamento quelle che permettono al
contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,
rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.
In questa
categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite
(per esempio corsi di ripetizione o perfezionamento proprio del settore,
seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono far parte di questa categoria.
Sempre
secondo le normative vigenti sono inoltre deducibili le spese inerenti al
perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso
dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore che dà
gli esami di maestria.
Non sono
invece deducibili le spese per la formazione, vale adire le spese necessarie
per acquisire capacità e conoscenze nuove per l'esercizio di una professione
(per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi
universitari, ecc.).
Nel caso
in esame emerge chiaramente come il percorso formativo della reclamante sia
stato quello di conseguire il diploma d'impiegata qualificata di commercio e di
completare in seguito la sua formazione con studi superiori, in parte serali e
quindi compatibili con lo svolgimento di un'attività professionale, presso la
__________ ”
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente rinnova la richiesta di dedurre
le spese sopportate per seguire la formazione alla __________;
-
che sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono quelle di trasporto necessarie dal domicilio al
luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per
pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b);
-
che per
legge sono quindi deducibili soltanto le spese necessarie per recarsi al lavoro
e quelle di doppia economia domestica sempre connesse con l’esercizio
dell’attività lavorativa, quindi le spese strettamente connesse con l’esercizio
dell’attività dipendente;
-
che le
spese di cui la ricorrente chiede la deduzione non sono in relazione allo
svolgimento dell’attività salariata, poiché la ricorrente abita nelle immediate
vicinanze del luogo di lavoro;
-
che la
deduzione di dette spese potrebbe essere concessa solo se rientrano tra le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale secondo la lett. d sia dell’art. 25
cpv. 1 LT sia dell'art. 26 cpv. 1 LIFD;
-
che la
formazione quadriennale nel settore dell’economia e del management presso la
__________ eccede chiaramente il quadro del mero perfezionamento professionale,
per quanto inteso in modo estensivo (cfr. per es. StE 1999 B 22.3 n. 66,
per la quale un corso di postdiploma in direzione d' azienda presso l'
Università di __________ __________ da parte di un giurista si considera
formazione ulteriore ed i relativi costi non sono pertanto deducibili fiscalmente);
-
che nel
caso in esame, come argomenta l’Ufficio di tassazione nell’impugnata decisione,
la formazione accademica professionale che la ricorrente sta seguendo non può
essere vista come mero perfezionamento della precedente formazione di impiegata
qualificata di commercio, ma come vera e propria formazione di base di livello
superiore;
-
che non
potendo essere ammessa la deduzione per spese di perfezionamento professionale,
per altro non chiesta, non può nemmeno essere concessa la deduzione delle spese
di trasporto necessarie per seguire questa formazione;
-
che
pertanto la decisione dell’Ufficio di tassazione merita conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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