AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.55
Data decisione, Autorità:
06.05.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00055
Lugano
6 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2002
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________, 1964, giurista, è domiciliato a __________, lavora alle dipendenza
della Camera di commercio del Canton Ticino a . La moglie, __________
- __________ __________, 1967, avvocata, è domiciliata a __________
(Canton __________) e lavora a __________ presso il __________ __________ di
__________.
1.2.
-__________ __________ __________ è imposta sui suoi fattori di reddito e
sostanza nel suo cantone di domicilio.
__________ è invece imposto nel Canton Ticino.
Per
l’imposta federale diretta i coniugi __________ sono imposti in entrambi i Cantoni
(sic !).
1.3.
Il 29
ottobre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione
IC/IFD 2001-2002.
Per
l’imposta cantonale venivano esposti unicamente i fattori di reddito e di sostanza
di __________ __________. Al reddito imponibile veniva applicata l’aliquota A,
riservata ai coniugati, che veniva determinata tenendo conto anche dei fattori
imponibile della moglie.
Per
l’imposta federale diretta i fattori di reddito di entrambi i coniugi venivano
cumulati e all’imponibile veniva applicata l’aliquota A.
- 2.1.
Il 22
novembre 2001 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di
tassazione chiedendo tra l’altro la deduzione delle spese effettive di trasporto,
la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, la deduzione dal
reddito d’attività lucrativa dei coniugi massima prevista dalla legge (fr.
4'400.-), le spese professionali effettive, comprendenti una formazione postgrado.
2.2.
Con
decisione dell’ 11 marzo 2002 l’Ufficio di tassazione ammetteva il reclamo con
l’indicazione “come a domanda”.
- 3.1.
__________ presenta ricorso in tempo utile contro la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione. Contesta nel merito l’applicazione dell’aliquota A,
così come è stata determinata dall’Ufficio di tassazione. L’Ufficio, pur
menzionando nella decisione l’aliquota A, avrebbe di fatto applicato l’aliquota
B: l’aggravio fiscale corrisponderebbe infatti a quello di una persona non
coniugata, cui sarebbe stata applicata l’aliquota B.
Contesta
inoltre l’inclusione tra i suoi fattori di reddito e di sostanza di elementi
attribuibili alla moglie e già imposti nel Canton __________: segnatamente
un’assicurazione sulla vita di fr. 16'000.-, titoli intestati alla moglie per
fr. 92'352.- e il reddito di detti titoli di fr. 1'755.-.
Chiede
infine la deduzione integrale di fr. 4'400.- dal reddito dei coniugi.
Il
ricorrente chiede inoltre l’annullamento della decisione in materia di imposta
federale diretta nell’attesa che venga raggiunto un accordo nel senso che
l’autorità fiscale vodese si astenga a sua volta dal procedere.
3.2.
L’Ufficio
di tassazione conferma d’aver proceduto a imporre i contribuenti per l’IFD
previo accordo in tal senso con il Canton Vaud. Non si oppone a stralciare
fattori di sostanza e di reddito che si rivelassero di pertinenza della moglie,
in quanto già imposti nel di lei cantone di domicilio. Per il resto chiede la
reiezione del ricorso.
- Aliquota
applicabile
4.1.
Secondo
il ricorrente, l’Ufficio di tassazione, benché menzioni nella decisione su reclamo
l’aliquota A, avrebbe di fatto applicato l’aliquota B.
4.2.
L'art. 25
cpv. 1 CC nella sua formulazione originaria stabiliva che il domicilio della
moglie seguiva quello del marito. Nel frattempo il diritto civile è stato
modificato e l'art. 25 cpv. 1 CC nella sua nuova versione, in vigore per altro
dal 1° gennaio 1988, non subordina più il domicilio della moglie a quello del
marito. La moglie può quindi avere un domicilio principale proprio diverso da
quello del marito (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht,
Berna 1999, p. 59 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson, commento
all'art. 3 LAID, in Zweifel/ thanas, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basel - Frankfurt am Main, 1997, p.
47).
4.3.
Il
Tribunale federale ha comunque confermato, in recenti sentenze, che due coniugi
che, pur continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni,
hanno tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una
tassazione come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio,
cioè al cumulo dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF
121 I 14 = RF 50 / 1995 p. 287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65
p. 593; anche CDT n. ..__________ del 6 aprile 2001
in re P. W.; RF 2001 p. 726 = Sammlung BGE n. 868). In altre
parole, fintanto che i coniugi non sono separati di fatto, continua pertanto a
vigere il principio della tassazione congiunta (Locher, Einführung cit.,
p. 59). I cantoni interessati devono comunque effettuare la ripartizione dei
fattori imponibili.
4.4.
Ne
discende che per determinare l’aliquota A applicabile al contribuente l’Ufficio
di tassazione deve per legge tenere conto anche dei fattori di reddito e di
sostanza della moglie. L’aliquota così determinata verrà poi applicata ai soli
fattori di reddito e di sostanza del marito, imponibili nel Canton Ticino.
Dall’esame
degli atti dell’incarto risulta che l’Ufficio di tassazione ha proceduto in
questo modo. Al reddito imponibile del marito ha aggiunto, solo per la determinazione
dell’aliquota A, i fattori di reddito della moglie.
Non
stupisce certo che l’ammontare dell’imposta non si discosti da quello che sarebbe
risultato applicando l’aliquota B, commisurata sui soli redditi del marito, ai
suoi fattori di reddito. Anzi, ciò depone semmai per l’equità del sistema
fiscale cantonale: l’imposizione del reddito della famiglia con l’aliquota A
non si discosta infatti nella sostanza dall’imposizione separata dei redditi di
due conviventi imposti separatamente con l’aliquota B.
Applicare
in concreto l’aliquota A determinata sui soli fattori di reddito del marito,
come vorrebbe il ricorrente, comporterebbe di fatto lo splitting dei redditi e
condurrebbe proprio a quella disparità di trattamento che il Legislatore ha
voluto eliminare introducendo la doppia scala delle aliquote.
Su questo
punto il ricorso deve quindi essere respinto.
- Deduzione
dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi
5.1.
La
censura del ricorrente solleva in sostanza la questione delle modalità
attraverso le quali deve essere effettuato il riparto delle deduzioni sociali.
La
giurisprudenza ha stabilito a questo proposito che nel caso di contribuenti soggetti
a sovranità fiscali diverse, le deduzioni sociali vengono effettuate in
proporzione ai fattori di reddito imponibili e ripartite fra i cantoni
interessati (CDT n. .. __________ del 6 aprile 2001
in re P. W.; DTF 104 Ia 260 e segg. confermata in DTF 107 Ia 43
cons. 2; inoltre Circolare della Divisione delle contribuzioni n. 14 del
16 maggio 1997, cifra 4.1.). Per altro, il principio dell'imputazione
proporzionale delle deduzioni sociali vale anche quando l'assoggettamento del
contribuente alla sovranità fiscale di due cantoni risulta, in uno di essi dal
domicilio e nell'altro dalla proprietà immobiliare (cfr. DTF 104 Ia 261
cons. 4c; STF dell' 8 novembre 1985 in re B., consid. 5a, in RTT
1987, n. 4, p. 697 ss.; cfr. inoltre StE 1994 B 11.3 n. 7 e n. 9).
5.2.
Nell'impugnata
decisione l'Ufficio di tassazione si è sostanzialmente attenuto ai principi
sopra elencati, suddividendo equamente a metà la deduzione dal reddito
d’attività lucrativa dei coniugi massima prevista dalla legge di complessivi
fr. 4'400.-.
Tale modo
di procedere può essere condiviso, anche se non si attiene rigidamente al
principio della ripartizione proporzionale. Dalla dichiarazione d'imposta
risulta infatti che il reddito del marito e quello della moglie sostanzialmente
si equivalgono, anzi quello della moglie nel 2000 era leggermente superiore.
La
decisione dell'Ufficio di tassazione appare pertanto meritevole di conferma anche
sotto questo profilo.
- Stralcio
dei fattori di sostanza e di reddito della moglie
Resta da
esaminare se i fattori di sostanza (titoli) e il relativo reddito appartengano
alla moglie e siano quindi imponibili nel suo cantone di domicilio oppure al
marito.
Dall'esame
dell'elenco titoli e della documentazione annessa risulta chiaramente che tutti
i titoli e i relativi redditi riportati nell'elenco titoli sono intestati alla
moglie e sono depositati presso istituti bancari vodesi.
Essi
risultano per altro essere stati imposti nel Canton __________, come si rileva
anche dalla notifica di tassazione del 14 giugno 1999 di quel Cantone, come
pure dalla tassazione provvisoria del 5 marzo 2002.
La
sostanza mobiliare e il relativo reddito (fr. 1'755.- di media annua), di cui
all'elenco titoli, vanno quindi stralciati dalla tassazione del ricorrente.
Se lo
stralcio di questi fattori comporta una leggera riduzione del reddito
imponibile, esso è invece irrilevante per l'imposta sulla sostanza, poiché
indipendentemente dallo stralcio di questi fattori la sostanza del contribuente
non raggiunge la soglia del minimo imponibile.
- Imposta
federale diretta
Il
ricorrente rileva che entrambi i Cantoni hanno notificato loro la tassazione
IFD.
La
Divisione delle contribuzioni, in una lettera dell'11 aprile 2002 al
ricorrente, rileva di essersi accordata con il Canton __________, nel senso che
l'Autorità fiscale cantonale ticinese avrebbe concordato con il Canton
__________ di assumersi la competenza in materia di IFD e che tale accordo
sarebbe stato confermato con uno scritto del 21 gennaio 2002 indirizzato all'Autorità
fiscale vodese.
Ciò
nonostante anche il Canton __________, dopo che il Canton Ticino aveva notificato
la decisione su reclamo l'11 marzo 2002 concernente anche l'IFD 2001-02,
notificava ai coniugi __________ il 26 marzo 2002 una tassazione provvisoria
(?) per il 2001 in materia di IFD.
A questo
punto, questa Camera non può far altro che annullare la tassazione in materia
di IFD e trasmettere per competenza l'incarto fiscale all'Amministrazione federale
delle contribuzioni perché proceda nei propri incombenti. Secondo l'art. 108
cpv. 1 LIFD, se il luogo della
tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'Amministrazione
federale delle contribuzioni ove entrino in linea di conto più Cantoni. La
decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Una volta
stabilita la competenza, il Cantone designato procederà a notificare nuovamente
la tassazione ai contribuenti, dando loro facoltà di impugnarla.
A giusta
ragione il ricorrente osserva che tra una tassazione e l'altra, emesse entrambe
in applicazione di una medesima legge, vi è una differenza d'imponibile di ben
fr. 17'000.-!
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
Di
conseguenza:
§ la decisione su
reclamo dell'11 marzo 2002 in materia di IC è riformata conformemente a quanto
stabilito nel consid. 6 e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio
di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
§§ la decisione su
reclamo dell'11 marzo 2002 in materia di IFD è annullata in ordine e gli atti
del procedimento saranno trasmessi all' Amministrazione federale delle contribuzioni
perché proceda nei propri incombenti (consid. 7).
- Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico del ricorrente in ragione di due terzi (fr. 320.-).
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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