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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2002.52
Data decisione, Autorità:
16.04.2002, CDT
Incarto n.
80.2002.00052
Lugano
16 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ dei __________
__________ e __________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi __________ la
tassazione IC/IFD 2001-02 il 17 settembre 2001;
-
che,
avvalendosi dell'assistenza di __________ __________ e __________, i
contribuenti presentavano reclamo il 10 gennaio 2002, argomentando che il
ritardo nella presentazione del reclamo sarebbe stato causato da un disguido
postale nella trasmissione della notifica di tassazione alla fiduciaria;
-
che
con decisione del 25 marzo 2002 l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
perché tardivo il reclamo;
-
che
con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti, sempre assistiti da
__________ __________ e __________, chiedono l'annullamento della decisione con
cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato tardivo il loro reclamo;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per
l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o
contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il
contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Questo termine è perentorio
(art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del
termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui
l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
-
che
in materia di imposta federale diretta e dal 1° gennaio 2001 anche per
l'imposta cantonale basta la semplice manifestazione della volontà di
contestare la tassazione (Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum
Bundesgesetz über di direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 418 s.);
-
che
invece in materia di imposta cantonale il reclamo deve essere motivato e
indicare le conclusioni (cfr. art. 206 cpv. 2 LT), ma che comunque in caso di
vizio di forma l'autorità fiscale deve concedere al reclamante un termine di
grazia per rimediarvi o semplicemente per chiedere di essere sentito (art. 206
cpv. 2 in fine LT);
-
che
la notifica di tassazione è stata ricevuta dai ricorrenti al più tardi il 24
settembre 2001, come risulta dalle affermazioni contenute nel reclamo e
ribadite anche nel ricorso;
-
che
pertanto il reclamo è stato pacificamente presentato quando era già scaduto da
lungo tempo il termine utile di trenta giorni;
-
che
è vero che il ritardo è dovuto, come chiaramente spiegato sia nel reclamo sia
nel ricorso, a un disguido intercorso nella trasmissione della copia della
notifica di tassazione da parte dei contribuenti a __________ __________ e
stime;
-
che
eventuali errori del rappresentante (cfr. StE 2001 B 92.8 n. 7; inoltre
- es. CDT n. ..__________ del 7 novembre 2000 in re
- D.L.) o disguidi insorti tra rappresentato e rappresentante sono inidonei a
esplicare effetti sulla regolarità della notifica di un atto;
-
che
una eventuale inadempienza nell'esecuzione del mandato è questione di diritto
civile, che concerne i rapporti interni tra rappresentato e rappresentante;
-
che
non è quindi di alcun rilievo l'eventuale disguido che sarebbe intercorso nella
trasmissione della copia della notifica di tassazione da parte dei contribuenti
al loro rappresentante;
-
che
per altro non sono dati, e nemmeno possono venire invocati motivi di
restituzione del termine secondo gli articoli art. 192 cpv. 5 LT e art. 133
cpv. 3 LIFD, dal momento che viene pacificamente ammessa la correttezza della
notifica della tassazione;
-
che
pertanto è preclusa a questa Camera la possibilità di entrare nel merito della
contestazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 230.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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